Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16053 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 16053

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28276/2014 proposto da:

COMUNE LANUVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE VERINO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCA CREDITO COOPERATIVO GIUSEPPE TONIOLO SCARL, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI N. 30, presso lo studio

dell’avvocato LORETO ANTONELLO CHIOLA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5288/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

1 La Banca di credito cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop. a r.l. otteneva dal Presidente del Tribunale di Velletri un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di Lanuvio e dell’arch. D.S.V., che aveva ceduto a detta banca un credito di Lire 267.918.845 vantato per prestazioni professionali verso il comune.

Quest’ultimo proponeva opposizione assumendo che il credito fosse di entità inferiore. Resistevano la Banca e D.S.V., il quale ultimo eccepiva il difetto della propria legittimazione passiva e chiedeva il rigetto dell’opposizione, che il Tribunale respingeva con sentenza n. 979/08.

L’appello proposto dal comune di Lanuvio – costituita la Banca, contumace il D.S. – era dichiarato inammissibile dalla Corte distrettuale di Roma con sentenza n. 5288/14. Rilevava la Corte territoriale che la notifica dell’impugnazione era stata effettuata presso lo studio del precedente difensore domiciliatario della Banca Toniolo, sostituito nel corso del processo di primo grado da altro difensore che aveva a suo volta eletto un diverso domicilio. Osservava quindi detta Corte che la notificazione dell’appello eseguita presso il precedente procuratore doveva ritenersi non già nulla ma inesistente, con conseguente inammissibilità del gravame essendo ormai decorso il termine di cui all’art. 325 c.p.c., dalla notificazione della sentenza di primo grado.

2. – Per la cassazione di tale sentenza il comune di Lanuvio propone ricorso affidato a tre motivi.

Resiste con controricorso la Banca di credito cooperativo Giuseppe Toniolo soc. coop. a r.l..

3.1. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 83, 170, 325, 326 e 330 c.p.c., e dell’art. 87 disp. att. c.p.c., e del R.D. n. 1368 del 1941: si rimprovera alla Corte d’Appello di non avere rilevato l’irritualità della comparsa di costituzione del nuovo difensore per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 170 c.p.c..

3.2 Il secondo, subordinato, motivo deduce ancora la violazione o falsa applicazione degli artt. 170, 156, 325, 326 e 330 c.p.c., nonchè dell’art. 111 Cost., e dei principi generali in tema di nullità e sanabilità delle notificazioni: si sostiene che trattandosi di nullità e non già di inesistenza della notifica, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ritenere sanato il vizio per effetto della costituzione della Banca.

3.3 Il terzo motivo, ulteriormente subordinato, denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 331 o 332 c.p.c.: essendo andata a buon fine la notifica dell’impugnazione contro uno degli appellati, ammesso e non concesso che quella nei confronti della Banca fosse da considerarsi inesistente, la Corte di merito avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro (cioè la Banca) ai sensi dell’art. 331, o disporre la rinotifica ex art. 332 c.p.c..

Preliminare è l’esame del secondo motivo, che pone la questione della esatta qualificazione del vizio di notifica dell’atto di appello qualora sia stata eseguita nei confronti dell’originario difensore e non già presso quello successivamente nominato.

Il motivo è fondato.

Con precedente ordinanza interlocutoria questa Corte aveva rinviato la decisione in attesa della pronuncia delle sezioni unite sulla questione relativa alla qualificazione giuridica della notifica dell’impugnazione nel domicilio eletto per il primo grado di giudizio, quando sia stato eletto in appello un nuovo domicilio e presso un diverso difensore: si trattava dunque di stabilire in tal caso se la notificazione sia semplicemente nulla, con possibilità di rinnovazione, ovvero inesistente, con conseguente impossibilità di sanatoria.

Le sezioni unite si sono di recente pronunciate e con sentenza n. 14917/2016 hanno affermato i seguenti principi:

L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Il luogo in cui da notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Ebbene, poichè nel caso in esame la Banca si era costituita nel giudizio di gravame, qualunque vizio della notifica dell’appello doveva ritenersi sanato e di conseguenza la Corte territoriale non poteva dichiarare l’inesistenza della notifica e, di conseguenza l’inammissibilità dell’impugnazione.

3.4 Fondato è anche il terzo motivo perchè, come correttamente osservato dal ricorrente, in ogni caso, essendo andata a buon fine la notifica dell’appello nei confronti di altro appellato (il D.S., dichiarato contumace), la Corte, pur ravvisando l’inesistenza della notifica alla Banca, avrebbe dovuto applicare l’art. 331 c.p.c., e quindi ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

In accoglimento del secondo e terzo motivo la sentenza va cassata con rinvio, restando così logicamente assorbito l’esame del primo motivo.

Il giudice di rinvio (altra sezione della Corte d’Appello di Roma) esaminerà pertanto 1″appello del Comune di Lanuvio e all’esito, provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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