Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1606 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. I, 24/01/2011, (ud. 13/07/2010, dep. 24/01/2011), n.1606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO, in persona del Prefetto pro tempore, e

QUESTURA DI ASCOLI PICENO, in persona del Questore pro tempore,

domiciliate in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che le rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

K.M.;

– intimato –

avverso il decreto del Giudice di Pace di Ascoli Piceno n. 96/07 del

22 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13

luglio 2010 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

Gambardella Vincenzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto n. 96/07 del 22 marzo 2007 il Giudice di Pace di Ascoli Piceno accoglieva il ricorso proposto da K.M., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Ascoli Piceno il 21 novembre 2006, nonchè avverso l’ordine, in pari data, del Questore di Ascoli Piceno di lasciare il territorio nazionale con accompagnamento della forza pubblica attraverso la frontiera di Ancona, per essersi lo straniero trattenuto nel territorio dello Stato italiano senza giustificato motivo in violazione dell’ordine impartito dal Questore di Ascoli Piceno il 10 novembre 2006, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5.

A fondamento della decisione, il Giudice di Pace – premesso che il K. era giunto nell'”area Schengen” in forza di regolare visto rilasciato dalla Grecia ed era entrato regolarmente in Italia alla ricerca di un’occupazione, ospite della madre, in possesso di permesso di soggiorno – rilevava che allo straniero, che non comprendeva la lingua italiana nè altre lingue diverse da quella della sua nazione, il verbale di notifica del decreto di espulsione era stato tradotto nelle tre lingue di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 6, e che tuttavia la motivazione apposta in calce a detto verbale, relativa alla impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete in lingua conosciuta dallo straniero, non era idonea a escludere l’obbligo di traduzione dell’atto in tale lingua.

Osservava il Giudice di Pace che, nel caso di specie, non appariva credibile che vi fossero difficoltà a reperire interpreti in lingua (OMISSIS), attesa la consistente presenza di stranieri di tale nazionalità nella zona in cui il ricorrente era stato fermato.

Per la cassazione di tale decreto ricorrono la Prefettura e la Questura di Ascoli Piceno sulla base di un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo, le ricorrenti censurano il decreto per avere il Giudice di pace ritenuto che la traduzione del decreto di espulsione in lingua inglese non fosse sufficiente a sanare la illegittimità derivante dalla mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre dello straniero interessato, non essendo stata fornita, nello stesso decreto di espulsione, adeguata giustificazione di tale mancata traduzione.

Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dalla Questura di Ascoli Piceno, sprovvista di legittimazione attiva, in quanto è al Prefetto che è conferita, anche nel giudizio di cassazione, l’esclusiva legittimazione processuale a contraddire l’opposizione dello straniero al decreto di espulsione (Cass. S.U. 2001/15141; Cass. 2005/17253).

E’ invece fondato il ricorso della Prefettura di Ascoli Piceno.

Osserva a tale riguardo il collegio che l’obbligo dell’autorità procedente di tradurre la copia del relativo decreto nelle lingua conosciuta dallo straniero stesso è derogabile tutte le volte in cui detta autorità attesti e specifichi le ragioni per le quali tale operazione sia impossibile e si imponga, per l’effetto, la traduzione nelle lingue predeterminate dalla norma di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 (francese, inglese, spagnolo), atteso che tale attestazione è, nel contempo, condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente a che il decreto di espulsione risulti immune da vizi di nullità, non specificando il citato art. 13 i casi di impossibilità, ovvero i parametri generali ai quali essa va ragguagliata, e senza che il giudice di merito possa ritenersi autorizzato a sindacare le scelte della P.A. in termini di concrete possibilità di effettuare immediate traduzioni nella lingua dell’espellendo (Cass. 2004/13032; 2005/25026; cfr. anche Cass. 2004/4312; 2008/13833). Nel caso di specie, dallo stesso provvedimento del Giudice di pace impugnalo risulta che nel decreto di espulsione era stato chiaramente indicato che non era stato possibile effettuare la traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero per l’impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete idoneo.

Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del ricorso e all’annullamento del decreto impugnato.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso proposto da K.M. avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Ascoli Piceno in data 21 novembre 2006 e contro il provvedimento in pari data, con il quale il Questore di Ascoli Piceno ha ordinato allo straniero di lasciare il territorio nazionale con accompagnamento della forza pubblica, tenuto conto che, in relazione alle contestazioni in fatto mosse dall’opponente K.M. ai provvedimenti amministrativi impugnati, già dal decreto del Giudice di pace di Ascoli Piceno, gravato di ricorso in questa sede soltanto dall’Amministrazione sotto il profilo di diritto in precedenza esaminato, risulta, con accertamento non censurato dall’interessato, che il menzionato K.M. non ha fornito prova dell’esistenza di giustificati motivi ostativi all’ottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, impartito dal Questore di Ascoli Piceno il 10 novembre 2006. Sul punto, infatti, il Giudice di pace ha rilevato che sull’esistenza di giustificati motivi ostativi all’esigibilità in concreto del proprio allontanamento dal territorio dello Stato il K. non è stato in grado di fornire alcuna indicazione.

Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di merito, non essendosi le Amministrazioni intimate costituite in giudizio, ed a quelle del giudizio di cassazione tra la Questura di Ascoli Piceno e K.M., che non ha svolto attività difensiva.

Le spese del giudizio di cassazione tra la Prefettura di Ascoli Piceno e lo straniero intimato seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Questore di Ascoli Piceno. Accoglie il ricorso proposto dalla Prefettura di Ascoli Piceno. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione proposta da K.M., che condanna al pagamento in favore della Prefettura di Ascoli Piceno delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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