Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16057 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 28/07/2020), n.16057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29486/2015 proposto da:

PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI BERGAMO, in persona

del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1339/2015 del TRIBUNALE di BERGAMO, depositata

il 09/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.M. ebbe a proporre opposizione avverso il verbale di contestazione di contravvenzione stradale per eccesso di velocità in autostrada, elevato nei suoi confronti dalla Polizia Stradale di Bergamo quale proprietario del veicolo interessato.

Il Giudice di Pace di Grumello del Monte, resistendo la Prefettura di Bergamo, ebbe ad accogliere l’opposizione annullando il verbale, richiamandosi a sue precedenti decisioni.

La Prefettura di Bergamo ebbe a proporre gravame avanti il Tribunale di Bergamo, che, resistendo il P., rigettò l’appello, svolgendo motivazione diversa rispetto al Primo Giudice.

Osservava difatti il Giudice orobico come erroneamente il Giudice di Pace non aveSSE esaminata la questione nel merito e risolto la stessa mediante richiamo a suoi precedenti decisioni omologhe, poichè, così facendo, aveva omesso la motivazione prescritta nei provvedimenti giurisdizionali.

Nel merito, poi, il Giudice orobico rilevò come il verbale di contravvenzione era effettivamente lacunoso in relazione ad un elemento essenziale, ossia la specificazione del luogo in cui fu rilevata la commessa infrazione, di talchè ribadì l’annullamento già pronunciato dal Giudice di Pace.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Bergamo articolando due motivi.

Il P. ritualmente vocato è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa al Giudice di Pace di Grumello del Monte per nuovo esame nel corretto contraddittorio.

Il Prefetto di Bergamo ha impugnato la sentenza del Giudice di Bergamo sulla scorta due motivi.

Con il primo mezzo d’impugnazione si denunzia violazione delle norme ex artt. 383, 394 e 385 C.d.S., posto che nel verbale di contravvenzione risultava puntualmente specificato il tratto autostradale, entro cui il sistema di rilevamento della velocità denominato Tutor, aveva rilevato l’infrazione, sicchè rispettata era la disposizione relativa a detta indicazione, dato fattuale indispensabile per la validità del verbale di contestazione.

Un tanto anche avuto presente la modalità di funzionamento dello strumento tecnico impiegato, che non valuta la velocità istantanea bensì quella tenuta in un determinato intervallo di spazio e tempo – Cass. sez. 2 n. 9486/12 -.

Con la seconda doglianza l’Amministrazione rilevava omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nella documentazione afferente l’attività di accertamento della violazione, tempestivamente versata in atti.

Deve, in via officiosa, questa Corte di legittimità rilevare come da parte dell’Ufficio giudiziario di prime cure sia stato evocato in giudizio la Prefettura di Bergamo – U.T.G. benchè l’atto impugnato era un verbale di contravvenzione stradale emesso dalla Polizia della Strada di Bergamo, ossia Ente che fa capo al Ministero degli Interni e, non già, alla Prefettura – Cass. sez. 2 n. 17765/07, Cass. sez. 2 n. 13886/10, Cass. sez. 2 n. 9401/09 -.

Dunque non poteva esser evocato a resistere in questo giudizio il Prefetto di Bergamo – legittimato in relazione all’eventuale ordinanza-ingiunzione che successivamente sarebbe stata emessa – bensì il Ministero degli Interni, dal quale dipende l’organo accertatore.

Un tanto comporta l’accertamento della carenza di legittimazione del soggetto evocato in questa causa e la nullità delle due sentenze emesse dai Giudici di merito con rinvio del procedimento al Giudice di Pace acchè riavvii la procedura evocando il giusto contraddittore.

Il Giudice di rinvio provvederà anche a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimità, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

Provvedendo sul ricorso cassa la sentenza impugnata e quella presupposta emessa dal Giudice di Pace e rimette per nuovo esame la causa al Giudice di Pace di Grumello del Monte,in persona di altro Magistrato,che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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