Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16060 del 02/08/2016

Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, (ud. 22/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO M. Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15946-2011 proposto da:

CO.RE.S. COOPERATIVA REGIONALE PER L’EDILIZIA SOCIALE A R.L., IN

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso l’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PRIMO MICHIELAN,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.F., (C.F. (OMISSIS)), S.L. (C.F. (OMISSIS)),

C.I. (C.F. (OMISSIS)), SI.LE. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso

l’avvocato LEONARDO GNISCI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato EMILIO ROSSO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

contro

C.C., COMUNE DI PIANIGA, CONSORZIO VENETO PER L’EDILIZIA

RESIDENZIALE SOC. CONSORTILE COOP. R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 873/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/06/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato EMANUELE COGLITORE, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato LEONARDO GNISCI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per Il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, notificata in data 29/3, 3/4/1991, P.F., S.L., C.C. e S.L. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Venezia, il Consorzio Veneto di edilizia residenziale (Cover) che aveva ottenuto diritto di superficie dal Comune di (OMISSIS) per la realizzazione di alloggi di edilizia economica e popolare, nonchè la Coperativa regionale di edilizia sociale (Cores) cui il Cover aveva ceduto il diritto di superficie per la realizzazione dei predetti alloggi, ai sensi dell’art. 2932 c.c., perchè fosse pronunciata sentenza che tenesse luogo dei contratti definitivi di trasferimento degli immobili.

Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Cover eccepiva carenza di legittimazione passiva, affermando di non aver concluso alcun contratto con gli attori; la Cores chiedeva il rigetto della domanda. Nelle more, C.C. rinunciava agli atti del giudizio.

Interveniva volontariamente il Comune di (OMISSIS), sostenendo che erano nulli i contratti preliminari di cessione degli alloggi e inefficace nei suoi confronti la cessione del diritto di superficie dal Cover alla Cores.

Interviva in giudizio C.I., anch’essa proponendo domanda ex art. 2932 c.c. Gli attori e l’intervenuta chiedevano in subordine la declaratoria di risoluzione dei contratti preliminari, con condanna alla restituzione delle somme corrisposte e al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1018 del 2008, dichiarava l’estinzione del processo relativamente al Cazzagon; assolveva dalla domanda il Cover; rigettava le domande del Comune di (OMISSIS), dichiarava i contratti preliminari risolti per fatto e colpa della Cores e la condannava a restituire agli attori e all’intervenuta le somme corrisposte.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Cores.

Si costituivano gli attori e l’intervenuta, chiedendo il rigetto dell’appello.

Il processo veniva interrotto, essendo stata posta la Coperativa in liquidazione coatta amministrativa.

Si costituiva a mezzo del commissario liquidatore la Cores, confermando i propri motivi di appello.

La Corte di Appello d Venezia, con sentenza in data 23/04/2010, rigettava l’appello della Cooperativa.

Ricorre per cassazione la Cores, che pure deposita memoria per l’udienza.

Resistono con controricorso gli appellati costituiti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, la Cores lamenta violazione degli artt. 1453 e 2932 c.c., là dove la sentenza impugnata aveva ammesso la possibilità di risoluzione del contratto, dopo che era stato promosso il giudizio per ottenere l’adempimento, modificandosi in realtà del tutto inammissibilmente la causa petendi.

Con il secondo, la Cores lamenta vizio di motivazione, con riferimento appunto alla fattispecie dedotta, con l’introduzione di una nuova causa petendi.

I motivi che possono essere trattati congiuntamente, appaiono infondati.

Ai sensi dell’art. 1453 c.c. nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti risulta inadempiente, l’altro può “a sua scelta” chiedere l’adempimento o la risoluzione, salvo in ogni caso il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata, anche quando il giudizio sia stato promosso per ottenere l’adempimento, ma non il contrario.

La stessa ricorrente richiama la giurisprudenza costante di questa Corte, per cui è possibile proporre in corso di giudizio di inadempimento la domanda di risoluzione, purchè siano rispettati i principi generali del processo civile, e dunque rimangono fermi i fatti posti a base dell’inadempimento (tra le altre, Cass. 13003 del 2010). Si attribuisca dunque al contraente adempiente (sull’adempimento dei resistenti, sussiste giudicato, non avendo al riguardo la cooperativa impugnato la sentenza di appello) il beneficio di variare la domanda, ancorchè il procedimento sia già iniziato (nella specie, la variazione pacificamente si verificò con la precisazione delle conclusioni in primo grado).

Come si è detto, la giurisprudenza costante di questa Cortei((anche quella indicata dalla ricorrente: ad es. Cass. n. 12129 del 2002) collega tale beneficio ai principi generali del processo civile e segnatamente al principio del contraddittorio, e cioè alla necessità che non si introducano nuovi elementi di fatto posti alla base dell’azione di inadempimento.

Venendo alla fattispecie dedotta, correttamente il giudice a quo esclude la presenza di fatti nuovi. Le domande di adempimento e risoluzione (del resto quest’ultima, già proposta in via subordinata in atto di citazione) si fondano sula circostanza della richiesta di un’ulteriore somma rispetto a quanto pattuito da parte della Cooperativa (anche sul punto del comportamento ingiustificato della Cooperativa, è calato il giudicato, non essendovi stata impugnazione al riguardo).

La circostanza, riportata dalla Cooperativa, per la quale gli odierni resistenti avrebbero richiamato prima la modifica unilaterale dell’importo della vendita, e successivamente la sopravvenuta impossibilità della prestazione, essendo stati gli immobili venduti all’incanto e aggiudicati, costituisce, all’evidenza, un’aggiunta irrilevante, posto che essi hanno esercitato la loro facoltà, espressione di una libera scelta che non richiedeva giustificazione alcuna, sulla base dunque dell’ingiustificato e unilaterale aumento del prezzo di vendita da parte della cooperativa.

Va pertanto rigettato il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 8.200,00, comprensive di Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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