Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16057 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21072/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA

Francesco, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale per

atto notaio Nicola Cassano di Padova del 22/10/2009, rep. n. 180.159

allegata in atti;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di VENEZIA del 10/06/08, depositata il 17/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su triplice motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 23/18/08, depositata il 17 settembre 2008 che dichiarava inammissibile l’appello proposto da essa Agenzia avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto da Z.L. contro la cartella di pagamento relativa all’Irpef 2001. Il giudice a quo ha motivato assumendo che l’appello era stato proposto da soggetto privo di legittimazione processuale (ossia il Capo Area Controllo su delega del Direttore dell’Ufficio), competendo la stessa solo al Direttore dell’Agenzia delle Entrate; e che comunque difettava la previa autorizzazione della Direzione Regionale.

L’intimato ha controdedotto.

2. Con il primo motivo, per il quale è stato formulato idoneo quesito di diritto, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e 12 e D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 62, 66, e 68.

2.1 Alla formulata censura può rispondersi con il richiamo al principio già enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 3058 del 2008 (conf. Cass. n. 8703 del 2009): “Gli uffici periferici dell’Agenzia delle entrate sono legittimati attivamente e passivamente a stare in giudizio, nei limiti delle loro attribuzioni, dinanzi alle commissioni tributarie. In tal caso essi possono essere rappresentati tanto dal rispettivo direttore, quanto da altra persona da lui delegata”. In effetti gli uffici locali dell’Agenzia, esplicazione territoriale dell’Agenzia centrale sono legittimati ad agire ed esser convenuti nei giudizi davanti alle commissioni tributarie ed in questi sono rappresentati dal direttore nominato, avente funzioni dirigenziali, che per la gestione e l’adempimento dei compiti ad esso demandati può delegare suoi diretti collaboratori a scopi determinati.

Il motivo in esame appare pertanto fondato.

3. Con il secondo motivo, accompagnato da idoneo quesito di diritto, viene denunciata la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, non necessitando l’appello della previa autorizzazione della Direzione Regionale.

3.1 A tale censura può rispondersi con il richiamo al principio già enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 604 del 2005 (conf. Cass. n, 1914 del 2008; n. 13575 del 2007; n. 3007 del 2007; n. 24486 del 2006) che ha affermato: “Nel processo tributario, la disposizione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. Economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia. A seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie (nella specie, l’Agenzia del demanio) di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali”.

Anche tale motivo appare pertanto fondato e tanto rende assorbito il terzo motivo.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento, per manifesta fondatezza, del primo e del secondo motivo, assorbito il terzo”.

Che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Veneto, che provvederà ad applicare i principi di cui sopra, oltre che a regolamentare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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