Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16058 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 18327 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

A.R., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa dall’avvocato

Angelo Pisani (C.F.: PSN NGL 71L21 F839W);

– ricorrente –

nei confronti di:

S.V., (C.F.: (OMISSIS));

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.

1709/2016, pubblicata in data 13 giugno 2016 e notificata in data 28

giugno 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 9 maggio 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.R. ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto di rilascio notificatole da S.V. sulla base di un decreto di trasferimento di immobile subastato emesso dal giudice dell’esecuzione.

L’opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata dichiarata inammissibile in quanto tardiva, dal Tribunale di Torre Annunziata.

Ricorre la A., sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere accolto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione/errata applicazione dell’art. 615 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5”.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Risulta dalla stessa esposizione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata che la A. aveva proposto opposizione avverso il precetto di rilascio intimatole dalla S., deducendo la avvenuta perdita di efficacia del titolo esecutivo (costituito da un decreto di trasferimento di immobile subastato emesso nel corso di una procedura esecutiva di espropriazione immobiliare promossa dall’agente della riscossione) in virtù di un successivo provvedimento del giudice dell’esecuzione, che aveva sospeso l’esecuzione.

L’opponente aveva cioè contestato il diritto dell’intimante di procedere ad esecuzione forzata per rilascio sulla base del titolo esecutivo notificato unitamente all’atto di precetto.

Si tratta certamente di una opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto – diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal giudice del merito – essa non è rivolta a contestare la regolarità del decreto di trasferimento e/o del provvedimento di aggiudicazione dell’immobile subastato ad esso sottostante, ma a dedurre l’intervento di un fatto successivo all’emissione del decreto stesso che avrebbe (secondo la prospettazione) determinato la cessazione (o la sospensione) della sua efficacia esecutiva, e quindi fatto venir meno il diritto dell’aggiudicatario di procedere ad esecuzione forzata per il rilascio dell’immobile sulla base di detto decreto.

E’ dunque irrilevante stabilire, nella presente sede, la fondatezza o meno della tesi dell’opponente, secondo la quale la sospensione dell’esecuzione successiva all’emissione del decreto di trasferimento determinerebbe anche la sospensione dell’efficacia esecutiva di quest’ultimo quale titolo per il rilascio del bene trasferito.

L’opposizione infatti è stata giudicata inammissibile in quanto tardiva, sulla base della sua erronea qualificazione come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (erronea qualificazione che – è appena il caso di osservare – determina altresì l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, in base al principio cd. dell’apparenza).

Trattandosi invece di opposizione al’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., essa non avrebbe potuto essere ritenuta tardiva, ma avrebbe dovuto essere esaminata nel merito. La sentenza impugnata va pertanto cassata affinchè in sede di rinvio possa procedersi in tal senso.

2. Il ricorso è accolto.

La sentenza impugnata è cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte:

– accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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