Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16059 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 25/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16059

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1033-2014 proposto da:

FONDAZIONE CASA DEI BAMBINI SANGIORGIO GUALTIERI, – C.F. (OMISSIS),

in persona del Commissario Regionale, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CURRAO;

– ricorrente –

contro

B.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 235/2012 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 30/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Fondazione “Casa dei Bambini Sangiorgio Gualtieri” ha proposto ricorso per cassazione contro B.S. avverso la sentenza resa dalla Sezione Specializzata Agraria presso la Corte di Appello di Caltanissetta il 20 dicembre 2012.

2. Al ricorso, che propone un unico complesso motivo, non v’è stata resistenza dell’intimato.

3. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel testi modificati dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore proposta di definizione del ricorso con declaratoria di inammissibilità del ricorso ed è stata fissata con decreto l’adunanza della Corte. Il decreto è stato notificato all’avvocato della ricorrente.

4. Non v’è stato deposito di memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità formulata dal relatore.

Essa trova giustificazione nelle seguenti ragioni.

2. Il ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, in quanto parte ricorrente ha inteso assolvere al relativo requisito con la riproduzione per ben centotrentuno pagine – prima dell’esposizione dell’unico motivo e delle conclusioni, che fra l’altro si riduce a poco più di venti pagine – di una serie di atti dello svolgimento processuale, senza che le parti frapposte escludano la necessità di procedere alla loro lettura, non esentando affatto da essa e non essendo idonee ad individuare altrimenti fatto sostanziale e processuale.

In particolare, il ricorso presenta la seguente struttura:

a) nella la prima pagina, dopo l’indicazione della parte ricorrente e della sentenza impugnata, si riferisce di un ricorso ai sensi dell’art. 696 c.p.c. depositato dal B. e, quindi, si riferisce della memoria depositata in quel procedimento, riproducendo dalla pagina 3 alla 5 un contratto di affitto concluso fra le parti e, quindi, dalla pagina 7 sino alla 18 la relazione tecnica di parte allegata a detta memoria, comprese i rilievi fotografici;

b) si riferisce, quindi, delle risultanze dell’a.t.p. e di una sua insufficienze nelle pagine 19-21 e, quindi, si riproduce la relazione del c.t.u. fino alla pagina 36;

c) dopo alcune considerazioni critiche, si riproduce dalla pagina 41 sino alla 52 la relazione integrativa del c.t.u. e, quindi, nelle pagine 5354 le osservazioni critiche ad essa rivolta, e nelle pagine 55-61 le osservazioni critiche del c.t.p., seguite, dopo una pagine e mezza di commento, si riproduce dalla pagina 64 alla pagina 70 la risposta del c.t.u. ai rilievi;

d) dopo che nelle pagine 71-73 si è fatto un riferimento riassuntivo al contenuto di testimonianze, si riproduce dalla pagina 75 alla pagina 83 la sentenza di primo grado, dalla pagina 84 alla pagina 99 l’atto di appello;

e) dopo avere riferito che la Corte territoriale disponeva il rinnovo della c.t.u., si riproduce la relazione del nuovo c.t.u. dalla pagina 100 alla 115, e, quindi, la risposta del medesimo ai rilievi del c.t.p. sino alla pagina 120;

f) in fine, si riproduce la sentenza impugnata dalla pagina 121 alla pagina 131.

Il Collegio osserva che simile modo di assolvimento del requisito dell’art. 366, n. 3 è inidoneo al raggiungimento dello scopo, in quanto, anzichè una sommaria informazione sul fatto sostanziale e processuale, attraverso l’indicazione dei vari passaggi in cui si è articolato, suppone che la Corte di Cassazione debba, per percepirlo, leggere una serie di atti, il che si risolve in una modalità che, non essendo diversa da come sarebbe stata la mera indicazione alla Corte degli atti stessi e l’invito a leggerli aliunde rispetto al ricorso, equivale all’assenza del requisito come parte del ricorso e dunque come oggetto di un’attività espositiva, conforme alla funzione narrativa del ricorso stesso sul punto, individuata dal legislatore con la parola “esposizione”.

La consolidata giurisprudenza della Corte (ex multis, Cass. sez. un. n. 5698 del 2012) ritiene inidonea al raggiungimento dello scopo una siffatta modalità di esposizione del fatto.

3. In ogni caso l’unico complesso motivo, se si potesse esaminare si rivelerebbe comunque articolato in modo inidoneo a sorreggere quanto si denuncia nella complessa intestazione, con cui si dichiara di voler lamentare, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 “violazione dell’art. 2697 c.c., violazione dei principi in materia di onere della prova. Violazione dell’art. 414 c.p.c., n. 5. Violazione dell’art. 2909 c.c. Violazione dell’art. 112 c.p.c.: non corrispondenza tra chiesto e giudicato. Mancanza d motivazione o motivazione apparente su un fatto controverso essenziale per la definizione del giudizio”.

Per quanto attiene alla denunciata violazione degli artt. 2697 c.c. l’illustrazione del motivo non si conforma a quanto richiesto per la denuncia di violazione di tale paradigma da Cass. sez. un. n. 16598 del 2016, mentre, ancorchè nell’intestazione evochi la violazione dell’art. 2909 c.c., dell’art. 414 c.p.c., n. 5 e dell’art. 112 c.p.c., nulla argomenta sull’art. 2909 e, in realtà, si articola con considerazioni sulle risultanze probatorie, in particolare della c.t.u., che si muovono del tutto al di fuori dei limiti del paradigma dell’art. 360, n. 5 per come ricostruiti da Cass. sez. un. nn. 8053 e 8054 del 2014.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si deve dare atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 25 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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