Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1606 del 24/01/2020

Cassazione civile sez. un., 24/01/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 24/01/2020), n.1606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez. –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18536-2019 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato LORIS LUCA MANTIA;

– resistente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSASIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 38/2019 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA

MAGISTRATURA, depositata il 10/05/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2019 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale GAETA

PIETRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Lorenzo D’Ascia e Loris Luca Mantia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Su richiesta del Ministro della giustizia è stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti del Dott. P.F., giudice del Tribunale di Palermo, incolpato di avere violato i doveri di diligenza e laboriosità nell’esercizio delle funzioni di giudice tutelare nella procedura di amministrazione di sostegno (a lui assegnata dal 23 marzo 2012) della sig.ra S.G., nata nel 1929 e deceduta nel 2014, non in grado di curare da sè i propri interessi, essendo affetta da depressione recidivante e vasculopatia prevalentemente cerebrale con declino involutivo foriero di inferiorità psichica.

1.1.- Al Dott. P.F. sono stati addebitati due illeciti disciplinari:

per avere omesso di esaminare i rendiconti presentati dall’amministratore di sostegno (avvocato Francesco Pantaleone, nominato dal giudice tutelare precedentemente assegnatario della procedura) e di richiedere gli allegati degli ultimi rendiconti che evidenziavano esborsi non coerenti con le esigenze dell’amministrata, nei limiti di spesa autorizzati dal predecessore (per l’assunzione di tre badanti e i relativi oneri retributivi e contributivi, oltre ad un assegno mensile di Euro 700,00, poi elevato a Euro 1000, e ad ulteriori Euro 2500 mensili per soddisfare i bisogni della beneficiaria con obbligo di rendicontazione), con danno ingiusto all’amministrata il cui patrimonio mobiliare si era ridotto da Euro 210000 a Euro 26486 e quello immobiliare si era azzerato (D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a));

per avere, su istanza dell’amministratore di sostegno, avvocato Pantaleone – modificando il decreto di nomina dello stesso e omettendo di motivare, in violazione dell’art. 405 c.c., comma 1 e art. 407 c.c., comma 4, -, prima autorizzato la beneficiaria, con decreto 11 giugno 2013, a redigere testamento in favore della badante, signora B.M.C. e, con decreto del 18 giugno 2013, a stipulare contratti di donazione e poi, con decreto del 3 ottobre 2013, consentito la stipula di un contratto di vitalizio assistenziale tra la signora S. e la B. con il quale, in cambio della cessione della nuda proprietà di un immobile del valore di Euro 500000 (con riserva di usufrutto), veniva assicurata alla beneficiaria l’assistenza vita natural durante, e per essersi reso responsabile di comportamenti gravemente scorretti, intrattenendo relazioni anomale e opache con l’avvocato Pantaleone, a sua volta in rapporti di stretta vicinanza con la signora B. (D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. d)-l)).

2.- Il procedimento penale instaurato nei confronti del Dott. P.F. si era concluso con decreto di archiviazione del Gip e il Pubblico Ministero aveva formulato richiesta di archiviazione nel procedimento nei confronti dell’avv. Pantaleone.

3.- La Sezione disciplinare, con sentenza del 10 maggio 2019, ha assolto l’incolpato per essere rimasti esclusi gli addebiti.

