Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16058 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14421-2013 proposto da:

D.S.G., (c.f. (OMISSIS)), D.S.B. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE

1, presso l’avvocato ARPEA GIANFRANCO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABIO POZZI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI

PRISCILLA 128, presso l’avvocato ALESSANDRO BARRETTA, rappresentato

e difeso dall’avvocato NICOLA LEONE, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO CENTRO COMMERICALE D.S. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso 1a sentenza n. 456/2012 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 12/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato NICOLA LEONE che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 12 aprile 2012, la Corte d’appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta avverso la decisione in data 20 luglio 2006 del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato improponibili le domande proposte in data 3 giugno 2005 dai soci di minoranza G. e D.S.B. contro D.S.G., amministratore della Centro commerciale D.S. s.p.a. in liquidazione, volte alla condanna del medesimo al risarcimento del danno cagionato per mala gestio alla società ed ai soci, nonchè la domanda riconvenzionale per danno all’immagine rectius, alla reputazione proposta dal convenuto; il giudizio è quindi proseguito in primo grado, con riguardo alle domande di simulazione e revocatoria, proposte dagli attori, del contratto con il quale l’amministratore aveva trasferito beni immobili in sua proprietà e beni sociali.

La corte territoriale, invero, ha ritenuto l’appello inammissibile, perchè l’art. 22 dello statuto sociale prevede una clausola compromissoria anche relativa alle controversie fra soci ed amministratori, con deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo d’accordo tra essi o, in mancanza, dal presidente del tribunale: il giudice di primo grado, in virtù della medesima, reputando ammissibile il cd. doppio binario dopo la riforma societaria del 2003, ha dichiarato le azioni di responsabilità improponibili; ma l’art. 819-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, ha previsto il regolamento di competenza quale unico mezzo per impugnare le statuizioni relative i e la disposizione si applica a tutte le sentenze declinatorie della competenza pronunciate dopo il 2 marzo 2006, come nella specie.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dai due soci, sulla base di un motivo. Ha resistito l’intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 819-ter c.p.c. e D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, in quanto il diritto transitorio prevede che, laddove nessuna domanda di arbitrato sia stata proposta, vige il principio generale del tempus regit actumie la norma si applica solo ai giudizi in cui la domanda giudiziale sia stata proposta dopo il 2 marzo 2006: nella specie, la domanda è stata proposta il 3 giugno 2005, onde costituendo la deferibilità agli arbitri di una controversia questione di merito, l’appello era ammissibile. Cassata, dunque, la sentenza impugnata, occorre dichiarare la competenza del giudice ordinario, essendo nulla la clausola arbitrale statutaria, che non si è adeguata alle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 34; inoltre, essa resta inoperante, perchè si tratta di controversia con pluralità di parti (le minoranze, la società, l’amministratore) ed in quanto vi sono altre controversie inscindibilmente connesse devolute al giudice ordinario.

2. – Il motivo è fondato.

Come già ricordato in altre pronunce (cfr. Cass. 28 luglio 2015, n. 15850 e sez. un., ord. 23 marzo 2015, n. 5746, entrambe non massimate; ord. 10 ottobre 2012, n. 17287; 28 dicembre 2011, n. 29261), nell’assetto normativo antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 la giurisprudenza di questa Corte si era ormai consolidata nel senso che lo stabilire se una controversia appartenesse alla cognizione del giudice ordinario o fosse deferibile agli arbitri – i quali mai svolgevano funzione sostitutiva della giurisdizione – costituiva una questione, non già di competenza in senso tecnico, ma di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Necessario corollario di tale esegesi era poi l’inammissibilità dell’istanza di regolamento di competenza proposta avverso la decisione con cui il giudice adito avesse pronunciato (accogliendola o respingendola) sull’eccezione volta a far valere l’esistenza di compromesso o di clausola compromissoria per arbitrato rituale (così, ad es., Cass., sez. un., 6 luglio 2005, n. 14205; 15 giugno 2004, n. 11301; sez. un., 22 luglio 2002, n. 10720; 25 giugno 2002, n. 9289).

L’entrata in vigore dell’art. 819-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 22 – a tenor del quale la sentenza con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione di arbitrato è impugnabile a norma degli artt. 42 e 43 c.p.c. – ha, quindi, reso necessaria una rivisitazione di siffatto orientamento, essendo il regolamento di competenza ammissibile avverso sentenza declinatoria o affermativa della competenza per l’esistenza di clausola compromissoria.

Circa l’ambito temporale di applicazione della nuova normativa, che qui interessa, l’art. 27 della medesima fonte ha previsto che le nuove norme sul regolamento di competenza “si applicano ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Ed, al riguardo, le Sezioni unite di questa Corte hanno sancito il principio secondo cui la disciplina sull’impugnabilità con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (art. 42 e 43 c.p.c.), della sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato, debba trovare applicazione soltanto in relazione a sentenze pronunciate con riferimento a procedimenti arbitrali iniziati successivamente alla data del 2 marzo 2006, mentre, laddove la sentenza del giudice abbia risolto una questione di deferibilità della controversia agli arbitri, ma nessun procedimento arbitrale sia ancora iniziato, nè prima nè dopo il 2 marzo 2006, troveranno applicazione i principi generali in punto di perpetuatio iurisdictionis e tempus regit actum (Cass., sez. un., 6 settembre 2010, n. 1904).

Alla luce di tali principi, deve concludersi, in definitiva, che l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali resta soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui viene proposta: e dunque, nel caso di specie, all’appello, dal momento che il giudizio è stato proposto prima del 2 marzo 2006, data di entrata in vigore dell’art. 819-ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.

3. – Occorre precisare che la statuizione d’inammissibilità resa dalla corte territoriale ha assorbito l’esame delle questioni inerenti la validità o l’efficacia della clausola arbitrale.

Solo ove si fosse proposto e fosse stato ammissibile un regolamento di competenza, pertanto, questa Corte avrebbe potuto esaminare le questioni relative alla validità ed all’efficacia della clausola arbitrale (cfr. Cass. 28 luglio 2015, n. 15850, non massimata; ord. 4 agosto 2011, n. 17019), per il principio secondo cui solo “ove avverso la decisione del giudice di merito, affermativa o negativa della competenza arbitrale, venga proposto regolamento di competenza, detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell’ambito dei poteri di statuizione sulla competenza”.

Nel caso di specie, non essendo proposto un regolamento di competenza, ma un ricorso ordinario per cassazione, l’unica questione esaminabile attiene dunque al rilevato errore in diritto del giudice d’appello, laddove ha pronunciato l’inammissibilità dell’impugnazione per essere proponibile il solo regolamento di competenza avverso la sentenza di primo grado.

4. – In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con la rimessione della causa innanzi alla corte d’appello, in diversa composizione, perchè proceda alla decisione dell’impugnazione innanzi a sè proposta, sulla base del seguente principio di diritto:

“In tema di clausola arbitrale, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza, ma nessun procedimento arbitrale sia stato iniziato, trova applicazione non l’art. 819-ter c.p.c. ma il principio generale del tempus regit actum, il quale dispone che l’impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali sia soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l’appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia stato proposto prima – come nella specie – o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione innovativa; nel primo caso, inoltre, il giudice di legittimità non può esaminare anche le questioni relative alla validità ed efficacia della clausola arbitrale, in quanto la statuizione d’inammissibilità resa dalla corte territoriale assorbe l’esame delle medesime”.

Alla corte del merito si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di legittimità, innanzi alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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