Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16057 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11461-2012 proposto da:

C.C., in proprio e nella qualità di legale

rappresentante p.t. della S.N.C. CREGI DI C.C. E

G., e la S.N.C. CREGI DI C.C. E G., (P.I.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, Via S. TOMMASO

D’AQUINO 80, presso l’avvocato SEVERINO GRASSI, rappresentati e

difesi dall’avvocato RAFFAELE VISONE, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.N.C. S.A.S. di D.M.R. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via

ANGELO EMO 106, presso l’avvocato CIRO CASTALDO, rappresentata e

difesa dagli avvocati NICOLA ANNUNZIATA, MICHELE BOCCIA, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1056/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 30/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato RAFFAELE VISONE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Napoli con sentenza del 30 marzo 2011, in riforma della decisione del Tribunale di Nola, ha condannato la Cregi di C.C. e G. s.n.c. al pagamento della somma di Euro 13.039,55 e C.C. al pagamento della somma di Euro 6.047,63, oltre interessi dalla data di scadenza dei titoli, in favore della C.N.C. di D.M.R. s.a.s., somme portate da cambiali emesse da terzi e girate dai predetti.

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora qui di rilievo, che, a differenza di altro debitore, la società e C.C. non hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte sulle cambiali, avendo il medesimo soltanto affermato, nella propria comparsa di risposta in primo grado, che sui titoli “non figura la girata”: sebbene il disconoscimento non richieda formule sacramentali, tale affermazione non è idonea ad integrarlo, onde i titoli hanno piena efficacia probatoria del credito vantato.

Avverso la sentenza propongono ricorso soccombenti sulla base di un motivo; resiste l’intimata con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’art. 214 c.p.c., oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perchè l’espressione menzionata, contenuta nella comparsa di risposta, costituisce incontestabile e sostanziale negazione della autenticità della sottoscrizione, secondo l’univoca interpretazione delle parole usate; ciò si desume anche dalla corrispondenza intercorsa fra i legali delle parti.

2. – Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, ora sotto il profilo della violazione di legge ed ora del vizio di motivazione, intendono in realtà riproporre la propria interpretazione della comparsa di risposta, contraria a quella operata dalla corte del merito.

Invero, va considerato come il disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione apposta su scrittura privata non autenticata, previsto dagli artt. 214 e 215 c.p.c., consista nella “formale negazione” della propria sottoscrizione, allorchè controparte la produca in un giudizio, ponendo la stessa a fondamento del diritto o situazione giuridica vantata; ove manchi detto disconoscimento, la scrittura si ha per riconosciuta, con gli effetti della piena prova sino a querela di falso (art. 2702 c.c.).

Orbene, il disconoscimento, pur non richiedendo, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza: ma la relativa valutazione si risolve in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (e plurimis, Cass. 20 agosto 2014, n. 18042).

E in tema d’interpretazione degli atti processuali – la parte, che censuri il significato attribuito dal giudice di merito, deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, dovendo indicare altresì il ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici e il testo dell’atto processuale oggetto di erronea interpretazione (fra le altre, Cass. 18 marzo 2014, n. 6226; 21 luglio 2003, n. 11343).

Il principio è il medesimo espresso in tema di interpretazione del contratto, ove si afferma parimenti (fra le tante, Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; 13 febbraio 2002, n. 2074) che il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, il quale appartiene all’ambito dei giudizi di fatto, riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati.

Proprio a ciò mira, invece, il ricorso, che in modo apodittico insiste sul diverso significato della riportata espressione; quanto al richiamo alla corrispondenza intercorsa fra i legali delle parti, è agevole rilevare la completa estraneità al tema in discorso, costituendo il disconoscimento un tipico negozio che si attua all’interno del processo.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori, come per legge, nei confronti della parte costituita.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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