4.- Avverso questa sentenza ha proposto ricorso il Ministro della giustizia, affidato a due motivi; il Dott. P. ha presentato una memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza impugnata per giudicare infondata la prima incolpazione (in relazione all’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a)) ha osservato quanto segue: si trattava di rendiconti annuali rispetto ai quali, a differenza del conto finale, non è prevista dalla legge l’approvazione giudiziale; la rendicontazione non deve articolarsi in una analitica descrizione delle singole voci di spesa, non è esigibile un controllo analitico della coerenza nel merito dei singoli documenti giustificativi, nè è prevista dalla legge e dalla prassi l’allegazione ai rendiconti degli scontrini giustificativi; nessun addebito può essere mosso al Dott. P. per l’approvazione del rendiconto presentato dall’amministratore di sostegno, mancando osservazioni degli aventi diritto e non emergendo lacune o irregolarità, la cui valutazione è comunque preclusa in sede disciplinare circa la coerenza ed economicità delle singole spese effettivamente sostenute per l’acquisto di generi alimentari ritenuti, in tesi, non necessari per le esigenze di vita della beneficiaria; si trattava di persona già benestante, la quale conservava, come accertato da una consulenza medico-legale, la capacità di agire e di autodeterminazione e aveva espresso il desiderio di mantenere un tenore di vita elevato, analogo a quello goduto prima dello stato di vedovanza, non rilevando ai fini disciplinari che il patrimonio mobiliare della beneficiaria si fosse sensibilmente ridotto.

2.- A questo capo assolutorio si riferisce in parte il primo motivo di ricorso del Ministro della giustizia, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 386 c.c. e del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. a), nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), per non avere tenuto conto dei molteplici elementi contenuti nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero in sede penale, da cui risultava che il Dott. P. aveva autorizzato impegni di spesa palesemente ingiustificati, non aveva vigilato sull’operato dell’amministratore di sostegno e aveva omesso di esaminare i rendiconti periodici, l’ultimo neppure corredato degli allegati in relazione al periodo dal 7 novembre 2013 all’8 novembre 2014 (data del decesso della beneficiaria), condotta che si assume negligente e all’origine del progressivo azzeramento del patrimonio della beneficiaria.

In particolare, il Ministro segnala la “artificiosa duplicazione delle somme corrisposte all’amministrata e alle sue badanti”; l’esistenza di “spese eccessive”, “non appropriate e duplicate”, asseritamente sostenute dalle badanti; di spese “a piè di lista” per l’acquisto di beni vari che avrebbero dovuto essere sostenute con il sussidio mensile di Euro 1000 senza obbligo di rendiconto; di spese (per Euro 150 mensili) per lavori di giardinaggio non eseguiti presso l’abitazione della beneficiaria, come confermato dal sig. P.A.; di spese incongruenti “rendicontate dalla dipendente B.”, in relazione alle “esigenze di vita di una donna anziana e con problemi di salute”, per un importo (superiore a Euro 2500,00 mensili) che appariva riferito a un nucleo di persone superiore a una singola persona anziana e malata, come la S. (a titolo esemplificativo, nel periodo da inizio settembre 2012 a novembre 2013 erano documentate spese per Euro 13535,25; risultava che una delle badanti aveva anticipato la cospicua somma, di cui non disponeva, di Euro 12445,42, verosimilmente non destinata alla beneficiaria; la Guardia di Finanza aveva evidenziato spese rendicontate nel breve periodo dal 5 al 14 giugno 2012 per l’acquisto di 22 bottiglie di olio, 16 bottiglie di ammorbidente da 4 litri, 10 confezioni di tovaglioli, 86 bottiglie di birre, ecc.).

2.1.- Il motivo è parzialmente fondato nei seguenti termini.

Giova premettere che alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisioni della Sezione disciplinare del CSM, in tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito; appartiene invece al sindacato di legittimità il controllo della congruità, adeguatezza e logicità della motivazione (Cass. SU n. 7691 del 2019, n. 14430 del 2017). Con il ricorso per cassazione è deducibile, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., anche il vizio di motivazione che risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo, specificamente indicati nel ricorso (Cass. SU n. 18701 del 2011), ivi compresi gli accertamenti compiuti sia in sede penale che di ispezione amministrativa (dai quali la sentenza disciplinare, esaminata da Cass. SU n. 7310 del 2014, aveva desunto la responsabilità del magistrato per violazione dei doveri di lealtà, correttezza ed imparzialità).

