Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16055 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 28/07/2020), n.16055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 29462/2015 R.G. proposto da:

IPECO – IMPRESA di PROGETTAZIONI e COSTRUZIONI di OPERE di INGEGNERIA

s.p.a., p.i.v.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in

calce al ricorso dall’avvocato Daniele Massacesi ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Nomentana, n. 257, presso lo studio

dell’avvocato Andrea Ciannavei.

– ricorrente –

contro

P.P., c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso in virtù

di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Paolo

Ronconi ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via Lazio, n.

20/c, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Alessio D’Onofrio.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1149 dei 21.10/12.11.2015 della corte

d’appello di Ancona;

udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 31

ottobre 2019 dal consigliere Dott. Luigi Abete;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria

di inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;

udito l’avvocato Andrea Ciannavei, per delega dell’avvocato Daniele

Massacesi, per la ricorrente;

udito l’avvocato Laura Marras, per delega dell’avvocato Paolo

Ronconi, per il controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 539/1999 il tribunale di Ancona ingiungeva alla “IPECO – Impresa di Progettazioni e Costruzioni di Opere di Ingegneria” s.p.a. il pagamento al ricorrente, architetto P.P., della somma di Lire 102.344.937, oltre accessori, a titolo di competenze professionali per le attività di progettazione e direzione dei lavori relative all’edificio in (OMISSIS), destinato a sede della “C.G.I.L.” – Regione Marche.

2. Con citazione notificata il 28.12.1999 la “IPECO” proponeva opposizione.

Deduceva che il ricorrente aveva veste di amministratore delegato e direttore tecnico di essa opponente, società di engineering; che a tali compiti era da ascrivere l’attività professionale espletata; che nulla era dovuto al P., siccome integralmente remunerato – sino al di della sua fuoriuscita dalla società – per gli incarichi societari ricoperti.

Deduceva altresì che il ricorrente era incorso in responsabilità per taluni errori commessi nell’espletamento dei compiti professionali demandatigli.

Instava per la revoca dell’ingiunzione ed in via riconvenzionale per la condanna di parte avversa al risarcimento dei danni, pur all’immagine, arrecati.

3. Si costituiva P.P..

Instava per il rigetto dell’opposizione.

4. Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza n. 654/2008 il tribunale di Ancona revocava l’ingiunzione di pagamento, rigettava la domanda riconvenzionale e condannava l’opposto alle spese di lite.

5. Proponeva appello P.P..

Resisteva la “IPECO” s.p.a.; proponeva appello incidentale.

5.1. Con sentenza n. 1149 dei 21.10/12.11.2015 la corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento del gravame principale, condannava l’appellata s.p.a. a pagare all’appellante la somma di Euro 33.779,69, oltre interessi dal 18.11.1999, rigettava l’appello incidentale, compensava fino a concorrenza di 1/3 le spese del doppio grado e condannava la “IPECO” a pagare, con distrazione, i residui 2/3.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “IPECO” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

P.P. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. La ricorrente s.p.a. ha depositato memoria.

Parimenti ha depositato memoria il controricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo la ricorrente s.p.a. denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c..

Deduce che la corte di merito ha erroneamente assunto che l’architetto P. ha dato prova dell’esecuzione delle prestazioni professionali.

Deduce che la corte distrettuale ha erroneamente fatto leva sugli esiti della c.t.u.; che il consulente d’ufficio non ha valutato l’an debeatur, ma ha unicamente riscontrato la congruità dei compensi richiesti sulla scorta della parcella liquidata dal consiglio dell’ordine degli architetti di Ancona.

Deduce in particolare che la progettazione esecutiva è stata affidata ed eseguita da un organismo terzo – lo “Studio Tecnico Pe. – Lu. – S.” – integralmente remunerato; che, come comprovano gli elaborati progettuali, l’unica attività svolta da controparte è consistita nella “progettazione di massima”.

Deduce che le prestazioni per le quali controparte ha invocato il compenso, sono da ascrivere agli accordi intercorsi con essa ricorrente e contemplanti la corresponsione di un compenso forfetario per l’attività di amministratore delegato, di direttore tecnico, di direttore dei lavori e di progettista.

