Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1606 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1606 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 16840-2016 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante, in proprio e quale procuratore
speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS
(SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, EMANUELE
DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;
– ricorrente contro
BERNI ANDREA, elettivarnente domiciliato in ROMA, VIALE

BALDUINA,1g7, presso Io studio dell’avvocato SABINA MARONCELLI,
rappresentato e difeso dagli avvocat MARCO MECONCELLI, IOLANDA
CAPPADONA;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 168/2015 del TRIBUNALE di GROSSETO,
depositata il 19/05/2015;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

RILEVATO

ricorsi riuniti proposti da Andrea Berni nei confronti dell’INPS ed
aventi ad oggetto avvisi di addebito inerenti a pretese a titolo di
contributi dovuti alla gestione commercianti nel periodo 2007-2011;

che la Corte d’appello di Firenze con ordinanza ex art. 348 ter cod.
proc. civ. confermava la predetta statuizione;

che il Tribunale fondava il suo convincimento sul rilievo che
presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti fosse
l’esercizio di attività commerciale e che una simile attività non
potesse essere riscontrata in capo al ricorrente, socio di società di
persone (la Berni Ezio s.n.c.) la cui attività nel periodo in
contestazione si era limitata alla locazione di immobili;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso per
cassazione l’Inps sulla base di un unico motivo;

che il Berni si è costituito con controricorso;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente
in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma
semplificata;

Ric. 2016 n. 16840 sez. ML – ud. 08-11-2017
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che con la sentenza impugnata il Tribunale di Grosseto accoglieva i

CONSIDERATO

che con unico motivo il ricorrente deduce, ai sensi degli artt. 360, n.
3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 I. 1966 n. 613,
dell’art. 1 I. 27 novembre 1960 n. 1397, così come modificato
dall’art. 1 c. 203 I. n. 662/1996, dell’art. 2 della stessa I. 27

dell’art. 3 c. 2 I. 45/86, rilevando, per un verso, che l’attività svolta
dalla società era di natura commerciale, sulla scorta della
presunzione che le società costituite in forma diversa da quella
semplice esercitano attività imprenditoriale e, per altro verso, che il
Berni aveva solo allegato e non provato, a fronte della visura
camerale contemplante quale oggetto della società lo svolgimento di
varie attività commerciali, che l’attività sociale si fosse limitata al
solo godimento di immobili;

che il motivo è infondato;

che questa Corte è ferma nel ritenere che, in base alla legge 23
dicembre 1996 n. 662, art. 1 comma 203, che sostituisce la L. 3
giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1°, presupposto per l’iscrizione
alla gestione commercianti è lo svolgimento da parte dell’interessato
di attività commerciale;

che nella specie il suddetto presupposto risulta essere stato escluso
dal Tribunale, il quale, con valutazione di merito, ha accertato che la
società di cui il ricorrente era socio amministratore a partire dal
1/1/2006 aveva cessato ogni attività commerciale di generi
alimentari all’ingrosso sino a quel momento espletata, cedendo in
affitto i locali ove l’attività era gestita e limitandosi da allora in poi
alla mera percezione dei canoni di affitto. A fronte della suddetta
affermazione, l’Inps si limita a dedurre che le circostanze erano state
oggetto di contestazione, senza neppure precisare, in adempimento

Ric. 2016 n. 16840 sez. ML – ud. 08-11-2017
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novembre 1960 n. 1397 e degli artt. 2291, 2298 e 2697 c.c. e

dei prescritti oneri di specificità, quando e in che termini la
contestazione fosse stata formulata nel giudizio di merito;

che, sulla base della descritta ricostruzione in fatto, deve ritenersi
che la decisione impugnata sia in linea con il principio già espresso
da questa Corte, secondo cui la società di persone che svolga una

riscossione dei relativi canoni di locazione non svolge un’attività
commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si
inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di
intermediazione immobiliare (in tal senso, di recente, Cass. n.17643
del 6 settembre 2016, Cass. 27376 del 29/12/2016), senza che rilevi
il contenuto dell’oggetto sociale;

che alla luce di quanto esposto, in conformità alla proposta
formulata, il ricorso va rigettato con condanna dell’Istituto ricorrente
al pagamento delle spese processuali;

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 1.700,00, di cui
C 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle
ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma l’8/11/2017
Il Presidente
Adriana Doronzo

ccee.Q, )11-t-.),G,
Ric. 2016 n. 16840 sez. ML – ud. 08-11-2017
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attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed alla

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