2.1.1.- Con riguardo ai profili di incolpazione sopra descritti (sub 1), la motivazione della sentenza assolutoria si può riassumere nei seguenti passaggi: l’approvazione giudiziale dei rendiconti annuali non è prevista dalla legge (arg. ex artt. 385 e 386 c.c., richiamati in tema di amministrazione di sostegno dall’art. 411 c.c., comma 1); la rendicontazione delle spese non deve essere analitica con riguardo alle singole voci di spesa; la valutazione della coerenza, economicità e congruità delle spese, in relazione alle esigenze di vita dell’amministrata, è preclusa in sede disciplinare; nel caso specifico, gli aventi diritto non avevano proposto osservazioni ai rendiconti dai quali non emergevano lacune o irregolarità (art. 386 c.c., comma 2), l’amministrata conservava la capacità di autodeterminazione e aveva manifestato il proprio assenso all’attività dell’amministratore di sostegno, che le garantiva il mantenimento di un alto tenore di vita, coerentemente con i propri desideri e con la funzione dell’istituto dell’amministratore di sostegno di tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario (art. 410 c.c., comma 1).

Tuttavia, la sentenza impugnata travisa l’incolpazione rivolta al Dott. P. che non è quella di avere o non avere approvato i rendiconti annuali nè di non avere preteso dall’amministratore di sostegno una rendicontazione specifica delle singole voci di spesa, ma di non avere operato un controllo quantomeno estrinseco dei flussi di denaro risultanti dai rendiconti, dai quali, in tesi, emergevano uscite patrimoniali, non solo, poco coerenti con le esigenze di vita di una persona anziana come la beneficiaria, che viveva prevalentemente in casa, ma soprattutto eccessive rispetto agli stessi limiti anche periodici delle spese autorizzate dal giudice tutelare nel decreto motivato di nomina dell’amministratore o in decreti successivi (cfr. art. 405 c.c., comma 5, n. 5), limiti già notevolmente elevati rispetto alle disponibilità finanziarie dell’interessata (essendo ben superiori alle entrate sulle quali ella poteva contare). L’effetto, secondo l’addebito, sarebbe stato di cagionare all’interessata un ingiusto danno per il grave e repentino depauperamento del suo patrimonio mobiliare.

Il motivo di ricorso indica in modo sufficientemente specifico fatti e circostanze emerse nei procedimenti ispettivo e penale, non valutati dal giudice disciplinare, che inficiano la congruità e adeguatezza della motivazione.

Se l’amministratore di sostegno, come il tutore, è tenuto ogni anno a “rendere conto” della contabilità della sua amministrazione (art. 380 c.c., richiamato dall’art. 411 c.c., comma 1) e a periodicamente “riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario” (art. 405 c.c., comma 6), ciò è per consentire al giudice tutelare di adottare “anche d’ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio” (art. 405 c.c., comma 4, cfr. art. 44 disp. att. c.c.), anche eventualmente modificando e integrando le decisioni assunte con il decreto di nomina (art. 407 c.c., comma 4).

Si rivela così la ratio dell’istituto emergente dalle disposizioni di legge che non attribuiscono al giudice tutelare una funzione notarile, a garanzia della legittimità formale degli atti incidenti sulla sfera personale e patrimoniale del beneficiario, ma di effettiva tutela di quest’ultimo, spettando al giudice il compito di modellare i poteri dell’amministratore di sostegno, di stabilirne di volta in volta l’estensione in relazione alle necessità concrete e alle disponibilità finanziarie del beneficiario e di vigilare sulla sua attività (cfr. Corte Cost. n. 144 del 2019).

La prevista concentrazione in capo al giudice tutelare delle procedure di autorizzazione di cui agli artt. 375 e 376 c.c. (richiamati dall’art. 411 c.c., comma 1, ultimo inciso), dimostra la centralità del ruolo di detto organo (art. 344 c.c.), al quale sono attribuite funzioni di controllo in ordine ad ogni fase dello svolgimento delle amministrazioni di sostegno, essendo a conoscenza della situazione del beneficiario e quindi in grado di valutare la corrispondenza degli atti al suo interesse.

