Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16054 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 28/07/2020), n.16054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5400/2016 proposto da:

ELETTROSERVICE IN LIQUIDAZIONE SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, FIRMINVEST SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio dell’avvocato CATERINA MELE,

che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO CONTE;

– ricorrenti e controricorrenti all’incidentale –

contro

IMMOBILIARE ALABAMA SRL, IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA

PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO

SCIACCA, rappresentata e difesa dagli avvocati ELENA MARIA LAURA

DELLA BERTA, CHIARA FRANCESCA G DELLA BERTA;

– controricorrente –

e contro

TOR.AV. IMMOBILIARE SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, IMMOBILIARE VIRGINIA SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

ANTONIO BERTOLINI, 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE

VERGOTTINI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MASSIMO CAMPA;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4252/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/10/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI Corrado, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto

del ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato;

udito l’Avvocato Caterina Mele, difensore dei ricorrenti, che ha

chiesto l’accoglimento degli scritti difensivi;

uditi gli Avvocati Valeria Morra con delega depositata in udienza

dall’avvocato Massimo Campa e Chiara Della Berta, difensori dei

resistenti, che hanno chiesto l’accoglimento delle proprie difese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Firminvest s.r.l., in qualità di procuratore speciale di Elettroservice s.r.l., convenne in giudizio Immobiliare Alabama s.r.l. in liquidazione per conseguire il trasferimento in capo alla mandante della proprietà del compendio immobiliare acquistato nella procedura di liquidazione giudiziaria immobiliare di Alabama srl, e per l’accertamento dell’inefficacia dei contratti preliminari relativi agli stessi beni che Immobiliare Alabama aveva poi concluso con le società Immobiliare Virginia s.r.l. e Tor.Av. Immobiliare s.r.l.

1.1. Il Tribunale di Como – sezione distaccata di Cantù, con la sentenza n. 157 del 2011, accolse le domande, quantificò in Euro 392.466,50 il corrispettivo che Elettroservice avrebbe dovuto corrispondere ad Immobiliare Alabama per il trasferimento della proprietà degli immobili, condizionando tale trasferimento al pagamento del prezzo; condannò Immobiliare Alabama al risarcimento del danno.

2. La Corte d’appello di Milano, adita in via principale da Immobiliare Virginia srl e Tor.Av. Immobiliare srl e in via incidentale da Immobiliare Alabama srl in liquidazione e da Firminvest srl, con sentenza pubblicata in data 6 novembre 2015, ha rigettato tutte le domande proposte da Firmivest.

2.1. Previo rigetto delle eccezioni preliminari, la Corte territoriale ha ritenuto inefficace il verbale di aggiudicazione d’asta per mancato pagamento del prezzo secondo le modalità e nei termini fissati nell’avviso di vendita; ha rigettato le richieste risarcitorie e dichiarato assorbite sia le ulteriori domande di Firminvest, sia quelle proposte da Immobiliare Virginia e da Tor.Av. Immobiliare.

3. Per la cassazione della sentenza ricorrono Firminvest srl ed Elettroservice srl in liquidazione sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso Immobiliare Alabama srl; resistono altresì, con unico controricorso, Virginia srl e di Tor.Av. Immobiliare srl, che propongono ricorso incidentale, a sua volta resistito dalle ricorrenti principali con controricorso. In prossimità dell’udienza le ricorrenti principale ed incidentali hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare l’inammissibilità del ricorso proposto da Firminvest s.r.l..

Nei giudizi di merito la predetta società ha agito in qualità di rappresentante di Elettroservice s.r.l. sulla base dei poteri che le erano stati conferiti con procura notarile. In questa sede la procura non è agli atti, e pertanto Firminvest non risulta legittimata a ricorrere per cassazione avverso la sentenza d’appello che ha pronunciato nei suoi confronti, e ciò vale anche con riferimento al capo relativo alla condanna alle spese, giacchè anche tale statuizione riguarda Firminvest nella suddetta qualità, non in proprio.

Deve invece ritenersi ammissibile il ricorso proposto da Elettroservice, che è parte sostanziale, legittimata all’impugnazione, in applicazione del principio secondo cui la parte del rapporto sostanziale controverso, la quale sia stata rappresentata da altri nel giudizio di merito, in forza di procura idonea a conferirgli la legittimazione processuale, non perde la propria legittimazione processuale, e può conseguentemente proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza che abbia definito quel giudizio (Cass. Sez. U. 21/11/1983, n. 6918; Cass. 17/04/2009, n. 9319; Cass. 16/02/2018, n. 3846).

1.1. Nel merito, il ricorso principale è privo di fondamento.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,1363,1372,1373,1175,1375,1460,1218,1220,1353,1358,1359 c.c. e art. 112 c.p.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

In assunto della ricorrente principale, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che gli assegni bancari prodotti da Elettroservice ed intestati al notaio G. non costituissero prova dell’eseguito pagamento, e ciò in quanto gli artt. 4 e 6 dell’avviso di vendita non prevedevano alcuna formalità per il versamento del saldo.

La ricorrente evidenzia che anche l’importo della cauzione era stato pagato con assegni intestati al medesimo notaio, e la mancata indicazione della data negli assegni consegnati al notaio a titolo di pagamento del prezzo si giustificava nel contesto dell’operazione, e comunque non era stata oggetto di contestazione.

L’errore della Corte aveva reso legittimo il comportamento di Alabama, che era invece privo di giustificazione, giacchè Alabama aveva rifiutato di stipulare non a causa del presunto inadempimento della controparte, ma perchè i soci avevano scelto di riprendere l’attività.

2.1. Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 94 e 91 c.p.c. e si contesta la condanna di Firminvest al pagamento delle spese processuali.

3. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 1336 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Le ricorrenti reputano erronea e priva di motivazione la qualificazione della fattispecie costituita dall’avviso di vendita del 2 marzo 2005 e dal successivo verbale di aggiudicazione del 27 aprile 2005 come contratto di vendita – peraltro dichiarato inefficace per mancato avveramento della condizione – e del resto il verbale di aggiudicazione prevedeva espressamente la stipula di un successivo atto di compravendita.

3.1. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, che denuncia violazione o falsa applicazione di legge, si contesta il rigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezza dell’oggetto. Nè la motivazione nè il dispositivo della sentenza del Tribunale indicavano i beni di cui Elettroservice sarebbe divenuta proprietaria, limitandosi a richiamare sul punto la CTU.

3.2. Con il terzo motivo del ricorso incidentale è denunciata violazione o falsa applicazione di legge e si contesta il rigetto dell’eccezione di mancanza di legittimazione ad agire di Firminvest nei confronti di Immobiliare Virginia e Tor.Av. Immobiliare. La procura con cui Elettroservice aveva attribuito a Firminvest il potere di agire in giudizio per addivenire al trasferimento del complesso immobiliare oggetto di causa consentiva di promuovere il giudizio nei confronti soltanto di Alabama srl.

3.3. Con il quarto motivo è denunciata violazione o falsa applicazione di legge e si lamenta il rigetto dell’eccezione con cui era stata denunciata l’ultrapetizione in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel dichiarare l’inefficacia dei contratti preliminari di vendita tra Alabama srl e le società Immobiliare Virginia e Tor.Av. Immobiliare in assenza di domanda.

4. Il primo motivo del ricorso principale è infondato.

4.1. La Corte d’appello, dopo avere definito le questioni preliminari, ha rigettato la domanda di trasferimento del compendio immobiliare in favore di Elettroservice sul rilievo che il verbale d’aggiudicazione dell’asta del 27 aprile 2005 doveva ritenersi inefficace, non essendo stata soddisfatta la condizione di pagamento del prezzo nei successivi 40 giorni dal termine indicato nell’offerta, nè entro 40 giorni dall’aggiudicazione.

4.2. Secondo la stessa Corte il rilievo risultava decisivo sia assumendo la natura negoziale e vincolante del verbale d’aggiudicazione, come prospettato in via principale da Elettroservice in comparsa di risposta, sia ricostruendo la fattispecie come contratto preliminare, ipotesi che era alla base della domanda “alternativa” ex art. 2932 c.c..

La conclusione è corretta. Secondo la sequenza configurata dall’avviso di vendita, che era finalizzato a sollecitare proposte di acquisto, il soggetto proponente aveva l’obbligo di versare il prezzo nel termine indicato nell’offerta ovvero entro 40 giorni dall’aggiudicazione, e solo in caso di adempimento di tale obbligo la proposta si intendeva accettata, con la conseguenza che nessun significato poteva rivestire l’offerta del prezzo formulata fuori tempo, con l’atto di introduzione del giudizio di primo grado.

5. La ratio della decisione impugnata poggia su argomentazioni che resistono alle censure della ricorrente.

In disparte l’erroneo riferimento contenuto in sentenza all’art. 4 dell’avviso di vendita, che concerne la cauzione da allegare all’offerta, anzichè all’art. 6, riguardante il pagamento del prezzo, la Corte d’appello ha rilevato che non vi era prova della consegna di assegni circolari al notaio delegato, e che erano stati prodotti 3 assegni bancari sbarrati, intestati al notaio e consegnati in data 6 giugno 2005, che però non costituivano pagamento, trattandosi di assegni privi di data e luogo di emissione.

L’affermazione, che è conforme al principio giurisprudenziale consolidato secondo cui l’assegno privo dell’indicazione della data è un titolo radicalmente nullo, che può valere solo come promessa di pagamento e non come mezzo di pagamento (ex plurimis, Cass. 11/10/2016, n. 20449; Cass. 30/11/2011, n. 25580; Cass. 16/06/2006, n. 13949; Cass. 06/03/2006, n. 4804; Cass. 14/11/2001, n. 14158), non è neppure seriamente contestata dalla ricorrente, la quale si è limitata a richiamare una prassi commerciale non meglio precisata.

5.1. Alla luce della ratio decidendi come enucleata risultano irrilevanti le questioni concernenti il mancato esame del comportamento della società venditrice e delle ragioni che l’avrebbero indotta a rifiutare la stipula.

6. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile.

6.1. Ribadito che Firminvest è priva di legittimazione ad impugnare per carenza di prova della procura, nemmeno può ritenersi che Firminvest abbia impugnato in proprio il capo di sentenza relativo alla condanna alle spese di lite, dal momento che la condanna è stata pronunciata nei confronti di Firminvest nella qualità di procuratore speciale di Elettroservice, rimanendo esclusa la configurabilità della violazione dell’art. 94 c.p.c..

Analogamente non è configurabile la violazione dell’art. 91 c.p.c., posto che le spese di consulenza tecnica d’ufficio rientrano nelle spese processuali (per tutte, Cass. 31/10/2017, n. 25817) e pertanto del tutto legittimamente sono state poste a carico della parte soccombente, con statuizione incensurabile in sede di legittimità (ex plurimis, Cass. 04/08/2017, n. 19613).

7. Al rigetto del ricorso principale, che assorbe l’incidentale condizionato, segue la condanna delle società ricorrenti in solido alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambe le ricorrenti principali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; dichiara inammissibile il ricorso proposto da Firminvest s.r.l.; condanna in solido Elettroservice s.r.l. in liquidazione e Firminvest s.r.l. alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di Alabama s.r.l. in liquidazione, nella misura di complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, nonchè in favore di Immobiliare Virginia s.r.l. e Tor. Av. Immobiliare s.r.l., nella misura di complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 27 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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