Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1606 del 26/01/2021

Cassazione civile sez. II, 26/01/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 26/01/2021), n.1606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27239/2019 proposto da:

G.G., in proprio e in qualità di erede di

GE.GI., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO NEPOTE 21,

presso lo studio dell’avvocato MARCO CORDELLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato VIRGILIO PRIN ABELLE, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il

13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.G. ha impugnato, con ricorso articolato in due motivi, il decreto n. 1905/2019 della Corte di Appello di Catanzaro.

Il ricorso è resistito dall’intimato Ministero della Giustizia con controricorso.

Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.

Il decreto impugnato rigettava l’opposizione della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, proposto avverso il precedente decreto di rigetto del magistrato designato in ordine alla domanda di equa riparazione formulata, tra gli altri, dall’odierno ricorrente.

Tanto in relazione alla non ragionevole durata del giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Crotone, di cui in atti, ed ivi già pendente per la durata di anni venticinque.

La Corte calabrese riteneva ricorrente l’ipotesi di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo.

Ricorreva, a dire della Corte medesima, l’ipotesi di cui dell’art. 2, lett. C) L. cit., in quanto il processo si era estinto per rinuncia ed inattività delle parti stesse in causa.

Il ricorso viene deciso ai sensi dell’art. 375, u.c., non essendo stata riscontrata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, di violazione della L. n. 89 del 2001.

Viene dedotta la errata valutazione della “insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo”.

Il motivo è fondato e va accolto.

La Corte territoriale ha incentrato il diniego al riconoscimento del pregiudizio da irragionevole durata del processo sul presupposto che, in sede di appello, il giudizio si era estinto.

Senonchè il detto riconoscimento non è ancorabile al solo esito finale del giudizio a prescindere dalle varie fasi e gradi in cui il giudizio stesso si è svolto (durando, nella fattispecie più di due decenni).

L’indennizzo deve dunque essere valutato con specifico riferimento anche alla sola durata della fase di primo grado (cosa che, nella fattispecie, non è stata fatta).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio di violazione della L. n. 89 del 2001.

Con la doglianza parte ricorrente si duole in ordine all’indennizzo per presunta carenza di prova del danno morale.

Il motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento di quello di cui al precedente p. sub 1., implicante una revisione del giudizio.

3.- Conseguente all’accoglimento del primo motivo è la cassazione dell’impugnato provvedimento, con rinvio al Giudice in dispositivo indicato, il quale provvederà alla decisione uniformandosi a quanto innanzi affermato.

PQM

La Corte;

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2021

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