2.1.2.- Il rilievo sul quale insiste il controricorrente secondo cui sarebbe preclusa in sede disciplinare la valutazione della coerenza, economicità e congruità delle singole spese, in relazione alle esigenze di vita dell’amministrata, non coglie nel segno se si considera che non è questa valutazione a dovere interessare il giudice disciplinare, ma la diligenza, laboriosità e correttezza del magistrato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1, comma 1, al fine di verificare se la sua condotta sia stata causa di un danno ingiusto per una delle parti (comma 2, lett. a), pur a fronte di provvedimenti formalmente legittimi.

Nel ragionamento della sentenza impugnata assume un ruolo centrale il convincimento della Sezione disciplinare circa la piena corrispondenza della gestione patrimoniale operata dall’amministratore di sostegno alla volontà della beneficiaria, quest’ultima ritenuta pienamente capace di autodeterminarsi e desiderosa di conservare un alto tenore di vita, fermo il suo desiderio di non lasciare i suoi averi ai parenti più stretti.

Si deve premettere che il ricorso avverso le pronunce disciplinari del Consiglio non può introdurre un sindacato sui poteri discrezionali dell’organo, nemmeno mediante la denuncia del vizio di eccesso di potere, avendo tali pronunce natura giurisdizionale e non amministrativa (Cass. SU n. 1770 del 2013) e, tuttavia, nel sindacato sulla congruità, adeguatezza e logicità della motivazione, che appartiene alle Sezioni Unite, rientra anche la verifica del modo in cui il giudice disciplinare abbia esaminato le deduzioni e gli elementi posti a sua disposizione ed abbia fatto corretto uso di regole logiche, massime di esperienza e criteri legali di valutazione, così da offrire razionale spiegazione dell’opzione decisionale fatta rispetto alle diverse tesi difensive prospettate (Cass. SU n. 14430 del 2017).

Tanto premesso, ai fini della valutazione della capacità, ritenuta estesa, di autodeterminazione della beneficiaria, il ricorso evidenzia (analogamente ai capi di incolpazione) che si trattava di una persona affetta da “depressione recidivante e vasculopatia prevalentemente cerebrale dovuta all’età che determinava un’evidente infermità psichica”.

Se ne ha conferma nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, ove già in data 5 luglio 2010 si dava atto che ella “non è affatto in condizione di provvedere autonomamente ai propri interessi”, come dimostrato anche dalla “condotta processuale contraddittoria della parte” e dall’ampiezza dei poteri conferiti all’amministratore di sostegno, individuati, tra gli altri, anche nella “riscossione e gestione della pensione” spettante alla beneficiaria, nel “prestare nei confronti della parte beneficiaria il consenso agli interventi sanitari che si dovessero rendere necessari nell’interesse della stessa”, nel compimento di “tutti gli altri atti di ordinaria amministrazione” e nell’obbligo di “ricostruire il patrimonio della beneficiaria… e le movimentazioni dei detti conti…”, in relazioni a vicende riguardanti la precedente gestione da parte dei parenti; il decreto osservava che si trattava di patologie croniche che “giustificava(no) la durata illimitata della misura di protezione”.

Se queste erano le condizioni personali della beneficiaria, l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui ella aveva “piena consapevolezza di sè e una vigile capacità di agire e di autodeterminazione” risulta non logica e, comunque, meritevole di una più pregnante motivazione che tenga conto anche degli elementi di fatto evidenziati nel ricorso.

La circostanza che ella desiderasse conservare l’elevato tenore di vita cui era abituata, in tanto potrebbe assumere rilievo decisivo ai fini che interessano (nell’ottica del rispetto delle aspirazioni del beneficiario, art. 410 c.c., comma 1), in quanto – ammettendo che fosse in grado di comprendere e decidere autonomamente di conseguenza – fosse stata preventivamente e precisamente informata della sua reale condizione finanziaria e delle negative prospettive future, se si considera che ella poteva contare su entrate mensili di circa Euro 2000, a fronte di uscite mensili molto superiori e di un patrimonio mobiliare di circa Euro 210000 in via di esaurimento (al momento della morte era di circa Euro 26000), ma su questi aspetti la sentenza non si sofferma (nè vi si sofferma la consulenza medico legale per quanto riferito nella stessa sentenza).

