Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16053 del 07/07/2010

Cassazione civile sez. trib., 07/07/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 07/07/2010), n.16053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

HOTEL MARCONI DI MARCONI TERESA & LAVINIA snc, rappresentata e

difesa dall’avv. Tricarico Giuseppe e dall’avv. Barbantini Fedeli

Maria Teresa, presso la quale è elettivamente domiciliata in Roma

in viale Giulio Cesare n. 14;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GROTTAMMARE, in persona del Sindaco pro tempore

R.S., rappresentato e difeso dall’avv. Pietrella Giancarlo ed

elettivamente domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte

di cassazione;

– controricorrente –

avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale delle

Marche n. 74/7/05 e n. 75/7/05, depositate il 27 settembre 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16

febbraio 2010 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

Udito l’avv. Giuseppe Tricarico per la ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La snc Hotel Marconi di M.T. e Lavinia snc impugnò le sentenze della Commissione tributaria provinciale: di Ascoli Piceno che avevano rigettato i ricorsi proposti avverso gli avvisi di liquidazione dell’ICI per gli anni 1999 e 2000, notificati il 22 novembre 2002, diretti al recupero della maggiore imposta dovuta a seguito dell’attribuzione della rendita catastale, risalente al 12 giugno del 1998, ad un immobile in (OMISSIS), categoria (OMISSIS). La contribuente lamentava la carenza di motivazione degli atti, deducendo che nei confronti dell’Agenzia del territorio era pendente giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della rendita attribuita, e lamentava che quest’ultima non fosse stata ad essa notificata.

La Commissione tributaria delle Marche rigettava gli appelli, rilevando che l’impugnazione, davanti alla medesima Commissione provinciale delle sentenze gravate, della rendita catastale attribuita nel 1998 era stata respinta, ed avverso la relativa decisione non risultava, allo stato, proposto appello.

Quanto alla doglianza circa la mancata autonoma notificazione della rendita, riteneva che, ai sensi della L. 21 novembre 2000, n. 340, art. 74, comma 3, trattandosi di rendita attribuita o modificata prima del 31 dicembre 1999, l’atto impositivo che recepiva detta rendita costituiva anche atto di notificazione della rendita modificata o attribuita.

In ordine alla motivazione dell’atto, osservava come questo riportava la scheda di liquidazione dell’imposta, recante gli elementi essenziali della visura catastale e dei criteri applicati.

Nei confronti della decisione l’Hotel Marconi snc propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di Grottammare resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società contribuente, denunciando “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, censura le sentenze per aver rigettato l’appello concernente l’avviso di liquidazione sul rilievo che il giudizio, che assumeva essere pregiudiziale, relativo alla rendita catastale era stato definito in senso sfavorevole alla contribuente, e che la “decisione non risultava, allo stato, appellata”, laddove avrebbe “dovuto doverosamente accertarsi della definitività della sentenza relativa alla rendita”, la quale era stata appellata; la controversia relativa era attualmente pendente davanti a questa Corte, a seguito di ricorso depositato l’11 novembre 2005, con il r.g.n. 26770/2005.

Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, in quanto il giudizio introdotto dalla società contribuente nei confronti dell’Agenzia del territorio con l’impugnazione della rendita catastale attribuita all’immobile, secondo il ricorso attualmente pendente davanti a questa Corte, risulta definite, con la sentenza n. 28393 del 28 novembre 2008, con il rigetto del ricorso della contribuente.

Questa Corte ha infatti affermato che “la sospensione del processo presuppone che il rapporto di pregiudizialità tra le due cause di cui si tratta sia non solo concreto, ma anche attuale, nel senso che la causa ritenuta pregiudiziale sia tuttora pendente, non avendo altrimenti il provvedimento alcuna ragion d’essere, e traducendosi anzi in un inutile intralcio all’esercizio della giurisdizione: pertanto, ove una sentenza venga censurata in cassazione per non essere stato il giudizio di merito sospeso in presenza di altra causa pregiudiziale, incombe al ricorrente l’onere di dimostrare che quest’altra causa è tuttora pendente, e che presumibilmente lo sarà anche nel momento in cui il ricorso verrà accolto. In difetto, manca la prova dell’interesse concreto ed attuale che deve sorreggere il ricorso, non potendo nè la Corte di Cassazione nè un eventuale giudice di rinvio disporre la sospensione del giudizio in attesa della definizione di un’altra causa che non risulti più effettivamente in corso” (Cass. n. 16992 del 2007, n. 23720 del 2008). E’ appena il caso di ricordare, d’altra parte, che “presupposto per la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 cod. proc. civ., è la prova che una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali sia effettivamente pendente dinanzi allo stesso o ad altro giudice ed in grado di approdare alla pronuncia ritenuta pregiudiziale. La valutazione circa la sussistenza di tale prova, riservata in via esclusiva al giudice del merito, è sottratta al sindacato della Corte di cassazione, dinanzi alla quale non è, pertanto, consentito alla parte, che si sia sottratta a tale onere, provvedervi depositando la documentazione all’uopo occorrente” (Cass. n. 17445 del 2004).

Con il secondo motivo, denunciando “violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2 bis,in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, si duole che gli avvisi di liquidazione siano stati ritenuti motivati, pur non essendo stati ad essi allegati, ovvero riprodotti nel loro contenuto essenziale, gli atti che modificavano o attribuivano la rendita catastale, essendosi limitato il Comune a riprodurre “i soli dati catastali”.

Il motivo è infondato, in quanto “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, si limita a prevedere, senza peraltro fissare alcun obbligo di allegazione o riproduzione, che gli atti impositivi fondati sulle attribuzioni di rendita adottate entro il 31 dicembre 1999 costituiscono a tutti gli effetti anche notificazione di dette rendite, mentre il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2 bis, comma introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, pur confermando, in via generale, l’obbligo di allegazione dell’atto presupposto sconosciuto, tale obbligo ha ritenuto, però, di dover escludere, quando l’atto impositivo riproduca il contenuto essenziale dell’atto richiamato. Tale disposizione, pur ponendosi in continuità logico-sistematica con i principi di chiarezza e motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria, ne attenua il rigore, esonerando dall’obbligo dell’allegazione in tutti i casi in cui venga riprodotto in motivazione il contenuto essenziale dell’atto richiamato, per tale intendendosi l’indicazione degli elementi da cui trae le mosse la pretesa impositiva” (Cass. n. 8932 del 2005). Questa Corte ha altresì chiarito che “la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 3, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 – come nel caso in esame – e l’atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della L. n. 342 cit. (10 dicembre 2000) – come nella specie -, soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita” (Cass. n. 5373 del 2009).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, ivi compresi Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010

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