Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16055 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17659-2016 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TRIONFALE 21,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO BALZANI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato EUGENIO MAURIZIO CARPINELLI;

– ricorrente –

contro

FA.FL., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 120,

presso lo studio dell’avvocato VIPSANIA ANDREICICH, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3344/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– F.F. ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, rigettò – per quanto in questa sede ancora rileva – l’opposizione dallo stesso proposta avverso il decreto ingiuntivo col quale gli venne intimato di pagare alla sorella Fa.Fl. la somma di Euro 400 mila a titolo di conguaglio previsto nella scrittura privata del 13.12.2005, con la quale le parti erano addivenute ad un accordo in ordine allo scioglimento della comunione scaturita dalla eredità dei loro genitori;

– Fa.Fl. ha resistito con controricorso;

– la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– la questione relativa all’improcedibilità del ricorso per mancato deposito di copia della sentenza notificata – oggetto di eccezione da parte del controricorrente – è inessenziale, in quanto – posto che la previsione, contenuta nell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, dell’onere di deposito a pena d’improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1, della copia della sentenza impugnata con la relazione di notificazione è funzionale al riscontro, da parte del giudice di legittimità, a tutela dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, della tempestività dell’esercizio del diritto d’impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (Cass., Sez. 6 – 1, n. 25070 del 10/12/2010; Sez. 5, n. 5263 del 10/03/2005) – nella specie risulta per tabulas che il termine breve per proporre ricorso per cassazione, pari a sessanta giorni, previsto dall’art. 325 c.p.c., comma 2, è stato comunque osservato, essendo stata la sentenza impugnata pronunciata il 25.5.2016 ed essendo stato il ricorso per cassazione notificato il 19.7.2016;

– sia il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l’atto pubblico di divisione del 30.5.2006, con particolare riferimento all’espressione con la quale le parti si davano atto di avere regolato il dare e l’avere reciproco e di non aver null’altro a pretendere, escludendo che tale dichiarazione potesse avere valore di quietanza del pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo) che il secondo motivo (proposto per vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale escluso che nell’atto pubblico di divisione si fosse rilasciata quietanza del pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo) sono inammissibili, risolvendosi in censure di merito relative alla interpretazione di atti negoziali, la quale, per pacifica giurisprudenza di questa Corte, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità, quando – come nella specie – non risultano violati i canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c. e segg. e la motivazione della sentenza impugnata (nella specie puntuale ed esaustiva: cfr. pp. 4-5) è esente da errori logici e giuridici (cfr., ex multis, Cass., Sez. L, n. 17168 del 2012; Sez. 2, n. 13242 del 2010):

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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