Neppure per escludere il danno ingiusto potrebbe sostenersi che la S., essendo stata ben assistita in vita e deceduta a casa sua, non abbia risentito della ipotizzata mala gestio realizzata dall’amministratore di sostegno e/o dai badanti, ciò non escludendo, in astratto, la configurabilità di un danno ingiusto rilevante ai fini disciplinari, a norma del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, lett. a), che è quello patrimoniale oggettivamente cagionato a una delle parti per il depauperamento delle sue sostanze, a prescindere dalla percezione che ne possa avere il danneggiato.

3.- La sentenza impugnata per giudicare infondata la seconda incolpazione (in relazione all’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, d) e l)) ha osservato che il decreto autorizzatorio della costituzione del vitalizio rientrava tra quelli previsti dagli artt. 375 e 376 c.c. (richiamati in tema di amministrazione di sostegno dall’art. 411 c.c., comma 1) che il giudice tutelare doveva adottare con decreto non motivato, come previsto in termini generali dall’art. 43 disp. att. c.c. e art. 135 c.p.c., comma 4; che, in ogni caso, il decreto era motivato per relationem alle argomentazioni illustrate nell’istanza di autorizzazione dell’avvocato Pantaleone e coerenti con la volontà della signora S. di stipulare il vitalizio che le garantiva il mantenimento a carico della badante, essendo strumento utile a fronteggiare le proprie esigenze assistenziali, a fronte di un patrimonio mobiliare in via di esaurimento.

4.- Al suddetto capo assolutorio si riferisce parte del secondo motivo, con il quale il Ministro denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 405 c.c., comma 1, art. 407 c.c., comma 4 e del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. d) e i), nonchè mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 606 c.p.p., comma 1, per avere affermato la non necessità di motivazione dei provvedimenti del giudice tutelare in tema di amministrazione di sostegno, che invece dovrebbero sempre essere motivati, seppur sinteticamente, compresi quelli a norma degli artt. 375 e 376 c.c. (come previsto dagli artt. 405 e 406 c.c. in caso di apertura e chiusura della procedura, nomina e revoca dell’amministratore), essendo assunti dal Tribunale in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 737 ss. c.p.c., specie quando incidano sul patrimonio e sulla libertà di autodeterminazione del beneficiario, come nel caso di specie, avendo il giudice tutelare con le autorizzazioni date nel 2013 integrato e modificato il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, rimuovendo il divieto di testare e di effettuare atti di liberalità; il Dott. P. si era sottratto al dovere di valutare la rispondenza del contratto di vitalizio all’interesse della beneficiaria e di tenere conto della sua età, del suo stato di salute, del valore dell’immobile (di ben Euro 500.000) e della prestazione assistenziale, limitandosi a recepire il contenuto della nota informativa dell’avvocato Pantaleone, mentre avrebbe dovuto apprezzare se il rapporto tra detti valori fosse di tendenziale equivalenza o di evidente sproporzione; il ricorrente evidenzia l’anomalia del vitalizio che prevedeva che la badante avrebbe dovuto fornire i mezzi economici per l’assistenza materiale alla donna, pur continuando ad esserle corrisposto l’importo mensile di Euro 1000.

4.1.- Il motivo è parzialmente fondato nei seguenti termini.

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, che contiene tra l’altro l’indicazione degli atti che egli è autorizzato a compiere in nome e per conto del beneficiario e degli atti che quest’ultimo è autorizzato a compiere con l’assistenza dell’amministratore, dev’essere motivato, a norma dell’art. 405 c.c., comma 1, (anche in relazione agli artt. 374-376 c.c., richiamati dall’art. 411 c.c., comma 1).

Analogamente, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata, devono essere motivati i decreti di modifica adottati dal giudice tutelare, quale è infine quello del 3 ottobre 2013, che ha consentito la stipula del vitalizio assistenziale tra la signora S. e la badante signora B., a modifica del decreto del 5 luglio 2010 che espressamente disponeva che “va inibito alla beneficiaria la possibilità di donare e di disporre per testamento, non risultando che la stessa sia in atto in grado di autodeterminarsi in modo adeguato”.

