Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16061 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9226-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 155/2013 della COMM. TRIB. REG. PIEMONTE,

depositata il 20/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella amera di consiglio del

23/03/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza n. 155/01/2013, depositata il 20.11.2013 dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la quale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, era stato accolto in parte il ricorso proposto da A.L. avverso l’avviso d’accertamento relativo all’anno d’imposta 2005.

Ha riferito di aver eseguito verifiche D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 38 comma 4, sulla base degli indici di spesa del contribuente, valorizzando in particolare, oltre che il possesso di autovetture, l’acquisto di un fabbricato con atto del (OMISSIS), al corrispettivo di Euro 495.000,00, di cui Euro 335.426,91 versati con pagamento diretto ed i restanti con accollo di un mutuo. Per l’anno d’imposta 2005 al contribuente era stato attribuito, a titolo di Irpef, una quota di 1/5 dell’incremento patrimoniale accertato, e dunque un maggior reddito di Euro 130.208,98. Fallita la tentata definizione con adesione, era seguito il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Novara, che con sentenza n. 116/01/2011 aveva rigettato il ricorso. Nel successivo giudizio d’appello la Commissione tributaria regionale dei Piemonte ha accolto per quanto di ragione l’impugnazione. Il giudice regionale ha in particolare ridotto il maggior reddito contestato all’ A., ritenendo che le quietanze da questi allegate, aventi ad oggetto polizze assicurative riscosse nell’anno 2003, del complessivo importo di Euro 74.677,00, costituissero prova del possesso di redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, che almeno in quella misura giustificavano le spese sostenute.

L’Agenzia delle entrate ha censurato con tre motivi la sentenza, chiedendone la cassazione, con ogni conseguente pronuncia.

Il resistente non ha depositato controricorso, nonostante risulti rituale la notifica del ricorso.

Nell’adunanza camerale del 23 marzo 2021 la causa è stata trattata e decisa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’Ufficio si duole della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che in sede d’appello era stata eccepita l’inutilizzabilità della documentazione, non esibita nella fase del contraddittorio endoprocedimentale;

con il secondo per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente attribuito dievanza alle quietanze allegate dal contribuente, senza alcuna verifica del rapporto tra disinvestimenti risalenti all’anno 2003 e spese sostenute nell’anno accertato,

con il terzo per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine all’effettivo impiego delle somme di denaro negli anni successivi alla loro percezione.

Il primo motivo è infondato. La preclusione dell’allegazione in sede processuale di documenti, non prodotti in sede di contraddittorio, e prevista per la fattispecie, ben diversa, degli atti, notizie e documenti, anche contabili, non trasmessi in risposta agli inviti degli uffici, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 4, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, u.c.. La differenza tra quest’ultima ipotesi e quella oggetto di causa è sorretta dalla diversa finalità e struttura delle fattispecie riconducibili alle suddette norme rispetto al metodo di determinazione dell’imposta previsto negli accertamenti sintetici. Negli artt. 32 e 51 cita la mancata allegazione, sanzionata – a specifiche condizioni – con l’inutilizzabilità di documenti e atti non prodotti, si relaziona alle risposte, cui è tenuto il contribuente su esplicito invito dell’Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei suoi poteri accertativi (così anche nelle ipotesi contemplate dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, e dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33). A tal fine le preclusioni probatorie processuali sono rigorosamente vincolate all’espressa richiesta di allegazione, indirizzata dall’Amministrazione finanziaria alla parte, e all’avvertenza che l’omessa ingiustificata allegazione preclude la successiva produzione di quei documenti. E tale avvertenza è ritenuta condizione necessaria per la successiva inutilizzabilità degli atti. Si tratta dunque di una disciplina che si inserisce nelle modalità di instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale, segnato però da un carattere a prevalente finalità collaborativa all’accertamento dei fatti che costituiscono il presupposto d’imposta, pretesa dalla Amministrazione finanziaria nell’esercizio dei suoi poteri istruttori. Negli accertamenti sintetici invece la possibilità di allegazione della documentazione si inquadra sempre nel perimetro del contraddittorio preventivo, ma con carattere prevalentemente difensivo, a più marcata tutela del contribuente in ragione della natura dell’accertamento, a cui dunque non può dirsi preclusa la disponibilità di allegazione, senza preclusioni processuali, anche nella successiva fase contenziosa. D’altronde la stessa giurisprudenza richiamata dalla ricorrente non riguarda gli accertamenti sintetici, nè nel caso oggetto del presente giudizio l’Agenzia aveva richiesto specificamente quella documentazione, così che la fattispecie esula del tutto dal presupposto della preclusione processuale invocata dall’Ufficio.

Il secondo motivo è fondato. La Commissione regionale ha ritenuto di valorizzare la documentazione attestante la liquidazione di polizze assicurative riscosse nel 2003, del complessivo importo di Euro 74.677,36, da ciò assumendo che fosse “plausibile che la stessa cifra sia stata nelle disponibilità del contribuente anche in funzione dell’acquisto dell’immobile di cui all’avviso di accertamento”. Ha aggiunto dunque che “Non pare, dati gli importi di cui si tratta, che il lasso di tempo intercorso tra questa disponibilità e l’anno di accertamento di cui al presente ricorso, sia così importante da far decadere una presunzione positiva in base al criterio del favor rei”. Dunque il giudice d’appello ha ritenuto che, quanto meno limitatamente a quegli importi, il contribuente aveva dimostrato la disponibilità di redditi diversi da quelli realizzati nel medesimo periodo d’imposta.

Questa Corte ha affermato che nell’accertamento sintetico del reddito, quando il contribuente deduca che la spesa sia frutto di liberalità o di altra provenienza, deve fornire adeguata prova documentale non solo della disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma anche della loro entità e della durata del possesso, ancorchè non sia tenuto a dimostrare la specifica destinazione alle spese contestate (Cass., 28/03/2018, n. 7757; 13/11/2018, n. 29067; 4/08/2020, n. 16637). Si tratta di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende dare continuità. Nel caso di specie i redditi erano stati percepiti nel 2003, a fronte di un accertamento relativo all’anno d’imposta 2005 (e peraltro relazionato ad una spesa sostenuta nel 2007). Nel valorizzare questo reddito, senza che vi fosse prova della sua disponibilità ancora a distanza di due anni, e senza elementi comunque riferibili alla sua destinazione, il giudice regionale non ha tenuto conto del principio di diritto sopra enunciato.

L’accoglimento del secondo motivo assorbe il terzo.

La sentenza va dunque cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, che in diversa composizione, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità, deciderà la controversia attenendosi al principio di diritto somministrato.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo, assorbe il terzo, rigetta il primo. Cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA