Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16052 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 28/07/2020), n.16052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO PIAZZA MALPIGHI, in liquidazione, elettivamente domiciliato

in Roma, p.zza Augusto Imperatore 22, presso lo studio dell’avv.

Guido Pottino che lo rappresenta e difende insieme al Prof. Avv.

Massimo Franzoni e l’Avvocato Alessandro Cinti;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliata in Roma in

via Fabio Massimo 60, nello studio dell’Avvocato Enrico Caroli e

rappresentata e difesa dall’Avvocato Federico Postiglioni;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

P.B., B.F.T.M.R.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1308 del

07/08/2013;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21 giugno 2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale con assorbimento del ricorso incidentale;

Uditi per parte ricorrente principale l’Avvocato Guido Maria Pottino

e per parte controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Federico Postiglioni, che hanno concluso come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello di Bologna ha rigettato il gravame proposto dal Consorzio Piazza Malpighi in Liquidazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 231 del 27 novembre 2005, che aveva accertato e dichiarato la responsabilità del Consorzio per i danni arrecati in data 27 aprile 1991 all’immobile di proprietà della signora B. ed ai beni del signor P., contenuti in un magazzino condotto in locazione, a seguito della tracimazione dell’acqua da un vicino immobile ove la società Edilcoop, nella sua qualità di consorziata al Consorzio Piazza Malpighi (d’ora in poi solo Consorzio), stava eseguendo dei lavori di ristrutturazione.

2. Con l’appello della pronuncia di primo grado, il Consorzio chiedeva l’affermazione dell’esclusiva responsabilità di Edilcoop per i danni derivanti dai lavori e la condanna della Compagnia Assicuratrice Unipol al risarcimento degli stessi.

3. La Corte d’appello di Bologna, pur ritendo non contestabile la circostanza che Edilcoop stesse materialmente eseguendo i lavori, confermava la condanna del Consorzio ai sensi dell’art. 2615 c.c., comma 1, cioè reputando che il contratto sottoscritto fra Perla s.r.l. ed il Consorzio determinasse assunzione di obbligazioni esclusivamente in nome e per conto della Consorzio.

4. La Corte bolognese escludeva poi la possibilità di una responsabilità solidale fra il Consorzio ed Edilcoop perchè tale domanda non era stata avanzata dal Consorzio appellante.

5. La cassazione della pronuncia d’appello è chiesta dal Consorzio sulla base di due motivi, cui resiste Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. (quale incorporante Unipol Assicurazioni s.p.a.) con controricorso proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, illustrato pure da memoria ex art. 380 bis c.p.c.. Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati.

6. Con ordinanza interlocutoria del 12316/2019 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, in ordine alla questione dei rapporti fra il consorzio ed i singoli consorziati nella responsabilità verso terzi ai sensi dell’art. 2615 c.c..

7. In vista di detta udienza entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione dell’art. 115 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale omesso di considerare il contratto di appalto intervenuto fra la società Perla ed il Consorzio e per non avere valorizzato la circostanza che Edilcoop non aveva contestato di essere la sola impresa operante al momento del verificarsi del sinistro per il cui risarcimento era stato originariamente convenuto il Consorzio.

9. Con il secondo motivo del ricorso principale, il Consorzio denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione ed errata applicazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di applicare al caso di specie l’art. 2615 c.c., comma 2 e sulla base di esso escludere la responsabilità del Consorzio.

10. I due motivi, attinenti alla stessa questione concernente la posizione del Consorzio rispetto alla domanda di risarcimento danni proposta da terzi in conseguenza del danno causato dal consorziato, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati per quanto di ragione.

11. La norma di riferimento è l’art. 2615 c.c., che, per le obbligazioni assunte dal consorzio in nome proprio, distingue, al comma 1, la fattispecie della responsabilità esclusiva del consorzio e, al comma 2, quella solidale che opera allorquando le obbligazioni assunte in proprio nome dal consorzio realizzino l’interesse dei singoli consorziati. In questa seconda ipotesi ne rispondono i singoli consorziati ed il fondo consortile.

