Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16058 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 28/07/2020), n.16058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4783/2015 R.G. proposto da:

GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Nomentana n. 91, presso lo studio degli avvocati Cinzia Meco e

Giovanni Beatrice, rappresentata e difesa da entrambi;

– ricorrente –

contro

EIDOS – DIAGNOSTICA PER LE IMMAGINI s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Giorgio Baglìvi n. 3, presso lo studio dell’avvocato Francesco

Tramontano, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7325/2014

depositata il 26 novembre 2014.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre

2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 121/2013, nell’accogliere l’opposizione proposta dalla Eidos – Diagnostica per immagini s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 244/2008 alla medesima intimato dalla GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA s.p.a. per la somma di Euro 216.839,82 a titolo di pagamento della “fornitura di merci”, limitatamente agli interessi pretesi sulla sorte, pur riconoscendo che l’inadempimento atteneva al mancato pagamento dei ratei del corrispettivo pattuito tra le parti per il contratto di manutenzione biennale, sottoscritto nel 2005, riteneva non provato l’inadempimento dell’opposta per essere stati ragionevoli i tempi assicurati degli interventi, per cui rigettava anche la domanda “riconvenzionale” dell’opponente di risarcimento dei danni;

– in virtù di appello interposto dalla Eidos, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 7325/2014, accoglieva il gravame e in riforma della sentenza impugnata, nell’accogliere integralmente l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo ritenendo provata la circostanza che i guasti al complesso macchinario MR Signa (utilizzato per effettuare le risonanze magnetiche), fornito dall’appellata, si verificavano periodicamente in coincidenza con la scadenza del contratto di assistenza ed erano da collegarsi al controllo telematico da remoto del sistema di funzionamento dell’apparecchiatura, trattandosi di malfunzionamenti indotti a distanza attraverso dispositivo installato dalla stessa opposta sulla macchina, ininfluenti le generiche contestazioni della GE Medical di avere operato con immediatezza; inoltre, in accoglimento della domanda dell’appellante/opponente, condannava l’intimante al risarcimento dei danni quantificati in Euro 271.260,00;

– avverso la sentenza della Corte di appello di Roma la GE Medical Systems Italia s.p.a. propone ricorso per cassazione, fondato su tre motivi;

– la Eidos resiste con controricorso;

– fissata adunanza camerale per il 14.12.2018, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte cui era stata rimessa, con ordinanza interlocutoria di n. 23015 del 26.09.2018, la questione dell’applicabilità all’azione redibitoria delle garanzie per vizi della cosa venduta;

– in prossimità già della prima adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.

Atteso che:

– con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale ritenuto provato l’inadempimento della GE Medical System Italia s.p.a., giungendo a definire il comportamento tenuto dalla stessa in violazione del disposto di cui all’art. 1375 c.c.. In altri termini, ad avviso della ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che la prova dei fatti costitutivi dell’inadempimento spettava alla committente.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c., per avere la Corte distrettuale erroneamente valutato le risultanze istruttorie e, precisamente, per non avere tenuto in alcun conto la circostanza che il sistema di controllo da remoto installato sui macchinari non era in grado di interrompere il funzionamento della complessa apparecchiatura.

Le censure – che sono strettamente connesse per presupposti e per argomentazioni (ripartizione dell’onere probatorio), il che ne suggerisce la disamina contestuale – sono entrambe prive di pregio.

Come afferma l’impugnata sentenza, l’opposta GE Medical Systems Italia non ha assolto l’onere della prova in ordine alla deduzione, dalla stessa formulata, di avere eseguito correttamente il contratto di manutenzione per così paralizzare l’eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte e fondata su titoli che documentalmente hanno dimostrato che la gestione del funzionamento e della manutenzione del macchinario medicale – attraverso un dispositivo su rete ISDN, pacificamente munito ed installato sul bene dalla stessa pretesa creditrice – erano regolati da remoto, in particolare dalla sede di (OMISSIS) della società, e che gli improvvisi blocchi delle apparecchiature si erano manifestati in occasione della scadenza del contratto di manutenzione, per poi scomparire subito dopo il rinnovo (secondo tempi puntualmente individuati in sentenza); da ultimo, cessato il contratto di manutenzione il 20 gennaio 2007, la macchina si era guastata improvvisamente rimanendo bloccata dal 31 marzo 2007, riprendendo a funzionare solo quando un tecnico della società REM, intervenuto il 18 aprile 2007, aveva proceduto a disinstallare il sistema di controllo a distanza (v. all. 8 fascicolo Eidos).

