Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16052 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.27/06/2017),  n. 16052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO MAURO – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12721-2016 proposto da:

G.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEON

PANCALDO 26, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LOJACONO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIETTA VILLELLA giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

I.G.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il

17/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 17 marzo 2016 il Tribunale di Vibo Valentia dichiarava inammissibile in quanto tardiva l’opposizione proposta da G.V. D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170 avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal medesimo Tribunale in favore dell’opponente quale CTU nominato nel procedimento civile n. 139/2008 RGAC.

Rilevava l’ordinanza che a norma dell’art. 170 citato D.P.R., l’opposizione poteva essere proposta entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione del decreto impugnato, e ciò sulla scorta di una complessiva ricostruzione della disciplina, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, non potendosi infatti reputare che il silenzio serbato sul punto dal legislatore nel dettare la norma di cui all’art. 15 potesse implicare che l’opposizione fosse ormai svincolata da qualsiasi termine di decadenza.

Al fine di stabilire quindi quale fosse tale termine, secondo il Tribunale occorreva reputare tuttora vigente il già previsto termine di trenta giorni.

Nel caso di specie, l’opponente aveva avuto conoscenza del provvedimento in data 27 giugno 2013, avendo preso visione del provvedimento emesso, sicchè l’opposizione proposta in data 26 luglio 2013 era da reputarsi tardiva e come tale inammissibile.

Quanto all’opposizione incidentale dello I., rilevava che questi si era a sua volta tardivamente costituito ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., applicabile alla fattispecie in esame, con la conseguenza che l’opposizione incidentale era tardiva e come tale inammissibile.

Avverso tale provvedimento propone ricorso G.V. sulla base di un motivo, mentre l’intimato non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è fondato.

Lamenta il ricorrente che erroneamente sia stato applicato all’opposizione de qua il termine di venti giorni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 senza tenere conto del fatto che a seguito della novella di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, è stata soppressa la previsione relativa al termine di venti giorni per l’opposizione, dovendo quindi ritenersi che il procedimento di opposizione in esame sia sottratto alla previsione di un termine decadenziale per la sua introduzione.

A tal fine deve richiamarsi quanto di recente statuito dalla Corte Costituzionale nella decisione n. 106 del 12 maggio 2016, con la quale è stata ritenuta infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, nella parte in cui sopprime il termine di venti giorni dall’avvenuta comunicazione, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 170 per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, in relazione alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 54, commi 1 e 4, in riferimento all’art. 76 Cost.

Per l’effetto il giudice delle leggi ha poi precisato che l’attrazione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario comporta che il termine per la relativa proposizione sia quello di trenta giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (in senso conforme da ultimo Corte Cost. n. 234/2016).

Quindi, avendo la decisione gravata fatto ricorso, ai fini della valutazione della tempestività di un termine non più suscettibile di applicazione, e che viceversa il ricorso in opposizione proposto dal ricorrente sarebbe risultato tempestivo, alla luce delle indicazioni offerte dalla Consulta (risulta infatti proposto nei trenta giorni dalla sua comunicazione o meglio dalla presa di conoscenza del ricorrente, in mancanza di una previa comunicazione da parte della cancelleria), l’ordinanza impugnata deve essere cassata con rinvio per l’esame del merito al Tribunale di Vibo Valentia, in diversa composizione, nonchè per le statuizioni in merito alle spese del presente giudizio.

A tal fine va poi precisato che in sede di rinvio sarà cura del ricorrente provvedere all’evocazione in giudizio anche delle eventuali controparti dello I. nel giudizio di merito in relazione al quale è stato emanato il decreto opposto, trattandosi di soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione, e che non risultano avere preso parte al procedimento culminato con l’ordinanza impugnata in questa sede.

PQM

 

Accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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