Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16061 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 21/07/2011), n.16061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9502/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CAP COOPERATIVA AUTOTRASPORTI PRATESE A RL (OMISSIS) (nel

prosieguo C.A.P.), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 9, presso lo studio

dell’avvocato PERRONE Leonardo, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TARDELLA GIANMARCO giusta procura speciale ad

litem;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 3/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE del 28/01/08, depositata il 27/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/07/2011 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Toscana ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti della Cooperativa Autotrasporti Pratese confermando l’accoglimento dell’istanza di rimborso dell’Irap per la parte derivante dal computo nella base di calcolo dei contributi regionali. Ha motivato la decisione ritenendo non retroattiva la norma di cui al D.L. n. 2009 del 2002, art. 3, comma 2 quinquies, nel testo risultante dalla conversione in legge.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, la Cooperativa si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato con un motivo.

Con i due motivi che si trattano congiuntamente perchè connessi l’Agenzia delle Entrate contesta l’interpretazione dell’art. 11 della legge istitutiva dell’IRAP e dell’art. 3 sopra indicato assumendone la natura espressamente interpretativa. I motivi sono fondati, Con la recente sentenza n. 21749/09 le Sezioni Unite della Corte hanno confermato che: IN tema di IRAP, il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 3, comma 2 quinquies (introdotto dalla Legge di Conversione 22 novembre 2002, n. 265), dell’includere nella base imponibile, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli non assoggettati alle imposte sui redditi, dispone esclusivamente per il futuro, eliminando ogni dubbio in ordine alla debenza dell’imposta, e non costituisce pertanto interpretazione autentica del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 11, comma 3 (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506, art. 1, comma 1, lett. b), la quale è stata invece fornita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, comma 3, nel senso che sono soggetti all’imposta in questione anche i contributi esclusi dalla base imponibile delle imposte sui redditi, salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive dei singoli contributi o altre disposizioni di carattere speciale. Ne consegue che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli versati – prima dal Fondo nazionale trasporti, poi dalle regioni – alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’IRAP, anche se erogati in epoca anteriore al 31 dicembre 2002.

La parte sottolineata della massima fonda il rigetto del motivo del ricorso incidentale con il quale si chiede di escludersi che la destinazione dei fondi debba risultare in modo espresso e specifico dalla legge istitutiva del contributo, essendo sufficiente che la destinazione di tali costi possa risultare in via di fatto dall’utilizzo del contributo da parte del concessionario”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti costituite;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, riuniti i ricorsi avverso la medesima sentenza, rilevato che dal senso della frase risulta evidente l’errore materiale della relazione al penultimo rigo ove scrive sufficiente mentre deve leggersi insufficiente, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5, della manifesta fondatezza del ricorso principale e l’infondatezza di quello incidentale e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

In ordine alle spese le incertezze della giurisprudenza sulla questione superate solo dalla trascritta massima della SS.UU., sono motivo per compensarle per l’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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