Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16055 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19234/2009 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO

Claudio, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 46/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA del 9/07/08, depositata il 14/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito l’Avvocato Lucisano, difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

è presente il P.G. in persona Dott. RAFFAELE CENICCOLA che conferma

la relazione scritta.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore Cons. Dott. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. G.A. propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna n. 46/12/08, depositata il 14 luglio 2008, che rigettava l’appello da esso contribuente proposto avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato respinto il ricorso, dal medesimo proposto, avverso il silenzio rifiuto su istanza di rimborso Irap per gli anni dal 1998 al 2003. L’intimata non ha controdedotto.

2. Preliminarmente si rileva che il ricorrente ha provato di aver richiesto nei termini la notifica del proprio ricorso alla controparte, ma che non risulta ancora depositata la ricevuta di ricevimento dello stesso (Cass., Sez. Un., n. 627 del 2008).

3. Con il motivo unico, accompagnato da quesito di diritto idoneamente formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 e dell’art. 2195 c.c., per avere la C.T.R. ritenuto che l’agente di commercio, svolgendo una delle attività considerate nell’art. 2195 c.c., produca reddito d’impresa che, in quanto tale, è sempre tassabile ai fini Irap. 3.1 Alla formulata censura può rispondersi con il richiamo al principio già enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. n. 12108 del 2009) che, con riferimento all’attività dell’agente di commercio, ha affermato: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

3.2 La Commissione Tributaria Regionale, nel caso, ha pertanto errato nell’assumere che: “nell’attività imprenditoriale l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa” in quanto il reddito dell’agente di commercio può essere legittimamente assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nell’esclusiva ipotesi in cui ricorrano le condizioni-indice sopra riportate, indicate dalla oramai costante giurisprudenza di legittimità, la cui prova, nell’ipotesi di richiesta di rimborso, è a carico del richiedente contribuente.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata dal ricorrente memoria con allegate ricevute di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione;

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, va accolto il ricorso e va, pertanto, cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Emilia Romagna, che provvedere ad applicare i principi di cui sopra, oltre che a regolamentare le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Emilia Romagna.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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