Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16053 del 26/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 16053 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 27588-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 26/06/2013

- ricorrenti contro
RUGGIERO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLE MILIZIE 48, presso lo stuclio dell’avvocato FRANCESCO

VINCENZO, giusta procura speciale alle liti a margine del
controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 107/2010 del TRIBUNALE di AVELLINO Sezione Distaccata di CERVINARA, depositata il 16/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del dì
8/05/2013 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO;
udito per il controricorrente l’Avvocato Francesco Corvasce (per
delega avv. Piscitelli Vincenzo) che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso.
È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. AURELIO
GOLIA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 16.11.10 il Tribunale di Avellino — sez. dist. di
Cervinara respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia del Giudice di Pace
di Cervinara di accoglimento della domanda proposta da Mauro
Ruggiero di condanna al risarcimento del lamentato danno consistente
negli ingiusti oneri sopportati per il pagamento dell’energia elettrica
erogatagli tramite bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento
da parte dell’ENEL all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999 con cui
l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha imposto agli
esercenti il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica di
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CORVASCE, rappresentato e difeso dall’avvocato PISCITELLI

”offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta”.
Avverso la suindicata pronunzia del tribunale, quale giudice di secondo
grado, la società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione s.p.a., propone

memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..
L’intimato resiste con controricorso.

Motivi della decisione
2. Con il 1° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 Legge n. 481 del 1995, in riferimento all’art.
360,1° co. n. 3, cod. proc. civ.
Con il 2° motivo denunzia «difetto di motivazione» su punto decisivo
della controversia, in riferimento all’art. 360, 1 ° co. n. 5, cod. proc. civ.
Con il 3 ° motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 12,
lett. h), della legge 481/95, in relazione all’art. 1196 cod. civ., nonché
vizio motivazionale.
Con il 4° motivo denunzia denunzia violazione e falsa applicazione
dell’art. 1339 c.c., in riferimento all’art. 360,1° co. n. 3, cod. proc. civ.
Con il 5 ° ed il 6° motivo denunzia vizio motivazionale.
Con il 7° motivo denunzia difetto di interesse ad agire e violazione e
falsa applicazione dell’art. 100 cod. proc. civ., 1223, 1175, 1375 cod.
civ., 40, 41 cod. pen., nonché del principio di causalità adeguata,
adducendo altresì un abuso del diritto.
3. Dal canto suo, il controricorrente lamenta, in primo luogo, la
tardività del ricorso per sua proposizione oltre il termine di sei mesi
imposto dal novellato art. 327 cod. proc. civ., per poi, nel merito,
argomentare per la vincolatività immediata delle delibere dell’AEEG e

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ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, pure depositando

la sussistenza dell’obbligo di risarcire il cliente del danno derivante dal
mancato rispetto delle medesime.
4. L’eccezione di inammissibilità è manifestamente infondata, perché la
novella dell’art. 327 cod. proc. civ. si applica soltanto ai giudizi iniziati
in primo grado dopo il 4.7.09, ai sensi dell’art. 58 della legge 18 giugno

instaurato con atto di citazione notificato il 10.4.09.
5. Ciò posto, i primi quattro motivi, che possono congiuntamente
esaminarsi in quanto connessi, si appalesano fondati per quanto di
ragione: essi, infatti, riguardano la questione dell’idoneità dell’art. 6, co.
4, della Delib. n. 200 del 1999 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il
Gas (A.E.E.G.) a svolgere efficacia integrativa del contratto; e possono
considerarsi alla stregua del precedente di cui alla decisione di questa
Corte, resa (a seguito dell’udienza del dì 8 giugno 2011) con sentenza
30 agosto 2011, n. 17786, seguita da numerosissime altre (tra le
moltissime, v. ad es., da ultimo, Cass., ord. 20 marzo 2013, n. 7007) ed
alla cui ampia ed articolata motivazione può bastare qui un richiamo,
per quanto non espressamente ribadito. In particolare, la questione
può risolversi nei termini di seguito indicati (negli stessi espressi sensi,
si veda già Cass., ord. 25 febbraio 2013, n. 4690).
Il potere normativo secondario (o, secondo una possibile
qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi
precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ai
sensi dell’art. 2, comma 2 lett. h), si può concretare anche nella
previsione di prescrizioni che, attraverso l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 37 dello stesso art. 2 legge
481/95, possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 cod.
civ., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in
senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che
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2009, n. 69; e, nel caso di specie, il giudizio di primo grado risulta

queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle
stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando, invece, esclusa salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria
ad efficacia diretta – non la consenta — la deroga a norme di legge di

dell’utente e consumatore.
Si è tuttavia escluso che la prescrizione di cui all’art. 6, comma 4,
Delib. A.E.E.G. n. 200 del 1999, abbia comportato la modifica o
l’integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione, e conseguentemente l’integrazione dei contratti di
utenza ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., sicché l’azione di responsabilità
per inadempimento contrattuale esercitata dalla originaria parte attrice
risulta priva di fondamento, in quanto basata su clausola contrattuale
che invero non risulta inserita nel contratto di utenza, e pertanto
insussistente (cfr., tra le moltissime: Cass. 27 novembre 2012, n. 21072;
Cass. 19 dicembre 2011, n. 27500; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27106).
Orbene, il giudice dell’appello ha disatteso il suindicato principio, a tale
stregua erroneamente attribuendo alla delibera di cui trattasi efficacia
integrativa del contratto di utenza, e conseguentemente ravvisando
sussistente il lamentato inadempimento: dell’impugnata sentenza
s’imporne pertanto la cassazione in relazione, con assorbimento dei
restanti motivi.
7. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può
essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della
domanda originaria del Ruggiero, la cui infondatezza emerge invero
anche in ordine a qualsiasi eventuale ulteriore profilo concernente il
preteso inadempimento dell’obbligo di informazione, giacché
l’esclusione della integrazione del contratto da parte della delibera in
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contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore

argomento in ragione della relativa indeterminatezza depone
conseguentemente per la mancata insorgenza di un siffatto obbligo.
Le spese del giudizio di merito possono essere integralmente
compensate tra le parti, essendo notorio che nella giurisprudenza di
merito la questione di diritto dell’efficacia della norma della nota

Le spese del giudizio di cassazione, invece, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi quattro motivi di
ricorso, assorbiti gli altri, e, decidendo la causa nel merito, accoglie
l’appello e rigetta la domanda originaria di Mauro Ruggiero. Compensa
le spese dei gradi di merito. Condanna il controricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi €
600,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di Cassazione, addì 8 maggio 2013
L’Estensore

Il Presidente

deliberazione è stata decisa in modi opposti.

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