Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16059 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, (ud. 21/06/2016, dep. 02/08/2016), n.16059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14420-2011 proposto da:

ROMA CAPITALE, (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso gli UFFICI dell’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIORGIO PASQUALI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.O., (c.f. (OMISSIS)), M.C. (c.f.

(OMISSIS)), M.P. (c.f. (OMISSIS)), MA.CE., non

in proprio ma nella qualità di amministratore di sostegno di

P.S. (vedova M.), tutte nella qualità di eredi di

M.A., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEL

GAMBERO 37, presso l’avvocato MARIO BRUNI, che le rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1728/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/06/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PASQUALI che si riporta;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato BRUNI che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma, chiedendo che venisse determinata o perequata l’indennità per la cessione volontaria, stipulata il 20.5.1983, di terreni di sua proprietà, inclusi nel piano di zona (OMISSIS), al prezzo di 9.960.000, salvo conguaglio, come previsto dalla L. n. 385 del 1980, poi dichiarata incostituzionale con sentenza n. 223 del 1983 della Corte Costituzionale. Il Tribunale declinò la propria competenza e la Corte d’Appello di Roma, adita in riassunzione, rigettò la domanda, affermando la legittimazione passiva dello IACP, delegato all’acquisizione delle aree, ma la decisione fu cassata con rinvio da questa Corte, con sentenza n. 10856 del 2003.

Nuovamente adita in riassunzione, la Corte di Roma, con sentenza non definitiva depositata il 3 aprile 2008, dichiarò, per quanto d’interesse, che il conguaglio in favore del proprietario era stato pattuito in seno all’atto di cessione, e che il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, richiamato nella clausola contrattuale, non valeva a fissare definitivamente l’ammontare del dovuto, ma aveva carattere provvisorio riferito all’indennità prevista dai parametri legali, sicchè non era necessario un successivo accordo che ponesse nel nulla l’ammontare indicato, che era rimasto caducato per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 223 del 1983, mentre il conguaglio andava determinato per i suoli edificatori ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, ed assoggettato a riduzione, trattandosi di procedura finalizzata ad un intervento di riforma economico sociale. Con sentenza definitiva depositata il 22 aprile 2010, la Corte romana determinò il dovuto nella somma di Euro 136.258,92 oltre interessi, in base ai criteri in precedenza fissati ed in conformità della valutazione del CTU, osservando, in particolare, che, avendo l’Ente chiesto la spedizione a sentenza, le osservazioni critiche in precedenza mosse alla relazione del consulente dovevano ritenersi implicitamente rinunciate, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali che non consentiva di porre in essere comportamenti ondivaghi e dilatori. I giudici d’appello evidenziarono che l’operata taxatio non era preclusa dal fatto che originariamente era stato chiesto l’importo di Euro 94.271,50, essendo consentita la modifica del petitum in termini puramente quantitativi, come era avvenuto nella specie.

Per la cassazione di entrambe delle sentenze, ricorre Roma Capitale, con tre motivi. O., P. e M.C., nonchè l’Avv. Ma.Ce., quale amministratore di sostegno di P.S., ved. M., eredi dell’originario attore, resistono con controricorso, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, deducendo la violazione della L. n. 865 del 1971, artt. 11 e 12; art. 112 c.p.c. e vizio dì motivazione, l’Ente ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l’accordo di addivenire alla cessione volontaria, conclusosi per effetto dell’accettazione – intervenuta prima dell’entrata in vigore della L. n. 385 del 1980 – dell’indennità determinata con decreto del Presidente della Giunta del Lazio potesse esser modificato con una clausola (quella relativa al conguaglio) inserita nel rogito notarile, ma non contemplata in precedenza tra le parti, in quanto, essendo la determinazione dell’indennità un atto a forma vincolata, qualsiasi modifica del relativo contenuto non poteva che aver luogo mediante le medesime forme. Da tanto consegue, prosegue il ricorrente, che la clausola doveva ritenersi nulla o comunque invalida, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, e la mancata pronuncia su tale eccezione e sulla domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la declaratoria di tale nullità, rendeva la sentenza meritevole di cassazione, anche perchè sorretta da motivazione omessa e/o insufficiente.

1.1. Il motivo va rigettato, anche se va corretta, in parte, la motivazione.

1.2. Premesso che il profilo relativo alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è inammissibile, tenuto conto che il mancato richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 non è indispensabile (Cass. SU n. 17931 del 2013), la Corte del merito, come non manca di rilevare lo stesso Comune (che ha censurato, pure, la violazione di legge), ha affrontato la questione, sicchè l’omessa pronuncia è insussistente, laddove la censura motivazionale è inammissibile, vertendo su profili di diritto (necessità o meno di un contrarius actus) quando, invece, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nel testo qui applicabile) è utilmente predicabile in relazione alla ricostruzione del fatto.