9. Con il secondo motivo la ricorrente s.p.a. denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c..

Deduce che ha errato la corte di Ancona a non far luogo all’ammissione dell’articolata prova testimoniale, volta a dimostrare, a conferma di quanto risultante dalla documentazione prodotta, che il compenso per la “progettazione di massima” era ricompreso in quello dovuto all’architetto P. per l’attività di amministratore delegato e di direttore tecnico.

10. Con il terzo motivo la ricorrente s.p.a. denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c..

Deduce che l’attendibilità, quanto meno indiziaria, della scrittura proveniente dal terzo, L.R. – ove costui riferisce di aver assistito il 31.7.1998 ad una conversazione nel corso della quale l’architetto P. ebbe a dichiarare di non aver più nulla pretendere dalla “IPECO” – è riscontrata dagli ulteriori elementi di prova acquisiti al giudizio.

Deduce che del tutto ingiustificatamente la corte marchigiana ha opinato per la inopponibilità al P. del contratto d’appalto in data 15.4.1996 intercorso tra la “IPECO” s.p.a. e la “IMESA” s.p.a.

11. Con il quarto motivo la ricorrente s.p.a. denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 115 c.p.c..

Deduce che la corte d’appello non ha in modo congruo esplicitato le ragioni per cui l’esposto presentato dalla “IPECO” al consiglio dell’ordine degli architetti di Ancona nei confronti di P.P. non può esplicare valenza quanto meno indiziaria; che siffatto documento è stato prodotto in giudizio da controparte, sicchè sarebbe stato ragionevole opinare per la non contestazione dei fatti che vi sono rappresentati.

12. Con il quinto motivo la ricorrente s.p.a. denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2389 c.c..

Deduce che le prestazioni per le quali l’architetto P. ha domandato il compenso, sono da ascrivere ai compiti demandatigli quale amministratore delegato e direttore tecnico; che di conseguenza il compenso da controparte preteso deve considerarsi ricompreso nel compenso globale erogatogli per l’attività di amministratore delegato e di direttore tecnico.

Deduce che, ai sensi dell’art. 2389 c.c., solo quando l’amministratore è investito di “cariche particolari” ha diritto ad una speciale remunerazione; che la documentazione prodotta comprova che mai ha attribuito deleghe o incarichi specifici a controparte e mai in suo favore ha deliberato compensi aggiuntivi.

13. Con il sesto motivo la ricorrente s.p.a. denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Deduce che, contrariamente all’assunto della corte di merito, dalla lettura complessiva e della comparsa di costituzione e della comparsa conclusionale d’appello si evince che ha inteso, sostanzialmente, censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto inammissibile la prova testimoniale articolata onde dimostrare la pretesa risarcitoria correlata ai danni scaturiti dall’operazione immobiliare con “SIMI – C.G.I.L.”.

14. Gli esperti motivi di ricorso recano tutti essenzialmente censura del giudizio “di fatto” e della valutazione degli esiti istruttori cui la corte distrettuale ha atteso (“le prestazioni di cui l’Arch. P. ha chiesto il pagamento rientravano (…) nel binomio Amministratore Delegato – Direttore Tecnico della Società”: così ricorso, pag. 8 e pag. 12 – così memoria del ricorrente, pag. 3; “il convincimento della Corte di Appello di Ancona si pone peraltro in netto contrasto con quanto evincibile dalle risultanze istruttorie”: così ricorso, pag. 8; “la Corte di Appello di Ancona non ha riconosciuto alcuna valenza probatoria e/o indiziaria alla scrittura di L.R. (terzo)”: così ricorso, pag. 9; la corte di appello di Ancona avrebbe dovuto dar rilievo al contratto di appalto in data 15.4.1996 “per valorizzare il contenuto del rapporto intercorso (…) tra l’Arch. P. (…) e l’odierna ricorrente”: così ricorso, pag. 11; l’architetto P. “non ha svolto prestazioni ulteriori o diverse per “IPECO””: così ricorso, pag. 12 – così memoria del ricorrente, pag. 4; “la parte esecutiva della progettazione (…) è stata svolta (…) da (…) studio Pe. – Lu. – S. di Ancona”: così ricorso, pag. 13; “quando la Società ha inteso attribuire un incarico specifico ed ulteriore (…) ha conferito procura ad hoc allo stesso Arch. P.”: così ricorso, pag. 15).

