Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16053 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 24/10/2019, dep. 28/07/2020), n.16053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24883/2015 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

146, presso lo studio dell’avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO DE CRISTOFARO;

– ricorrente –

contro

M.S., P.N., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA

FIORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PIERLUIGI RIONDATO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2055/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 3 settembre 2014 la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto da M.S. e P.N., ha rigettato la domanda proposta da T.A. di accertamento del proprio diritto all’ampliamento della propria unità abitativa e lo ha condannato a ripristinare il tetto dello stabile.

2. Limitando l’analisi ai profili investiti dai motivi di ricorso, la Corte territoriale ha osservato: a) che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che il T. avesse conservato il diritto di ampliare il proprio appartamento, modificando il solaio e il tetto, nonostante il mancato rispetto del termine convenuto nell’accordo del 28 febbraio 2003 (“dal 15 dicembre al 30 aprile 2003”); b) che meritava del pari accoglimento il motivo con il quale il M. e la P. avevano insistito nella richiesta di integrale riduzione in pristino stato dell’originario tetto a falde; c) che la domanda, tempestivamente proposta in primo grado, non era stata abbandonata, in quanto doveva ritenersi compresa nella richiesta di opere necessarie alla eliminazione del pericolo della formazione di condensa negli appartamenti attorei.

3. Avverso tale sentenza il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso la M. e il P.. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1457,1362 e 1363 c.c., nonchè, in subordine, dell’art. 1367 c.c..

Osserva il ricorrente: a) che la Corte d’appello, trascurando di considerare che la disciplina sugli elementi cd. accidentali del negozio si trae dalle regole in materia di contratti e obbligazioni, non aveva affrontato il tema della essenzialità del termine previsto nell’atto autorizzativo intercorso tra le parti; b) che si erano in tal modo superate sbrigativamente le ragioni per le quali il giudice di primo grado non aveva colto, nell’accordo del 28 febbraio 2003, la previsione di un termine nè, tanto meno, di un termine essenziale; c) che, in violazione dei criteri di ermeneutica sopra menzionati, la Corte territoriale aveva omesso di apprezzare la formulazione letterale delle espressioni adoperate, le quali, contemplando un arco temporale di pochi giorni, dal 15 aprile (e non dal 15 dicembre come illogicamente ritenuto in sentenza, visto che l’accordo recava la data del successivo mese di febbraio) al 30 aprile 2003, erano incompatibili con l’avvio e la conclusione di un intervento complesso quale quello oggetto di autorizzazione; d) che, in definitiva, anche avendo riguardo alla frase introduttiva (“i tempi sono previsti”), doveva ritenersi che si trattasse di una indicazione di massima, circa i tempi di presumibile inizio dei lavori; e) che tale conclusione era rafforzata dalla clausola n. 4 che attribuiva al ricorrente l’uso esclusivo del solaio/terrazzo fino alla sopraelevazione.

La doglianza è, nel suo complesso, infondata.

In sostanza, la Corte territoriale ha escluso che venisse in rilievo l’art. 1457 c.c., in quanto non si trattava di giudicare dell’inadempimento di un’obbligazione da compiersi in un termine, ma di ricostruire il significato del negozio autorizzativo.

La sentenza impugnata ha ritenuto che si trattasse di una autorizzazione a termine e che il T. non avesse esercitato all’interno di siffatto arco temporale la facoltà accordatagli.

La denunciata violazione del criterio di interpretazione letterale non coglie nel segno, per l’assorbente ragione che il ricorrente – a parte la deduzione del tutto assertiva, quanto al carattere meramente indicativo della clausola – non riesce a illuminare (rispetto alla programmata coincidenza dei lavori destinati ad essere eseguiti nell’appartamento dei controricorrenti) quale sarebbe stato il significato della previsione, nè indica per quale ragione il criterio individuato dall’art. 1362 c.c., dovrebbe condurre a ritenere non vincolante il termine.

Altra questione, sulla quale si diffonde la seconda articolazione del motivo, attiene alla portata della previsione, ossia se riguardasse solo il termine di inizio o anche quello di ultimazione.

Ma, anche a voler seguire la tesi del mero termine di inizio, alla luce della portata dei lavori, il ricorrente neppur specifica di averli intrapresi entro la data indicata e, anzi, nel formulare il secondo motivo, muove da una premessa incompatibile con siffatta premessa.

Tali rilievi rendono del tutto priva di decisività la critica che si concentra sull’estensione del termine e, in particolare, sul fatto che le parti avessero indicato come momento iniziale del periodo previsto il 15 aprile 2003 e non il 15 dicembre (dell’anno precedente)

2. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 1366 e 1457 c.c.; nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Rileva il ricorrente, in via subordinata: a) che il consenso scritto delle controparti era indispensabile ai fini del conseguimento delle necessarie autorizzazioni per l’inizio dei lavori, dal momento che questi ultimi avrebbero comportato una riduzione del diritto di proprietà dei signori M. – P.; b) che, pertanto, ove pure nell’accordo del 28 febbraio 2003 fosse stato previsto un termine essenziale, i suoi effetti vincolanti non sarebbero potuti venir meno se il mancato rispetto del medesimo termine fosse stato riconducibile al contegno ostruzionistico adottato, in violazione del canone di buona fede, dalle controparti; c) che queste ultime, infatti, nonostante i numerosi solleciti, protrattisi anche successivamente allo spirare del 30 aprile 2003, avevano omesso di recarsi presso lo studio professionale che stava seguendo la pratica, al fine di apporre la propria firma sulla documentazione necessaria.

Il motivo è infondato per l’assorbente ragione che la sola documentazione alla quale il ricorrente affida la prova dei suoi solleciti e della quale risulta riprodotto il contenuto reca una data successiva al 30 aprile 2003, con la sola eccezione della raccomandata datata 8 febbraio 2003 che, tuttavia, non contiene alcuna menzione della richiesta di una attività di cooperazione (vi si legge, si ripete, nel testo indicato in ricorso che il T. “comunica di avere dato le disposizioni del caso, come a loro già noto, per l’esercizio del diritto indicato in oggetto”). Nè peraltro ciò stupisce, visto che la lettera è anteriore alla data dell’accordo del 28 febbraio 2003.

La prima missiva successiva reca la data del 26 maggio 2003.

3. Con il terzo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale condannato il T. alla riduzione in pristino dell’attuale solaio, mediante la ricostruzione del preesistente tetto a falde, sebbene la relativa domanda fosse stata abbandonata dalle controparti.

La censura è infondata.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (v., di recente, Cass. 21 maggio 2019, n. 13602).

D’altra parte, affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Cass. 10 luglio 2014, n. 15860; Cass. 10 settembre 2015, n. 17875).

Ora, pur nella non identità di formulazione delle conclusioni dell’appello incidentale, rispetto alla domanda di primo grado, del tutto razionalmente la Corte distrettuale ha ritenuto che la domanda non fosse stata abbandonata, sia alla luce della critica, svolta nella comparsa di risposta degli appellanti incidentali al fatto che il Tribunale non avesse ordinato al T. il ripristino della copertura dell’edificio manomessa, sia in ragione della correlazione tra l’accertamento negativo richiesto, quanto all’assenza del diritto del T. di manomettere e occupare il tetto, e la domanda di condanna alla realizzazione delle opere necessarie ad eliminare il pericolo di condensa (e non a fronteggiare periodicamente gli effetti della condensa).

4. In conseguenza, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, alla luce del valore e della natura della causa nonchè delle questioni trattate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

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