1.3. Quanto alla violazione di legge, va osservato che il ricorrente non ha tenuto presente (facendo confusione con gli accordi amichevoli sull’ammontare dell’indennità di cui alla Legge Fondamentale n. 2359 del 1865, art. 26) che il contratto di cessione volontaria dell’immobile si inserisce nell’ambito del procedimento di espropriazione ed ha la funzione di conseguirne il risultato peculiare (acquisizione della proprietà dell’immobile all’espropriante), con uno strumento alternativo di natura privatistica. Il prezzo della cessione che, nell’ambito del subprocedimento predisposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 12 l’espropriando può soltanto accettare (o rifiutare) è, poi, correlato in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per la determinazione dell’indennità spettante per l’espropriazione del bene, senza che sia in alcun modo possibile discostarsene (Cass. 22626/2006; 17102/2002; 8970/2001; 14901/2000). 1.4. Siffatto accordo conclude, quindi, la procedura espropriativa, ma per il resto vive autonomamente, ed è sottoposto alla disciplina propria del contratto, caratterizzata dai principi civilistici sulla formazione del consenso, ivi compresi gli adempimenti richiesti dall’evidenza pubblica per le P.A, sicchè, quando, come nella specie, sia posto in essere da un’amministrazione comunale o provinciale esso si perfeziona con l’incontro della volontà negoziale che è soggetta al requisito della forma scritta a pena di nullità e può ritenersi osservata solo in presenza di un documento che la racchiuda, dal quale va, pertanto, desunta l’instaurazione del rapporto e l’oggetto delle prestazioni da svolgersi da ciascuna delle parti (Cass. n. 9390 del 2011).

1.5. Alla stregua degli esposti principi, ed una volta dichiarati illegittimi i criteri di determinazione dell’indennità di espropriazione di cui alla L. n. 865 del 1971, con sentenza n. 5 del 1980 della Corte Cost. (in relazione ai quali, deve presumersi esser stata effettuata l’offerta del Presidente della Giunta regionale, invocata dal ricorrente) il contratto di cessione volontaria intervenuto, tra le parti in data 20.5.1983, non poteva che riflettere l’ammontare dell’indennità prevista alla data della sua stipulazione, e cioè quelli di cui alla L. n. 385 del 1980 che aveva bensì reintrodotto, in via provvisoria, i criteri già dichiarati costituzionalmente illegittimi con la citata sentenza n. 5 del 1980, ma salvo conguaglio, conguaglio appunto previsto dalla legge ed esattamente riportato in seno al rogito notarile.

1.6. Se, dunque, correttamente la Corte territoriale ha rilevato che a seguito della sentenza n. 223 del 19 luglio 1983 della Consulta la disciplina della L. n. 385 del 1980 (compreso il rinvio alla legge futura), è rimasta caducata e con essa l’intera clausola che ne costituiva applicazione, il criterio indennitario che avrebbe dovuto trovare applicazione (essendo venuto meno – a seguito della sentenza n. 348 del 2007 della Corte Cost. – anche il criterio di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis) è quello del valore venale del bene, fissato dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 e non già quello applicato di cui alla L. n. 244 del 2007, tenuto conto che l’art. 2, comma 89, lett. a) ha introdotto modifiche al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, commi 1 e 2, e segue la disciplina transitoria prevista dall’art. 57 medesimo decreto, restando inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, e che la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 cit., art. 2, comma 90, prevede la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità espropriativa, solo, per i procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi pendenti. 1.7. Poichè l’ammontare del dovuto è stato dichiaratamente calcolato, proprio, in base al criterio del valore venale, l’avvenuta applicazione del parametro legale erroneo non comporta alcun pregiudizio per il Comune ricorrente mentre resta ferma la riduzione del 25%, prevista dall’art. 37 del TU espropriazioni, quale novellato dalla L. n. 244 del 2007, in assenza d’impugnazione da parte dei controricorrenti.

2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione. Il ricorrente lamenta che, dopo aver rimesso la causa sul ruolo a seguito della sentenza non definitiva, anche per la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alle critiche sollevate alla CTU da esso Comune, la Corte territoriale ha recepito supinamente le risultanze della medesima consulenza, pure affermando che le censure erano tardive. Siffatta abnorme motivazione non ha dato conto, infatti, del merito delle censure, erroneamente ritenute rinunciate, ed ha finito col riconoscere agli espropriati circa il doppio di quanto in ipotesi dovuto.

2.1. Il motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha desunto dal comportamento della parte – che all’udienza del 22.12.2008 aveva chiesto il rinvio per la spedizione a sentenza – la rinuncia implicita alle critiche mosse alla stima peritale e ciò sulla scorta di una dichiarata interpretazione costituzionalmente orientata, ìn riferimento all’art. 111 Cost., delle disposizioni processuali, che non consentivano comportamenti “ondivaghi ed inutilmente dilatori”. Il ricorrente, che, trascrivendo le deduzioni svolte nella comparsa conclusionale antecedente la sentenza non definitiva, lamenta l’omessa pronuncia sul contenuto delle deduzioni stesse, non attinge, dunque, la ratio decidendi della sentenza, quale sopra individuata, dovendo, nuovamente, rilevarsi che il vizio motivazionale non è deducibile in riferimento a profili di diritto (interpretazione delle disposizioni processuali al lume del principio di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost.).

3. Col terzo motivo, il ricorrente denuncia, nuovamente, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale pronunciato oltre i limiti delle pretese fatte valere legittimamente in giudizio: l’attore, con l’atto di citazione in riassunzione, aveva chiesto la condanna del Comune al versamento della somma di Euro 94.271,50, e la Corte ha liquidato la maggior somma di Euro 136.258,92. 3.1. Il motivo è infondato: la Corte territoriale ha accolto la domanda nella misura precisata in sede di conclusioni, ritenendo ammissibile l’ampliamento del petitum, in conformità del principio secondo cui l’ampliamento o la riduzione della richiesta allo scopo di renderla più idonea al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere costituisce una semplice emendatio (al pari di quando si incida sulla causa petendi, in modo che risulti modificata soltanto l’interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) mentre, si è in presenza di una vietata mutatio libelli, quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d’indagine e si spostino i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cass. n. 12621 del 2012; n. 17457 del 2009).

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in 7.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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