Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16054 del 02/08/2016


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Cassazione civile sez. I, 02/08/2016, (ud. 18/05/2016, dep. 02/08/2016), n.16054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6346-2012 proposto da:

CO.F.ITAL COOPERATIVA FIDI ITALIANA A RESPONSABILITA’ LIMITATA PER

AZIONI, (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTTAVIANO 66, presso

l’avvocato MARCELLO CARRIERO, che la rappresenta e difende, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO

VITTORIO EMANUELE II 326, presso l’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1075/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato MARCELLO CARRIERO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato VINCENZO PORCELLI, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena, per sentirla condannare a pagare Lire 436.400.000, oltre al risarcimento dei danni, previo accertamento del suo inadempimento alla convenzione, stipulata il 4 aprile 1986, con la quale ai soci della Cooperativa erano stati concessi, da parte della Banca, mutui garantiti dalla stessa Cooperativa, mediante la costituzione di un fondo di garanzia da essa alimentato. La Banca, ad avviso dell’attrice, facendo affidamento sulla predetta garanzia, aveva omesso di accertare l’affidabilità dei mutuatari, di comunicare il sorgere delle insolvenze e di intraprendere tempestive ed efficaci azioni di recupero nei loro confronti, così determinando la sua ingiustificata esposizione finanziaria.

Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, ha rigettato le domande e la Corte d’appello di Roma, con sentenza 15 marzo 2011, ha rigettato il gravame della COFITAL. La Corte ha interpretato la convenzione nel senso che la parte essenziale dell’istruttoria circa la solvibilità dei mutuatari era di pertinenza della Cooperativa, alla quale, tramite le indagini rimesse ad un Comitato tecnico, era riservato il compito di controllare la documentazione riguardante la solvibilità dei potenziali mutuatari e la quantificazione dei prestiti, mentre non era previsto alcun obbligo contrattuale della Banca di espletare una ulteriore istruttoria; non v’era stato alcun ritardo della Banca nel recupero dei crediti, nè violazione degli obblighi di buona fede e correttezza; in via conseguenziale, ha rigettato le domande di accertamento dell’invalidità delle garanzie e di risarcimento del danno.

Avverso questa sentenza la COFITAL ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui si è opposta la Banca Monte dei Paschi di Siena con controricorso e memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., nella interpretazione della convenzione del 4 aprile 1986, per avere travisato il procedimento previsto per la concessione dei prestiti, che imponeva alla Banca, soggetto in possesso dei necessari requisiti professionali, di verificare le possibilità patrimoniali e finanziarie e l’affidabilità dei richiedenti i prestiti, mentre alla COFITAL spettava solo di verificarne l’ammissibilità, con riguardo alle loro finalità, al quantum e alla durata.

Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dei medesimi parametri suindicati, nonchè vizio motivazionale, per avere ritenuto tempestiva l’azione recuperatoria della Banca, iniziata a febbraio 1989 (essendo la maggioranza dei prestiti stata erogata tra il 1987 e il 1988), nonostante la convenzione le imponesse di agire “tempestivamente”, e per avere affermato che la Banca non aveva interesse ad aggredire i debitori inadempienti, in quanto il Fondo di garanzia, messo a disposizione dalla Cooperativa, copriva solo una parte delle somme erogate in prestito, mentre, al contrario, la Banca beneficiava di una garanzia solidale rilasciata dalla Cooperativa che rispondeva con l’intero suo patrimonio.

Il terzo motivo denuncia vizio motivazionale, laddove la Corte di merito aveva erroneamente escluso la violazione del principio di buona fede e correttezza da parte della Banca.

I motivi in esame sono inammissibili.

La Corte di merito ha giustificato la propria conclusione a seguito dell’interpretazione della convenzione inter partes, mediante un’approfondita analisi dei diversi profili concernenti le modalità di erogazione dei prestiti. L’esito del giudizio, espresso nella impugnata sentenza, è censurato dalla Cooperativa, che denuncia la violazione delle disposizioni del codice civile sull’interpretazione del contratto e vizi motivazionali.

E’ necessario premettere che la ricostruzione della volontà contrattuale delle parti costituisce un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile, in sede di legittimità, soltanto per la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ex art. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione. A tal fine, il ricorrente per cassazione deve, non solo, riportare il testo integrale dell’atto o della parte di esso in contestazione, diversamente il motivo risultando inammissibile per difetto di autosufficienza, ma deve fare esplicito riferimento a quei canoni legali mediante una specifica indicazione delle norme e dei principi asseritamente violati; inoltre, è tenuto anche a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia da essi discostato o li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti.

In particolare, la ricorrente non ha riportato il testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o, quantomeno, della parte di esso in contestazione, limitandosi a taluni frammentari stralci, e ciò rende inammissibili le proposte censure, anche in relazione al denunciato vizio di motivazione, mancando la possibilità di un riscontro in relazione al testo del documento posto a base della decisione impugnata. I motivi in esame esprimono una mera critica del convincimento cui è pervenuto il giudice di merito, mediante una apodittica contrapposizione di una difforme interpretazione e ricostruzione dei fatti rispetto a quelle desumibili dalla sentenza impugnata, senza lo svolgimento di puntuali e argomentate critiche alla completezza e logicità delle ragioni della decisione, anche con riguardo al profilo della buona fede e correttezza. In tal modo, la ricorrente invoca, in sostanza, una revisione del giudizio di fatto che è riservato al giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità. Inoltre, la censura di vizio di motivazione deve avere ad oggetto fatti decisivi per il giudizio, nel senso che, se esaminati o correttamente valutati da parte del giudice di merito, avrebbero determinato una decisione diversa, e così non è per la contestata valutazione della esposizione della Cooperativa (nei limiti del fondo di garanzia o per l’intero ammontare dei prestiti).

Il quarto e quinto motivo denunciano vizi motivazionali, rispettivamente, per avere escluso l’invalidità delle garanzie prestate dalla Cooperativa e per avere rigettato la domanda risarcitoria.

Entrambi sono inammissibili, non censurando le rationes decidendi della sentenza impugnata, costituendo il rigetto delle domande di invalidità della garanzia e di risarcimento danni una diretta conseguenza dell’insussistenza dell’illecito contestato alla Banca. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 6200,00, di cui 6000,00, per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2016

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