Gli esperiti motivi di ricorso pertanto si qualificano tutti essenzialmente alla stregua della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Del resto è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054).

Gli esperiti motivi di ricorso in ogni caso sono tutti destituiti di fondamento e da respingere.

15. Evidentemente le censure che i mezzi di impugnazione veicolano rilevano – se del caso – oltre che nel solco della formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nei limiti di cui alla pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte.

In tal guisa si osserva quanto segue.

16. Per un verso nessuna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia delle sezioni unite testè menzionata – e tra le quali di certo non è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – si scorge in relazione alle motivazioni cui il secondo giudice ha ancorato il suo dictum.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” – che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672) – la corte territoriale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

16.1. Più esattamente, con riferimento alla progettazione esecutiva, la corte di Ancona ha puntualizzato che le risultanze della c.t.u., a loro volta correlate agli elaborati a firma dell’architetto P., relativi al progetto definitivo ed esecutivo e forniti – si badi – dai consulenti di parte, consentivano “di affermare che le prestazioni riguardanti il progetto esecutivo sono state effettuate dall'(…) appellante” (così sentenza d’appello, pag. 5) e che le indicazioni di cui alle fatture allegate inducevano a ritenere, al più, che lo “Studio Tecnico Pe. – Lu. – S.” aveva solo in parte curato la progettazione esecutiva (cfr. sentenza d’appello, pag. 14).

16.2. Più esattamente, con riferimento alla progettazione di massima, la corte di Ancona ha dato atto, da un lato, della mancata contestazione da parte della “IPECO” dell’effettuazione della progettazione di massima da parte dell’architetto P. (cfr. sentenza d’appello, pag. 14); ha dato atto, dall’altro, dell’insussistenza di “delibere sociali aventi ad oggetto l’inclusione del compenso per l’attività di progettazione in quello corrisposto per lo svolgimento delle funzioni di amministratore delegato o che prevedessero che l’attività di progettazione dovesse essere ricondotta nell’ambito proprio delle funzioni dell’amministratore delegato o di direttore tecnico” (così sentenza d’appello, pag. 8); ha dato atto dunque che la conclusione del contratto d’opera tra la “IPECO” e l’architetto P. era certamente avvenuta per facta concludentia (cfr. sentenza d’appello, pag. 12).

17. Per altro verso la corte territoriale ha sicuramente disaminato il fatto storico caratterizzante la res litigiosa ovvero, segnatamente, il titolo della pretesa creditoria azionata da P.P. in via monitoria.

18. Per altro verso ancora la s.p.a. ricorrente censura – lo si è anticipato – la valutazione che la corte di seconde cure ha operato degli esiti istruttori.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

19. In ogni caso l’iter motivazionale che sorregge il dictum della Corte di Ancona risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo.

20. Con specifico riferimento al secondo motivo la corte d’appello ha puntualizzato che i capitoli dell’articolata prova per testimoni erano da qualificare senz’altro generici (“in quanto non contengono alcuna indicazione idonea ad individuare, nei suoi elementi fondamentali, l’asserito accordo sulla base del quale il compenso previsto per le attività di amministratore delegato e di direttore tecnico avrebbe dovuto ricomprendere anche quello dovuto per le ulteriori prestazioni”: così sentenza d’appello, pag. 12).

Soccorre quindi l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’accertamento circa la specificità dei capitoli di prova involge un giudizio “di fatto” sottratto al sindacato di legittimità, quando è sorretto – è il caso di specie – da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass. 4.2.1969, n. 356; Cass. 19.2.1997, n. 1513; Cass. 31.1.2007, n. 2201).

21. Con specifico riferimento al terzo motivo si rileva quanto segue.

La corte di merito ha, da un canto, dato conto analiticamente delle ragioni per cui dal tenore della dichiarazione scritta resa da L.R. non fosse possibile desumere quanto asserito dalla “IPECO” (cfr. sentenza d’appello, pag. 13). E su tale scorta ha reputato irrilevante la prova testimoniale invocata dall’appellata, ricorrente in questa sede (cfr. sentenza d’appello, pag. 13).

La corte di merito ha, d’altro canto, ineccepibilmente opinato per la inopponibilità all’appellante, controricorrente in questa sede, del contratto d’appalto in data 15.4.1996 intercorso tra la “IPECO” e la “IMESA”, sulla cui scorta la “IMESA” aveva in altra occasione preteso di far gravare “le spese di progettazione e di direzione dei lavori direttamente sulla “IPECO” (cfr. sentenza d’appello, pag. 15).