Trattasi all’evidenza di valutazione delle prove che deve ritenersi che rientri nell’ambito della discrezionalità del giudice di merito e questi, nella specie, ha adeguatamente motivato le sue scelte nell’apprezzamento del materiale probatorio.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, infatti, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata, secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte, invece, di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.). La predetta violazioni non si può ravvisare, dunque, nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. Sez. Un. 16598 del 2016).

Piuttosto (così come articolate) le censure portate dai motivi sì risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando la ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e di vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018). Ma, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

Per completezza argomentativa, osserva il Collegio che per le medesime ragioni non si versa nel caso di specie nell’ipotesi esaminata e risolta dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, n. 11748 del 2019, venendo in rilievo la valutazione delle prove e non la risoluzione di una questione di onus probandi;

con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione dell’art. 1375 c.c., per avere la Corte distrettuale liquidato un danno parametrato al fatturato presunto della committente, senza tenere conto che avrebbe dovuto ragguagliarlo al minore vantaggio o al maggiore aggravio economico, come statuito dal costante orientamento giurisprudenziale.

Anche l’ultimo motivo non può trovare ingresso.

Occorre premettere che l’orientamento invocato da parte ricorrente attiene alla violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, stabilito dall’art. 1337 c.c., in cui assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche, quale dolo incidente (art. 1440 c.c.), se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto, per cui si giustifica che in siffatta ipotesi, il risarcimento del danno deve essere commisurato al “minor vantaggio”, ovvero al “maggior aggravio economico” prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede (Cass. 16 aprile 2012 n. 5965; Cass. 29 settembre 2005 n. 19024; Cass. 8 settembre 1999 n. 9523); mentre nel caso in esame il risarcimento è stato richiesto per un danno che deriva da un contratto valido, efficace e non pregiudizievole per alcuna delle parti, ma inadempiuto da uno dei contraenti.

In questo senso, la violazione di una regola di comportamento (che nella specie è stata ravvisata nell’obbligo di dare esecuzione alle obbligazioni assunte secondo buona fede e diligenza), in quanto consapevolmente commessa per ottenere un fine ulteriore rispetto all’accordo, ossia il rinnovo del contratto di manutenzione, comporta che si sia in presenza di una condotta attiva caratterizzata dal mancato (ed intenzionale) rispetto delle regole cautelari proprie.

Allora non è dato comprendere da quale indirizzo di dottrina o di giurisprudenza parte ricorrente tragga il convincimento che l’illecito accertato sia geneticamente estraneo alla produzione di un danno risarcibile nel suo esatto ammontare, da liquidare – certa per definizione la sua esistenza – con valutazione di tutti gli elementi probatori acquisiti (durata del fermo dell’apparecchiatura della risonanza magnetica, corrispettivo medio per l’esecuzione di circa 30 esami al giorno dedotto dal c.d. nomenclatore tariffario, numero di esami giornalieri accertato per via testimoniale).

La Corte di appello, pertanto, ha fornito adeguato conto dei criteri seguiti nella determinazione del danno da lucro cessante subito dalla Eidos per effetto dell’ingiustificato inadempimento della GE Medical e delle ragioni per le quali ha statuito che tale pregiudizio patrimoniale possa essere commisurato all’intero compenso che sarebbe spettato alla controricorrente per lo svolgimento giornaliero degli accertamenti diagnostici in caso di regolare svolgimento del rapporto durante il periodo di fermo delle apparecchiature. Le valutazioni espresse al riguardo si sottraggono al sindacato di questa Corte, in quanto il giudizio sulla misura concreta del danno e sui criteri della relativa liquidazione costituisce espressione di un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità allorchè, come nel caso di specie, risulti sorretto da una motivazione logica e corretta sul piano giuridico;

– ciò posto, si osserva che i motivi di ricorso non superano neanche lo scrutinio di ammissibilità di cui all’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1, da svolgersi (relativamente ad ogni singolo motivo) con riferimento al momento della decisione (Cass. Sez. Un. 7155 del 2017), atteso che la condizione di ammissibilità del ricorso, indicata nella citata disposizione processuale, non è integrata dalla mera dichiarazione, espressa nel motivo, di porsi in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, laddove non vengano individuate le decisioni e gli argomenti sui quali l’orientamento contestato si fonda (cfr. Cass. n. 3142 del 2011 e Cass. n. 19190 del 2017). Lo stesso, infatti, è da ritenere manifestamente infondato, limitandosi a menzionare altri precedenti e principi di diritto (peraltro in riferimento ad accertamenti di merito), ma omette del tutto qualsivoglia confronto critico proprio con la giurisprudenza di questa Corte relativa al caso specifico, e ciò rende inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, per come (re)interpretato dal recente arresto di Cass. Sez. Un. 7155 del 2017 cit..

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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