Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16053 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 10/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10031-2016 proposto da:

P.A.B., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza

Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MANZON;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTESANTO

52 (C/0 ST. LEG. BACCARI), presso lo studio dell’avvocato GIOACCHINO

BIFULCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8957/2015 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA,

depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2021 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– P.A.B. impugnava il preavviso di iscrizione ipotecaria notificatogli il 27/3/2013 deducendone l’invalidità (tra l’altro) per omessa notificazione della prodromica cartella di pagamento;

– la C.T.P. di Napoli respingeva il ricorso, rilevando che la cartella risultava regolarmente notificata in base alle fotocopie delle ricevute di ritorno prodotte dall’agente della riscossione, assistite da efficacia probatoria ex art. 2700 c.c., non contrastata dalla proposizione di querela di falso da parte del ricorrente; in proposito, il giudice di primo grado rilevava che il P. “dichiara l’intenzione di proporre in via incidentale procedimento di querela di falso”, ma a tale proposito aveva fatto seguire soltanto la presentazione di un verbale di ratifica di querela presentato alla Polizia di Stato;

– la C.T.R. della Campania, nella sentenza n. 8957/48/15 del 16/10/2015, osservava che il contribuente appellante avrebbe dovuto proporre una querela di falso “non già in sede penale, ma in sede civile”: ritenuta la validità della notifica della cartella, anche in base alla documentazione fidefacente prodotta da Equitalia Sud, respingeva l’appello del P.;

– avverso tale decisione il P. propone ricorso per cassazione, basato su due motivi, al quale resiste, con controricorso, Equitalia Sud.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Preliminarmente, si osserva che, alla pagina 9 del ricorso, P.A.B. “in questa sede dichiara di voler proporre, ai sensi dell’art. 221 e s.s. c.p.c., in via principale la querela di falso circa la falsa attestazione contenuta sulla busta della raccomandata a/r… che asseritamente si riferisce alla cartella esattoriale”.

In riferimento a tale affermazione si deve richiamare il principio espresso da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 986 del 16/01/2009, Rv. 606134-01, secondo cui “La querela di falso è proponibile in via incidentale nel giudizio di cassazione, dando luogo alla sua sospensione, solo quando riguardi atti dello stesso procedimento di cassazione (il ricorso, il controricorso e l’atto-sentenza) o i documenti di cui è ammesso, nel suddetto procedimento, il deposito ai sensi dell’art. 372 c.p.c., e non anche in riferimento ad atti del procedimento che si è svolto dinanzi al giudice del merito e la cui falsità vuole essere addotta per contestare il vizio di violazione di norme sul procedimento in cui sia incorso il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Ne consegue che, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale ed è nella impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 2, il mezzo per rescindere la sentenza che, poi, possa essere riconosciuta aver pronunciato su prove dichiarate false, laddove la nozione di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata essere affetta, può essere costituita dalla relazione di notificazione di un atto processuale (nella specie, dalla relazione di notificazione di ordinanza pronunciata, ex art. 426 c.p.c., fuori udienza), quando il vizio della sentenza sia un vizio derivante da violazione della norma sul procedimento che di tale atto dispone la notificazione.” (nello stesso senso, più recentemente, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24846 del 06/11/2020, Rv. 659694-01).

2. Col primo motivo – che richiama l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 – il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di legge; omesso esame di questione decisiva per il giudizio; violazione degli artt. 221 e s.s. c.p.c. con riguardo all’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 39-41-42 e 43, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4)”. In particolare, il P. afferma di avere proceduto già in primo grado al disconoscimento della veridicità delle dichiarazioni dell’agente postale notificatore, il che “equivale a proposizione della querela di falso in via incidentale”, suffragando la propria contestazione con deposito di denuncia-querela sporta in sede penale; nell’atto d’appello, poi, la contestazione sulla veridicità della relata di notifica era stata reiterata poichè “ne è stata proposta la querela in sede penale e la riserva formulata alla pubblica udienza… è relativa alla formulazione della domanda di accertamento in sede civile ex art. 221 c.p.c. della querela di falso che è proponibile, tutt’ora, in qualunque stato e grado del processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la verità del documento contestato. A tal riguardo la difesa del Dott. P. intende richiedere ai sensi dell’art. 210 c.p.c…. ordine di esibizione alla Equitalia Sud s.p.a. dell’originale della cartella e della relata di notifica… formulando a riguardo ogni più ampia riserva di carattere istruttorio”.