Al di là del difetto di data certa, si spiega che gli scritti provenienti da terzi estranei alla lite, non aventi efficacia di prova piena e non soggetti nè alla disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 c.c., nè a quella processuale di cui all’art. 214 c.p.c., possono essere liberamente apprezzati nel loro valore indiziario dal giudice del merito (cfr. Cass. 8.1.2010, n. 76).

22. Con specifico riferimento al quarto motivo la corte distrettuale, allorchè ha accolto il quarto motivo dell’appello principale, ha in maniera congrua ed esaustiva esplicitato che “i fatti narrati da una delle parti (…) e contenuti nell’esposto costituiscono la rappresentazione propria di una parte” (così sentenza d’appello, pag. 7). Ed ha ulteriormente esplicitato che i fatti di cui all’esposto non erano stati oggetto di alcun accertamento giudiziale e che non aveva valenza alcuna la circostanza che l’esposto fosse stato allegato dallo stesso architetto P. (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).

23. Con specifico riferimento al quinto motivo la corte territoriale ha ineccepibilmente precisato che era vano il riferimento all’art. 2389 c.c., siccome nella fattispecie si è al cospetto di una ipotesi di conferimento all’amministratore di un incarico libero professionale non già di una ipotesi di conferimento all’amministratore di “cariche particolari” (così sentenza d’appello, pag. 12).

24. Con specifico riferimento al sesto motivo si rileva quanto segue.

24.1. La corte di Ancona ha puntualizzato che la “IPECO” aveva “insistito per l’ammissione delle proprie (istanze istruttorie) soltanto nella denegata ipotesi di ritenuta necessità di provvedere all’integrazione e/o assunzione di nuove prove” (così sentenza d’appello, pagg. 18 – 19). Ed ha soggiunto che in tal guisa la s.p.a., appellante incidentale, non aveva censurato il primo dictum, nella parte in cui la prova testimoniale articolata onde dar riscontro della pretesa risarcitoria azionata in danno dell’architetto P., era stata a vario titolo ritenuta inammissibile (cfr. sentenza d’appello, pag. 19).

In questi termini il sesto motivo di ricorso non si correla puntualmente alla ratio, in parte qua, decidendi dell’impugnato dictum ovvero non censura segnatamente il primo dei surriferiti passaggi motivazionali.

24.2. Ovviamente – e pur a prescindere dal testè menzionato rilievo ovvero seppur avesse (la “IPECO”) puntualmente censurato il primo dei due surriferiti passaggi – ben avrebbe dovuto la ricorrente s.p.a., onde conformare il sesto motivo agli oneri della specificità e dell'”autosufficienza”, quali rispettivamente sanciti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6 e consentire a questa Corte il compiuto vaglio dei suoi assunti, riprodurre testualmente il motivo d’appello incidentale formulato a censura della prima statuizione ed ulteriormente gli articoli della prova per testimoni dal tribunale reputata inammissibile (cfr. Cass. (ord.) 29.9.2017, n. 22880; Cass. 20.9.2006, n. 20405; Cass. (ord.) 30.7.2010, n, 17915; Cass. 19.3.2007, n. 6440).

Propriamente la ricorrente si è limitata a riprodurre un passaggio della sua conclusionale d’appello (cfr. ricorso pagg. 16 – 17) e ad addurre, in tal guisa dando riscontro alle affermazioni della corte anconetana, che “le dichiarazioni, le affermazioni e le argomentazioni contenute tanto nella comparsa di costituzione quanto nella comparsa conclusionale forniscono insieme la “sostanza” di un motivo di impugnazione, sia pure lo si ritenga inespresso od espresso in modo implicito o altro, tale da dover comunque essere valutato in sede di decisione” (cfr. ricorso pag. 17).

25. In dipendenza del rigetto del ricorso la s.p.a. ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità; la liquidazione segue come da dispositivo (e tiene conto del valore indicato a pag. 20 del ricorso).

26. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, “IPECO – Impresa di Progettazioni e Costruzioni di Opere di Ingegneria” s.p.a., a rimborsare al controricorrente, P.P., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 10.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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