12. Ebbene, ritiene il Collegio che erroneamente la Corte territoriale ha ricondotto la fattispecie concreta all’art. 2615 c.c., comma 1, dovendosi, al contrario, applicare il comma 2 dell’articolo in esame.

13. Tradizionale criterio distintivo è, infatti, quello rappresentato dalla finalità delle obbligazioni assunte in entrambi i casi dal consorzio in proprio: ove esse attengano al funzionamento del consorzio (p. es. spese di gestione, personale, ecc.) ovvero all’attuazione dello scopo consortile, verrà in considerazione la responsabilità patrimoniale esclusiva del consorzio; ove, invece, sia ravvisabile un interesse individuale distinto dalla collettività degli stessi, allora opererà la sopra indicata responsabilità solidale (cfr. Cass. 3664/2006; 12/2019).

14. Orbene, nel caso di specie, il contratto di appalto stipulato dal Consorzio con la società Perla, in forza del quale Edilcoop stava eseguendo la ristrutturazione immobiliare nell’ambito della quale si è verificato il sinistro, realizzava l’interesse del singolo consorziato, come anche enunciato dall’art. 4 dell’atto costitutivo del Consorzio.

15. Così inquadrata la fattispecie, occorre avere riguardo al principio affermato da questa Corte secondo cui il consorzio può essere considerato responsabile verso terzi anche per fatti illeciti compiuti dalla consorziata (cfr. Cass. 10956/1996).

16. In particolare si è precisato che al consorzio si debbano imputare, in forza dell’art. 2615 c.c., comma 2, direttamente non solo le obbligazioni nascenti dal contratto, ma anche quelle che discendono da una condotta illecita materialmente posta in essere da un’impresa consorziata (cfr. Cass. 18235/2008).

17. L’art. 2615 c.c., comma 2, individua un autonomo criterio normativo di attribuzione della responsabilità verso terzi in caso di consorzio con attività esterna compiuta nell’interesse dei consorziati.

18. Ciò posto, il ricorso principale va accolto nei limiti sin qui considerati e, pertanto, la domanda di chiamata in causa di Edilcoop da parte del Consorzio va riesaminata con riguardo alla fattispecie astratta correttamente applicabile al caso di specie ed ai fatti costitutivi dedotti a sostegno della stessa.

19. A questo proposito viene in considerazione la qualificazione della chiamata in giudizio operata dal Consorzio nei confronti di Edilcoop che, per quanto si evince dalla stessa sentenza impugnata, si fonda sull’allegazione dell’art. 2615 c.c., comma 2 e, quindi, sulla corresponsabilità della consorziata, seppure la conclusione formale sia nel senso di accertare l’esclusione della responsabilità del Consorzio.

20. Tale esclusione, però, può operare solo nei rapporti interni al consorzio ma non nei confronti dei terzi, sicchè la chiamata in causa operata ai sensi dell’art. 2615 c.c., comma 2, dal Consorzio va interpretata come contenente anche quella di accertamento della responsabilità solidale fra consorzio e società consorziata, per la quale, secondo consolidata giurisprudenza, non occorre l’estensione della domanda da parte dell’attore (cfr. Cass. 5057/2010; 5400/2013; 23213/2015).

21. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia la violazione del giudicato formatosi in merito all’estraneità al sinistro di Edilcoop per avere il Consorzio gravato la sentenza di prime cure solo in relazione al rigetto della domanda con cui aveva chiesto dichiararsi che non era responsabile del sinistro.

22. Il ricorso è infondato perchè come emerge dalla sentenza impugnata (cfr. pag. 3 e 4) con il gravame il Consorzio ha contestato l’erronea applicazione alla fattispecie concreta dell’art. 2615 c.c., comma 1, richiamando la responsabilità solidale prevista dall’art. 2615 c.c. e perciò, al di là della formale conclusione dell’atto di citazione in appello, l’oggetto dell’impugnazione comprendeva anche la dedotta solidarietà fra consorzio e società consorziata, sicchè deve escludersi la formazione di un giudicato in merito all’estraneità di Edilcoop.

23. In definitiva, va accolto il ricorso principale per quanto di ragione; va rigettato il ricorso incidentale.

24. La sentenza impugnata va cassata con rinvio in relazione alle censure accolte. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

25. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale per quanto di ragione; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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