Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16059 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20425/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

R.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 201/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE

di POTENZA, depositata il 17/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 17 aprile 2009, notificata il 10 giugno 2009, la sezione di Potenza della commissione tributaria centrale ha rigettato il ricorso proposto dal fisco nei confronti di R.A., confermando la sentenza di secondo grado che aveva accolto la domanda di rimborso ILOR 1985, avanzata dal contribuente per inesistenza dei presupposti impositivi. Ha motivato la decisione ritenendo che la tassatività all’ILOR del reddito dell’agente o rappresentante di commercio … deve essere esclusa anche alla luce della nuova disciplina che considera tale lavoratore come un lavoratore parasubordinato. Il 17 settembre 2009 ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’agenzia delle entrate; il contribuente non si è costituito. Con due motivi (e idonei quesiti), l’avvocatura erariale da un lato si duole, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, che aveva proposto in secondo grado e ribadito in sede centrale, dall’altro denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, che l’allungamento del suddetto termine decadenziale, introdotto dalla legge 133 del 1999, in ogni caso non si applicava al caso in esame.

Partendo dal secondo quesito, onde definire subito la normativa applicabile, si richiama l’orientamento che, già espresso dalla sezione tributaria della Corte nella sentenza n. 1918 del 30 gennaio 2007, è meritevole di ulteriore continuità: In tema di imposte dirette, la proponibilità dell’azione per il rimborso dei credito d’imposta è regolata, in conformità ai principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo, dalla norma sulla decadenza vigente alla data in cui fu presentata la domanda di rimborso, o da quella entrata in vigore durante il decorso del termine originario. Ne consegue che la norma della L. 13 maggio 1999, n. 133, art. 1, comma 5, che amplifica il termine di decadenza già stabilito per la domanda di rimborso, entrata in vigore allorchè il termine originario (come nel caso di specie) era già spirato, non vale a prolungarlo, così da evitare la decadenza, non essendo dotata, espressamente o implicitamente, di efficacia retroattiva. Accertata l’applicabilità dell’originario termine decadenziale e passando all’esame del primo quesito, va data ulteriore continuità anche al costante orientamento secondo il quale la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso di un tributo per essere stata la relativa domanda presentata dopo la scadenza del termine di diciotto mesi (dal versamento dell’imposta indebitamente corrisposta) di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, è rilevabile anche in sede di gravame e persino d’ufficio (salvo che si sia già formato sul punto un giudicato interno), trattandosi di materia disciplinata da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti cfr. Sez. 1, Sentenza n. 8606 del 02/10/1996 e molte altre ancora sino ad epoca recente. Nella specie, risultando dal ricorso che il versamento del contribuente era stato effettuato il 2 dicembre 1985, l’istanza di rimborso era stata avanzata solo il 26 ottobre 1987, allorquando il termine di legge era già irrimediabilmente spirato. Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; osservato che il ricorso è stato regolarmente notificato in data 17-21 settembre 2009 e che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

ritenuto, infine, che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, mentre, nell’evoluzione della vertenza nelle fasi di merito, si ravvisano giusti motivi per compensare le relative spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; condanna il contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 800,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA