Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16056 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 16056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7187-2016 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DURAZZO, 9,

presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO PIZZOFERRATO, rappresentato e

difeso dagli avvocati VINCENZO RAFFAELE e GRAZIA COLLOVA’;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.

BISSOLATI 76, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI

GIORDANO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

RAS (oggi ALLIANZ S.p.a.), L.M., I.M., DITTA

AUTOPRESTIGE S.S. DI I.I. & CO.

– intimati –

avverso la sentenza n. 83/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 12/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

F.S. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Patti -sez. di S. Agata Militello Sai Ass.ni s.p.a., nella qualità di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, L.M., quale proprietaria dell’autovettura e I.M., quale conducente della stessa, chiedendo il risarcimento del danno, nell’ammontare di Euro 295.614,94, subito quale trasportato nell’autovettura di cui sopra a seguito di sinistro stradale. Previa autorizzazione giudiziale, Fondiaria-Sai chiamò in giudizio Ras, la quale contestò di essere l’assicuratrice al momento del sinistro, per essere stata l’autovettura in epoca antecedente il sinistro venduta a Autoprestige s.a.s. di I.I. & C. (anch’essa chiamata in giudizio) ed essere stata trasferita la polizza sul nuovo veicolo acquistato dalla L.. Il Tribunale adito, all’esito dell’assunzione della prova orale e di due CTU, accolse la domanda per quanto di ragione, condannando Sai Ass.ni s.p.a., I.M. e Autoprestige s.a.s. di I.I. & C. in solido al pagamento della somma di Euro 201.435,75 oltre accessori. Avverso detta sentenza proposero appello principale Fondiaria Sai ed incidentale F.S.. Con sentenza di data 12 febbraio 2015 la Corte d’appello di Messina rigettò l’appello incidentale ed in parziale accoglimento di quello principale condannò Unipolsai Ass.ni s.p.a. (già Sai Ass.ni s.p.a.), I.M. e Autoprestige s.a.s. di I.I. & C. in solido al pagamento della somma di Euro 164.573,40, oltre accessori.

Osservò la corte territoriale, premesso che l’apparenza del tagliando della precedente polizza non poteva essere invocata dall’assicuratore appellante, che era stata tenuta in conto dalla seconda CTU una frattura della D8, non in evidenza negli accertamenti successivi al sinistro, cui era stato attribuito un apporto del 4% da detrarre dalla stima del 35% (perciò 31%) e che quanto al disturbo post-traumatico da stress, non giustificata dal CTU nella sua propensione verso il limite superiore del 35%, in assenza di deduzioni tecniche circa la concreta gravità del postumo competeva una stima media del 22-23%, sicchè i postumi dovevano essere rivisti nella percentuale del 28-29%. Aggiunse il giudice di appello con riferimento alla domanda di danno esistenziale che, nonostante non fossero ancora disponibili le tabelle milanesi per come rielaborate all’esito delle pronunce delle sezioni Unite del 2008, il giudice di primo grado, operando l’incremento del 30%, era pervenuto ad un importo pressochè coincidente con quello delle successive tabelle, mentre solo per i postumi si era liquidata in sentenza la somma di Euro 191.724,71, comprensiva dell’aumento del 30%, e che il nuovo computo del danno biologico andava operato per la ridotta percentuale dei postumi al 28-29%. Osservò inoltre la Corte d’appello che il danno patrimoniale, connesso alla ridotta capacità lavorativa comportante riduzione di capacità reddituale, non era stato oggetto di domanda e che le differenti voci di danno non patrimoniale non assumevano connotazione meramente esemplificativa, in quanto singolarmente specificate anche nell’ammontare preteso. Concluse infine la Corte che l’appello incidentale nei confronti dell’assicuratore ai sensi dell’art. 96 c.p.c. era privo di fondamento venendo in rilievo untesi “meramente” non sostenibile, mentre per il resto l’impugnativa principale era stata parzialmente accolta.

Ha proposto ricorso per cassazione F.S. sulla base di cinque motivi e resiste con controricorso Unipolsai Ass.ni s.p.a.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 32 e 24 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che illegittimamente la Corte d’appello ha escluso l’apporto del 4% solo perchè la frattura non era stata immediatamente evidenziata e che, quanto al disturbo post-traumatico da stress, illegittima era la riduzione operata in mancanza di criteri di valutazione o disposizioni normative.

Il motivo è inammissibile in quanto, sotto le spoglie di una denuncia di violazione di legge, si contesta la valutazione che il giudice di merito ha effettuato delle risultanze istruttorie, che è profilo sindacabile solo nei limiti e nelle forme previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (omesso esame di fatto decisivo e controverso). In ogni caso non risultano rispettate le forme rituali di denuncia del vizio motivazionale così come delineate da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053.

Con il primo motivo bis (indicato come primo motivo) si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 114, 115 e 116 c.p.c., nonchè artt. 1223, 1226, 2056 e 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente, con riferimento al danno da ridotta capacità lavorativa, che nella domanda introduttiva del giudizio era stato richiesto il risarcimento di ogni danno subito con liquidazione equitativa, tenendo conto fra l’altro delle condizioni economiche in cui il danneggiato si era trovato a seguito del sinistro, e che doveva essere riconosciuto altresì il danno esistenziale.

Il motivo è inammissibile. Va rammentato che in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l’unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell’ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta: ne consegue che, laddove nell’atto introduttivo siano indicate specifiche voci di danno, a tale specificazione deve darsi valore meramente esemplificativo dei vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà attorea di escludere dal “petitum” le voci non menzionate (Cass. 23 ottobre 2014, n. 22514; 31 agosto 2011, n. 17879). Il giudice di merito ha interpretato la domanda non già come istanza risarcitoria in termini onnicomprensivi, ma come specificazione di voci singole. In violazione del principio di autosufficienza del ricorso il ricorrente non ha riportato in modo specifico ed analitico il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio con riferimento all’oggetto della domanda, sicchè l’accertamento del fatto processuale, che compete a questa Corte in presenza dell’assolvimento dell’onere di autosufficienza, non è consentito. Quanto al danno esistenziale la censura non coglie la ratio decidendi, avendo sul punto il giudice di appello statuito che, nonostante non fossero ancora disponibili le tabelle milanesi per come rielaborate all’esito delle pronunce delle sezioni unite del 2008, il giudice di primo grado, operando l’incremento del 30%, era pervenuto ad un importo pressochè coincidente con quello delle successive tabelle.

Il ricorrente denuncia pure la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.. A tale proposito va rammentato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 e Sez. U. 5 agosto 2016, n. 16598).

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il regolamento delle spese viola le disposizioni vigenti. Il motivo è inammissibile, non risultando assolto l’onere di indicazione delle prestazioni in dettaglio effettuate, per voci ed importi.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che era stato disatteso l’appello incidentale nella parte in cui si era invocata la condanna dell’assicuratore al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., stante la malafede e/o colpa grave che aveva connotato l’atteggiamento processuale della parte, ostinandosi ad affermare la propria estraneità alla vicenda nonostante la polizza fosse stata trasferita su un altro mezzo.

Il motivo è inammissibile. La censura difetta di specificità. Il requisito di specificità e completezza del motivo di ricorso per cassazione è diretta espressione dei principi sulle nullità degli atti processuali e segnatamente di quello secondo cui un atto processuale è nullo, ancorchè la legge non lo preveda, allorquando manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento del suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Tali principi, applicati ad un atto di esercizio dell’impugnazione a motivi tipizzati come il ricorso per cassazione e posti in relazione con la particolare struttura del giudizio di cassazione, comportano che il motivo di ricorso per cassazione debba necessariamente essere specifico, cioè articolarsi nella enunciazione di tutti i fatti e di tutte le circostanze idonee ad evidenziarlo. In riferimento alla deduzione di un “error in procedendo”, il rispetto dell’esigenza di specificità non cessa di essere necessario per il fatto che, com’è noto, la Corte di Cassazione, essendo sollecitata a verificare se vi è stato errore nell’attività di conduzione del processo da parte del giudice del merito, abbia la possibilità di esaminare direttamente l’oggetto in cui detta attività trovasi estrinsecata, cioè gli atti processuali, giacchè per poter essere utilmente esercitata tale attività della Corte presuppone che la denuncia del vizio processuale sia stata enunciata con l’indicazione del (o dei) singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale sarebbe stato commesso l’errore di applicazione della norma sul processo, di cui si denunci la violazione, in modo che la Corte venga posta nella condizione di procedere ad un controllo mirato sugli atti processuali in funzione di quella verifica (Cass. n. 4741 del 2005). Tale onere non risulta assolto con riferimento al motivo in esame.

Va ad ogni buon conto precisato che il giudice di merito ha rilevato che l’appello principale era stato parzialmente accolto: la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 presuppone la soccombenza totale (Cass. 14 aprile 2016, n. 7409).

Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che il giudice di appello avrebbe dovuto disporre quanto meno la compensazione delle spese relativamente al rapporto con UnipolSai. Il motivo è inammissibile: fermo il limite delle spese che non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione sull’opportunità di compensare le spese processuali. Egli non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (fra le tante Cass. n. 15317 del 2013 e Sez. U. n. 14989 del 2005).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 7.800,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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