Se è vero che la motivazione può essere anche per relationem, tuttavia la sentenza impugnata non riferisce quali fossero le ragioni illustrate a fondamento dell’istanza dell’amministratore di sostegno, in modo da consentire al giudice di valutare, non solo, i fatti idonei a dimostrare che la beneficiaria non aveva mai perduto o aveva riacquistato la capacità di autodeterminarsi che tre anni prima non aveva, ma anche l’utilità dell’atto negoziale da stipulare mediante idonea ponderazione degli elementi rilevanti circa l’età della beneficiaria, il suo stato di salute, il valore dell’immobile ceduto in nuda proprietà e quello della prestazione assistenziale.

La previsione espressa del divieto di disporre atti di donazione e testamentari, contenuta nel decreto di nomina, è significativa di una capacità di autodeterminazione compromessa ed assume rilievo alla luce dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità, riferito dalla Corte costituzionale in altra sentenza (la n. 114 del 2019), secondo cui tutto ciò che il giudice tutelare, nell’atto di nomina o in successivo provvedimento, non affidi all’amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resti nella completa disponibilità di quest’ultimo, salvo che, come nel caso in esame, il giudice tutelare non disponga diversamente con esplicita disposizione, ai sensi dell’art. 411 c.c., comma 4.

In relazione al profilo in esame dell’autorizzazione alla stipula del vitalizio assistenziale, la sentenza impugnata non supera quindi il vaglio di congruità e adeguatezza della motivazione, nè indaga sulle eventuali elargizioni di denaro alla badante successivamente alla costituzione del vitalizio che avrebbe dovuto assicurare alla beneficiaria il proprio integrale mantenimento.

In altri termini, il percorso motivazionale tratteggiato dalla sentenza pecca di astrattezza e non si confronta con la concretezza della fattispecie, con l’effetto di trascurare la sostanza delle incolpazioni rivolte al magistrato, nell’esercizio di una funzione di grande rilevanza qual è quella del giudice tutelare.

4.2.- Il secondo motivo di ricorso contiene anche ulteriori profili di censura.

A confutazione del convincimento dei giudici disciplinari – i quali hanno escluso le ipotizzate intese collusive o cointeressenze dell’incolpato con l’avvocato Pantaleone, avendo giudicato le loro relazioni di natura esclusivamente professionale -, il Ministro richiama le argomentazioni a sostegno della richiesta di archiviazione in sede penale nei confronti del Dott. P., a conclusione di un’indagine per peculato, nella quale il Pubblico Ministero avrebbe evidenziato le plurime irregolarità procedurali poste in essere del magistrato per avere intrattenuto rapporti “particolarmente stretti” con l’avvocato Pantaleone, per averlo nominato amministratore di sostegno ben 39 volte in un ristretto arco temporale e per avere nominato anche il cognato, l’avvocato Gaetano Terracchio, 23 volte nell’anno 2009, a fronte di incarichi nettamente inferiori ad altri professionisti; nel motivo si richiamano talune conversazioni telefoniche tra la sorella e la moglie dell’avvocato Pantaleone, dalle quali emergerebbe che il Dott. P. aveva contattato le due donne con insistenza mostrando interesse per un attico sito in (OMISSIS), gestito da una società della moglie dello stesso avvocato.

4.2.1.- I suddetti profili di censura sono tuttavia inammissibili per difetto di specificità, risolvendosi nella allegazione generica di fatti imprecisati, con riguardo al contenuto delle conversazioni telefoniche, all’epoca delle intercettazioni e al periodo di riferimento degli incarichi, tra l’altro indicato dal 2009, quando il Dott. P. non aveva ancora assunto le funzioni di giudice tutelare nella procedura.

5.- In conclusione, in parziale accoglimento dei motivi, nei limiti di cui si è detto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Sezione disciplinare, in diversa composizione, per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Sezione disciplinare, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA