Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16054 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20313/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrenti –

contro

L.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 87/2009 della Commissione Tributaria Regionale

di NAPOLI del 9.3.09, depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata

depositata in cancelleria la seguente relazione:

corte suprema di cassazione, Struttura centralizzata per l’esame

preliminare dei ricorsi civili Sezione Tributaria;

relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n.

20313/2009;

Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti

depositati.

Fatto

OSSERVA

L’Agenzia propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, depositata il 23.3.2009, con la quale – in controversia concernente silenzio-rifiuto su istanza di rimborso per IRAP versata negli anni dal 2002 al 2006 – è stato disatteso l’appello proposto dall’Agenzia medesima avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto integralmente il ricorso della parte contribuente.

La sentenza impugnata ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’assoggettamento ad IRAP del contribuente, siccome esercente la professione di medico in assenza di autonoma organizzazione.

L’Agenzia ha proposto ricorso affidandolo a tre motivi.

Non svolge attività difensiva il contribuente L.C..

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Tutti i motivi di ricorso appaiono infatti inammissibili.

Il primo – nel quale si protesta “la nullità della sentenza” per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – perchè redatto in totale violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, nulla dicendosi in ordine al motivo di appello – asseritamente proposto – concernente la tardività dell’istanza di rimborso.

Il secondo – nel quale si prospetta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 – per inidoneità del quesito di diritto, il quale non risulta in alcun modo contestualizzato rispetto alla fattispecie (concernente ancora una volta la decadenza dal diritto al rimborso dell’imposta concernente l’anno 2002, per tardività dell’istanza), con specifico riferimento alla data del versamento, a decorrere dalla quale si dovrebbe effettuare il computo del termine decadenziale, quesito nel quale non si fa menzione alcuna della ulteriore questione (giudicato esterno) vagamente menzionata nel motivo di impugnazione.

Il terzo (informato al vizio di motivazione) perchè difetta di quella indicazione riassuntiva e sintetica, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi di motivazione.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Il relatore (Giuseppe Caracciolo) che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, i ricorso va rigettato.

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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