Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1606 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. lav., 19/01/2022, (ud. 26/05/2021, dep. 19/01/2022), n.1606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24828-2015 proposto da:

COMUNE DI ALESSANDRIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. TORTOLINI 34, presso lo

studio dell’avvocato NICOLO’ PAOLETTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIORGIO RAZETO, GIUSEPPE GREPPI;

– ricorrente –

contro

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNA BRUNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 130/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/04/2015 R.G.N. 534/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2021 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE.

 

Fatto

PREMESSO

che T.A. ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Alessandria per far accertare il proprio diritto a vedersi calcolata la retribuzione di posizione di segretario comunale applicando, dapprima, il criterio c.d. di “galleggiamento”, di cui al C.C.N.L. del 16 maggio 2001, art. 41, comma 5, con conseguente sua parificazione a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata presente nel Comune, e, solo dopo tale operazione di allineamento, applicando la “maggiorazione” (della retribuzione di posizione) prevista dal medesimo art. 41, comma 4 e ciò in relazione all’intero periodo dalla nomina a segretario comunale alla data di deposito del ricorso; per ottenere inoltre la condanna del Comune al pagamento della somma di Euro 33.000,00 sul rilievo che nei periodi dal novembre 2008 al febbraio 2009 e dal gennaio 2011 alla data di deposito del ricorso era stato applicato dall’Ente il criterio di computo inverso;

– che l’adito Tribunale di Alessandria, condividendo il criterio di computo proposto dal ricorrente, ne ha accolto entrambe le domande;

– che con sent. n. 130/2015, pubblicata il 13 aprile 2015, la Corte di appello di Torino esaminata la L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 26, con il quale era disposto che il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dal C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001, art. 41, comma 5, si applicasse alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa, quindi, l’eventuale maggiorazione di cui al medesimo art. 41, comma 4 – ha ritenuto che a tale norma non potesse attribuirsi natura meramente interpretativa, né efficacia retroattiva, e che essa potesse comunque essere letta nel senso di contenere per implicito una sorta di “sanatoria” del pregresso, poiché mentre estendeva il divieto di corresponsione alle somme maturate fino al 31 dicembre 2011 ma non ancora pagate, nulla diceva in ordine a quelle maturate e già pagate: premesse sulle quali, parzialmente accogliendo il gravame del Comune, ne ha revocato la condanna al pagamento della somma di Euro 33.000,00;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Comune di Alessandria con unico motivo, cui ha resistito il T. con controricorso.

Diritto

RILEVATO

che con l’unico motivo proposto il Comune deduce violazione della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 26, delle Disposizioni sulla legge in generale, art. 12, dell’art. 2033 c.c. e del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali 16 maggio 2001, art. 41, nonché nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4: sostiene, in contrasto con la sentenza impugnata, la portata retroattiva dell’art. 4, comma 26, con la conseguenza che le somme versate al T., a partire dal mese di ottobre 2002, allorché venne nominato Segretario Generale del Comune di Alessandria, erano da considerarsi indebito oggettivo e, come tali, soggette a restituzione.

Osservato:

che il Collegio ritiene di ribadire, condividendolo, il principio affermato da questa Corte nella sentenza n. 5284 del 2018, relativa a fattispecie sostanzialmente sovrapponibile a quella dedotta in giudizio;

– che nella decisione innanzi richiamata (e nelle conformi n. 4619/2019 e n. 20997/2019) è stato affermato che, ai fini dell’applicazione della regola, ai sensi del C.C.N.L. 16 maggio 2001, ex art. 41, comma 5, del c.d. “riallineamento” della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell’ente, si deve tener conto dell’importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all’interpretazione letterale del comma in questione, che, nell’attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall’altro, alla funzione non corrispettiva bensì perequativa del “riallineamento”, sicché è aderente alla ratio della disposizione pattizia – da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l’ente locale – che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva;

– che, quanto alla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 4, comma 26, (il quale dispone che: “Il meccanismo di allineamento stipendiale previsto dall’art. 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001, per il quadriennio normativo 19982001 e per il biennio economico 1998-1999 si applica alla retribuzione di posizione complessivamente intesa, ivi inclusa l’eventuale maggiorazione di cui al medesimo art. 41, comma 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere somme in applicazione dell’art. 41, comma 5, del citato Contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001 diversamente conteggiate, anche se riferite a periodi già trascorsi. E’ fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”), si deve osservare, in continuità con Cass. n. 4619/2019: a) che la norma, nella sua prima parte, ha carattere interpretativo, nel senso che chiarisce la portata ed il significato della disposizione contenuta nel C.C.N.L. del 16 maggio 2001, art. 41, comma 5, per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999; b) che la disposizione è innovativa, nella parte, introdotta dall’espressione “a decorrere”, in cui pone il divieto, per il tempo successivo alla sua entrata in vigore, di corrispondere somme in applicazione dell’art. 41, comma 5, del citato c.c.n.l. 16 maggio 2001 “diversamente conteggiate”; c) che essa, invece, nel limitarsi a fare salvi solo i giudicati eventualmente intervenuti, non vieta, in linea generale, il recupero delle maggiori somme in ipotesi corrisposte prima della sua entrata in vigore.

Ritenuto:

conclusivamente che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza n. 130/2015 della Corte di appello di Torino deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio, alla medesima Corte in diversa composizione, la quale si atterrà al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

 

 

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