Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16054 del 27/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 19/05/2017, dep.27/06/2017),  n. 16054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16383-2016 proposto da:

EDILIZIA PANORAMICA SAN DONATO SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

132, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CIGLIANO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO PAOLESSI;

– ricorrente –

contro

P.A., + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

e contro

G.M., + ALTRI OMESSI

– intimati –

avverso la sentenza n. 417/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 13/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI

LOMBARDO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Edilizia Panoramica San Donato s.p.a. in liquidazione ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale confermò la pronuncia di primo grado, che ebbe a accogliere la domanda con la quale gli attori – proprietari di singole unità immobiliari facenti parte di due fabbricati siti in (OMISSIS) – avevano chiesto dichiararsi il loro acquisto per usucapione della proprietà dell’area circostante, un tempo appartenuta alla Panoramica San Donato (costruttrice degli edifici);

– gli intimati di cui in epigrafe hanno resistito con controricorso;

– gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva;

– entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al difetto di rappresentanza delle attrici B.R. e O.L.) è inammissibile, sia perchè nuovo, non risultando essere state formulate doglianze in appello in ordine alle posizioni delle attrici B. e O., sia perchè generico e non specifico, sia – infine – per carenza di interesse in rapporto alla posizione della O. con riferimento alla doglianza secondo cui il nome della stessa non sarebbe stato indicato nella sentenza tra i soggetti che hanno usucapito l’immobile;

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per vizio della motivazione della sentenza impugnata relativamente all’accertamento del possesso uti dominus necessario per l’usucapione) è inammissibile, sia perchè il vigente testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (applicabile ratione temporis) non consente più il sindacato sui vizi della motivazione della sentenza, sia perchè in ogni caso – il motivo si risolve in una censura di merito relativa all’accertamento dei fatti compiuto sulla base delle prove acquisite, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– la memoria depositata dal difensore della società ricorrente non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali;

– le spese processuali, da liquidarsi in Euro 2000,00, vanno aumentate fino ad Euro 4000,00 ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4 in ragione del numero delle parti unitariamente assistite nella medesima posizione di controricorrenti;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 (quattromila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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