Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16061 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29504-2010 proposto da:

M.P., (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di

legale rappresentante della TRE CUPOLE S.A.S., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso l’avvocato FRANCESCO

PECORARO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO FINGO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 63

presso l’avvocato MARCO CROCE, rappresentato e difeso dagli avvocati

MARIA GABRIELLA IOVINO, MARCELLO RUSSO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 46/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 25/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il controricorrente A., l’Avvocato MARCO CROCE che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello de L’Aquila, confermando la decisione del Tribunale di Chieti, rigettò la domanda con la quale M.P., in proprio e quale legale rappresentante della Sas “Le tre cupole”, aveva chiesto la condanna del Comune di Francavilla al Mare e dell’Assessore all’Edilizia A.F. al risarcimento del danno subito per l’interdizione all’uso del fabbricato, ove veniva esercitata l’attività di ristorante, disposta sul presupposto della mancanza di certificato di collaudo delle strutture in cemento armato e dei permessi di agibilità ed abitabilità.

I giudici d’appello ritennero che: a) sussisteva il giudicato implicito sulla legittimità del provvedimento, per avere il giudice amministrativo adito dichiarato improcedibile il ricorso omettendo di annullare l’atto interdittivo, che, nelle more, era stato revocato; b) l’atto non poteva dirsi illegittimo, in quanto era stato emesso in base alle norme in materia di edilizia e sanità delegate all’Assessore; era giustificato e motivato in relazione alla carenza di condizioni di sicurezza accertate dalla polizia giudiziaria, ed era stato revocato dopo che l’interessato aveva prodotto le dovute certificazioni, così implicitamente riconoscendo la fondatezza delle ragioni del provvedimento; andava, perciò, esclusa la responsabilità aquiliana dell’Ente e dell’Amministratore, non essendo rinvenibile l’illegittimo esercizio della funzione pubblica nè profili di dolo o colpa.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.P., anche nella qualità, con tre mezzi, ai quali A.F. resiste con controricorso, successivamente illustrato da memoria. Il Comune non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L’eccezione d’inammissibilità del ricorso, per la tardività della sua proposizione, è infondata. 1.1. La sentenza d’appello è stata depositata il 25.1.2010 e non è stata notificata, sicchè la notifica del ricorso, intervenuta, prima, il 4 novembre e, poi, il 7 dicembre 2010, è tempestiva in riferimento al termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis (il termine semestrale, invocato dal controricorrente, si applica, L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1, ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore – 4.7.2009 – laddove la citazione introduttiva risale al 19.7.1996), senza che rilevi il mancato deposito del primo ricorso (come da certificazione del Cancelliere in atti), tenuto conto che la mera notificazione di detto ricorso non ha comportato la consumazione del potere d’impugnazione e che l’improcedibilità non è stata dichiarata (cfr. Cass. n. 12898 del 2010).

2. Col primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 2 in relazione all’art. 2909 c.c., per avere il giudice d’appello dapprima escluso la necessità di una statuizione d’annullamento del giudice amministrativo, ai fini della tutela aquiliana da illegittimo esercizio della funzione pubblica, e poi ritenuto sussistente il giudicato implicito sulla legittimità del provvedimento, così, di fatto, reintroducendo la c.d. pregiudiziale amministrativa, in violazione dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, a decorrere dalla sentenza n. 500 del 1999 resa dalle Sezioni Unite della Cassazione.

3. Col secondo motivo, si lamenta, nuovamente, la violazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 37 e 324 c.c.. I giudici d’appello, deduce il ricorrente, hanno affermato che la statuizione d’improcedibilità del ricorso emessa dal TAR comportava il giudicato implicito di rigetto, senza considerare che la sentenza era stata emessa per esser venuto meno l’interesse all’annullamento dell’atto per il mutare della situazione di fatto (dovuta all’intervenuta sua revoca) e senza alcuna delibazione sulla legittimità dello stesso.

4. Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 142 del 1990, art. 38 per avere la Corte territoriale ritenuto, incidenter tantum, legittima l’ordinanza di chiusura dell’esercizio commerciale, emessa dall’Assessore all’edilizia, escludendo che si vertesse in materia di ordinanze contingibili ed urgenti, ed omettendo di considerare che non è la materia a definire tale categoria, ma il grado d’urgenza; nè valeva l’argomento secondo cui nel produrre la documentazione richiesta esso ricorrente avrebbe riconosciuto la legittimità dell’operato dell’Amministrazione, tenuto conto che, già in sede di ricorso al TAR, aveva dedotto che: il collaudo delle strutture era intervenuto nel 1984; che la mancanza di permesso di abitabilità/agibilità è sanzionata con l’ammenda; che, ancora, il locale aveva ottenuto l’autorizzazione sanitaria il 15.7.1992, controllo ben più rigoroso di quello previsto ai fini del rilascio del permesso di abitabilità, sicchè era “difficile ipotizzare, in base ai normali criteri di imparzialità, di buon andamento e trasparenza della p.a., nonchè del ragionevole affidamento del privato, che le condizioni possano radicalmente mutare nel giro di pochi mesi, tanto da indurre la stessa p.a. ad emettere quel tipo di mancanza ordinanza”. Tali elementi non sono stati valutati dal giudice d’appello, conclude il ricorrente, “a dimostrazione della mancanza di un esame approfondito (sebbene incidenter tantum) sulla legittimità dell’atto”.

5. Il terzo motivo, che va esaminato con priorità, perchè a carattere assorbente, è infondato. 5.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell’affermazione della responsabilità della P.A., ai sensi dell’art. 2043 c.c., la mera illegittimità dell’atto non è sufficiente a determinarne automaticamente l’illiceità della condotta e l’esercizio illegittimo della funzione pubblica, essendo necessario che l’evento dannoso incidente su un interesse rilevante per l’ordinamento sia eziologicamente connesso ad un comportamento della p.a. caratterizzato da dolo o colpa. E’ dunque, necessario che l’adozione dell’atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole d’imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che devono improntare l’azione amministrativa e che costituiscono i limiti esterni alla discrezionalità (in termini Cass. S.U. n. 500/1999 cit. e successiva giurisprudenza n. 21850 del 2007; n. 12282 del 2009; n. 22508 del 2011; n. 4172 del 2012; n. 23170 del 2014). 5.2. L’accertamento compiuto dal giudice del merito in relazione alla legittimità del comportamento dell’Amministrazione (i cui elementi sono riassunti sub b) di parte narrativa), ed all’affermata assenza di dolo o colpa resiste alla censura che gli viene rivolta, con la quale il ricorrente, senza neppure dedurre il vizio di motivazione, propone una diversa valutazione di alcuni elementi fattuali e la contrappone a quella operata dalla Corte d’Appello, operazione in sè inammissibile in questa sede di legittimità (essendo la ricostruzione dei fatti prerogativa del giudice del merito) e pure incompleta per la omessa considerazione di altri dati riportati in sentenza a sostegno della decisione (istallazione di protezioni; denuncia di accatastamento, riscontri effettuati dall’Ufficiale sanitario, acquisizione del rilascio dell’agibilità e dell’abitabilità intervenuti in epoca successiva all’emanazione del provvedimento).

6. Essendo, a tale stregua, esclusa la responsabilità aquiliana degli intimati, l’esame dei primi due motivi resta assorbita.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore di A.F. delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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