Con la censura il ricorrente deduce che, a fronte della denunciata falsità ideologica della relata di notifica della cartella, da intendersi quale proposizione di querela di falso, la C.T.R. avrebbe dovuto ordinare l’esibizione dei documenti in originale e procedere a norma dell’art. 222 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39.

Il motivo è, in primis, inammissibile per la sua lacunosità: laddove sia denunciata la violazione dell’obbligo di sospendere il processo tributario, a seguito della proposizione di querela di falso contro le relazioni di notificazione degli atti impositivi impugnati, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo della querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 10272 del 26/04/2017, Rv. 643930-01).

Dalle scarne indicazioni riportate nel ricorso non risulta che l’odierno ricorrente abbia proposto, con l’appello, una querela di falso in via incidentale – che, peraltro, non può ravvisarsi nella mera contestazione della veridicità delle risultanze di un documento, nè nella richiesta di emissione di un ordine per la sua esibizione in originale – ma che abbia semmai avanzato una riserva circa la sua proposizione.

In ogni caso, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 2, comma 3, la querela di falso è sottratta alla giurisdizione tributaria e deve proporsi, necessariamente in via autonoma, al giudice ordinario: perciò, la C.T.R. avrebbe potuto sospendere il giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 39 (per pregiudizialità “esterna”) soltanto se il P. avesse dimostrato di aver proposto la querela di falso.

Ove poi il ricorrente sottintenda che per avanzare la querela di falso sarebbe stato previamente necessario dar seguito alla richiesta di produzione degli originali, si rileva che la falsità dedotta è ideologica (attenendo al contenuto) e non materiale (concernente il profilo estrinseco del documento) e che l’art. 223 c.p.c. denota che il deposito del documento in originale non costituisce presupposto indefettibile per la proposizione della querela ed è, anzi, rimesso alla discrezionalità del giudice (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 32219 del 13/12/2018, Rv. 651950-01).

3. Col secondo motivo – che richiama l’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, – il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione di legge; omesso esame di questione decisiva per il giudizio; violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 4, in relazione all’art. 140 c.p.c. nonchè all’art. 2967 (sic) c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) omessa pronunzia su eccezione decisiva anche con riferimento all’error in procedendo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

Si deduce che la C.T.R. avrebbe omesso di esaminare la difesa del P. riguardante il mancato deposito della copia della cartella, ritenuta necessaria al fine di dimostrare l’avvenuta notifica, considerata regolare dal giudice d’appello pur in assenza di documenti idonei a provare la corrispondenza tra l’atto di riscossione e la relata di notificazione.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni: oltre a cumulare diversi profili ex art. 360 c.p.c. senza possibilità di distinguere quali specifici vizi vengano attribuiti alla pronuncia impugnata (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018, Rv. 651379-01), si omette, nell’esposizione del fatto processuale, di indicare le modalità e il momento in cui la difesa, asseritamente non considerata, sarebbe stata introdotta nel giudizio.

Parimenti inammissibile è la censura nella parte in cui lamenta che la C.T.R. avrebbe omesso di esaminare con attenzione i documenti al fine di verificare la corrispondenza tra la relata e la cartella, posto che l’accertamento in fatto del giudice di merito non può essere sottoposto a nuovo vaglio da parte del giudice di legittimità.

Anche a voler superare i predetti profili di (evidente) inammissibilità, la doglianza relativa alla mancata produzione della cartella ai fini della verifica della regolarità della notifica sarebbe comunque infondata: “In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa” (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 23902 del 11/10/2017, Rv. 646629-01); pertanto, quanto alle modalità con cui si debba fornire la prova, non sussiste un onere, in capo all’agente della riscossione, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, posto che la citata disposizione prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla matrice, la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dell’agente, sicchè l’avvenuta notificazione può essere dimostrata attraverso la produzione della sola relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15784 del 23/06/2017).

4. In conclusione, il ricorso di P.A.B. deve essere respinto. Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

5. Stante il rigetto dell’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere ad Equitalia Sud le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre ad accessori;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

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