Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16055 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6639-2012 proposto da:

D.C.U., (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VIGLIENA 10, presso l’avvocato ALESSANDRO GURRERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI RAFFAELE MEZZONI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso l’avvocato CARLO MACCALLINI, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott.

MARIO LIGUORI di ROMA – Rep.n. 171419 del 29.3.2012;

CALLIOPE S.R.L., e per essa quale mandataria la PRELIOS – CREDIT

SERVICING S.P.A. (già denominata PIRELLI RE CREDIT SERVICING

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 76, presso

l’avvocato CARLO MACCALLINI, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 676/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato GIOVANNA LA MORGIA, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità dei motivi

primo, terzo, quarto e quinto; rigetto dei motivi secondo e sesto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Avezzano, con sentenza 26 giugno 2008, ha rigettato l’opposizione di Umberto D.C. al decreto ingiuntivo, notificatogli dalla Banca Nazionale del Lavoro, quale fideiussore della società D.C. Costruzioni, per lo scoperto di due conti correnti (n. (OMISSIS)).

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza 27 luglio 2011, ha rigettato il gravame del D.C., il quale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui si sono opposti la BNL e la società Calliope, cessionaria dei crediti in sofferenza della BNL.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 157 c.p.c., per avere rigettato il motivo di gravame volto a far valere la nullità assoluta e insanabile della procura ad litem, a base del ricorso monitorio, in quanto rilasciata da persona non identificabile e, quindi, priva di potere rappresentativo per la BNL. Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile la relativa eccezione di nullità, sul presupposto che l’interessato avrebbe dovuto proporla nella prima istanza o difesa successiva, mentre l’aveva proposta tardivamente, cioè in appello. Questa ratio decidendi non è stata specificamente censurata; inoltre, la questione dell’ammissibilità del ricorso monitorio non può essere introdotta in sede di appello, sotto il profilo del difetto di ritualità e validità della procura alle liti, senza precisare se e in quale atto del giudizio di primo grado sia stata sollevata (v. Cass. n. 13568/2004, n. 22330/2007, sez. un. n. 25036/2013).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 77 c.p.c., art. 2203 c.c., art. 1 dir. UE n. 780 del 1977 e D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 1 e insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere rigettato l’eccezione di nullità del ricorso monitorio, in quanto proposto dal direttore della filiale della banca, non titolare del rapporto in contestazione.

Il motivo è infondato, alla luce del principio secondo cui l’attività posta in essere da filiali o succursali di una banca – prive di personalità giuridica, così come indicato nella Direttiva CEE n. 780 del 1977 ed espressamente ribadito dal D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 1, lett. e), – va imputata all’istituto di credito di cui costituiscono un’articolazione periferica; tuttavia, ai dirigenti preposti a tali filiali è, di regola, riconosciuta la qualità di institore ex art. 2203 c.c., dalla quale deriva la loro legittimazione attiva e passiva in giudizio in nome della banca preponente, con imputazione a quest’ultima dell’attività giudiziaria da essi svolta (v. Cass. n. 1819/2000, n. 1365/2016).

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 180-183 e 345 c.p.c., per avere ritenuto inammissibili, perchè tardive, le contestazioni sollevate nel corso del giudizio di opposizione, volte invece a precisare e specificare le difese già avanzate nell’atto introduttivo.

Al suddetto motivo è connesso il quinto, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1421 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., per avere violato il principio di buona fede, correttezza e trasparenza.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili, perchè formulati in modo non rispettoso delle modalità prescritte per la formulazione delle censure per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Si richiede, a tal fine, a pena di inammissibilità, non solo, la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche l’illustrazione delle specifiche ragioni volte a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto della sentenza gravata dovrebbero ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (v., tra le tante, Cass. n. 635/2015). Inoltre, si fa generico riferimento a contestazioni riguardanti imprecisate scorrettezze della Banca nella gestione dei rapporti bancari, per avere autorizzato sconfinamenti della debitrice principale, trascurandosi la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto tardive le relative difese del D.C., in quanto sollevate in sede di precisazione delle conclusioni e nelle memorie conclusive, mentre avrebbe dovuto sollevarle, al più tardi, nelle memorie ex artt. 180 e 183 c.p.c..

Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1937 c.c., e vizio di motivazione, per avere omesso di valutare la lettera del 5 gennaio 1994, che era presente nel fascicolo di parte regolarmente prodotto, nella quale il D.C. aveva contestato l’importo della fideiussione di Lire 80 milioni e, di conseguenza, per avere errato nel ritenere valida la fideiussione.

Il motivo è inammissibile, non censurando la ratio decidendi, costituita dall’affermazione secondo cui l’importo della fideiussione era di Lire 80 milioni perchè fissato nel contratto. L’ulteriore affermazione della Corte di merito, secondo cui non risultava negli atti la menzionata lettera di contestazione del D.C., costituisce un argomento aggiuntivo: ciò rende non decisiva la relativa censura di omesso esame del documento.

Infine, è formulata una incomprensibile doglianza, per un’asserita genericità o indeterminatezza della sentenza impugnata, non riconoscibile come un autonomo motivo di ricorso, anche perchè priva di illustrazione delle ragioni della censura e dei parametri normativi violati.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00, di cui Euro 4000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge, in favore di ciascun controricorrente.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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