Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16052 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16052 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 12294-2012 proposto da:
SOCIETA’ MOCAM SRL (di seguito per brevità Mocam) in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA MONTEFALCO 61, presso lo studio dell’avvocato
COLACURTO ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato
BETTINI PAOLO, giusta procura ad litem a margine del ricorso per
regolamento di competenza;
– ricorrente contro

SOCIETA’ INFRASTRUTTURE STRADALI SCARL;
– intimata –

avverso la sentenza n. 26/2012 del TRIBUNALE di BRESCIA Sezione Distaccata di BRENO, depositata il 02/05/2012;

Data pubblicazione: 26/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO

APICE.

Ric. 2012 n. 12294 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

12294/2012

Ritenuto guanto segue:

La società MO.CA.M. srl ha proposto ricorso per regolamento
di competenza avverso la sentenza del 2.5.2012, con la quale

stessa attuale ricorrente ed Infrastrutture Stradali società
cooperativa a rl – il tribunale di Brescia sezione
distaccata di Breno ha accolto l’opposizione proposta da
Infrastrutture Stradali scarl dichiarando l’incompetenza del
tribunale adito, ” competente essendo alternativamente, il
tribunale di Roma o il tribunale di Siena, Sezione distaccata
di Poggibonsi”, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La ricorrente denuncia l’erroneità del provvedimento, per non
avere il giudice del merito rilevato l’incompletezza della
eccezione per territorio, proposta con esclusivo riferimento
al criterio di collegamento di cui all’art. 1182, terzo comma
c.c..
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai
sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha
depositato le sue conclusioni scritte, che sono state
notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
L’intimata non ha svolto attività difensiva.
La ricorrente ha presentato memoria.
Considerato guanto segue:

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– nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fra la

12294/2012

Sono principii consolidati nella giurisprudenza della Corte
di legittimità i seguenti.
In sede di regolamento di competenza avverso sentenza
dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito,

con

– come nella specie -, la Corte di cassazione, alla quale
appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del
giudice adito, anche se per ragioni diverse da quelle
proposte, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del
disposto dell’art. 38, comma 3, c.p.c. con riguardo alla
rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza,
che non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il
quale si sia limitato a contestare la declinatoria di
competenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei
criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass.
ord. 7.5.2010 n. 11192; Cass. ord. 24.4.2009 n. 9783).
Inoltre, in tema di competenza territoriale con riferimento
alle cause relative a diritti di obbligazione – come nella
specie – , la disciplina di cui all’art. 38, primo comma,
c.p.c., come sostituito dall’art. 45 della legge 18 giugno
2009, n. 69 – la quale, con riguardo a detta specie di
competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del
testo previgente dell’art. 38, sia in punto di necessaria
formulazione dell’eccezione ” a pena di decadenza” nella
comparsa

di

risposta,

sia

quanto

alla

completezza

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riferimento ai criteri di competenza territoriale derogabile

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dell’eccezione – comporta che il convenuto sia tenuto ad
eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con
riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli
artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo,

convenuti), indicando specificamente in relazione ai criteri
medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza
che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque
inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio
profili di incompetenza non proposti, restando la competenza
del giudice adito radicata in base al profilo non (o non
efficacemente) contestato.
Vertendosi in tema di eccezione in senso stretto, l’attività
di formulazione dell’eccezione richiede un’attività
argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili
(Cass. ord. 4.8.2011 n. 17020).
Da ultimo, la formulazione dell’eccezione d’incompetenza
territoriale derogabile, ai fini della sua ammissibilità,
deve essere svolta, con l’indicazione di tutti i fori
concorrenti, ovvero per le persone fisiche, con riferimento,
oltre ai fori speciali ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche a
quelli generali, stabiliti nell’art. 18 c.p.c. e, per le
persone giuridiche, con riferimento ai criteri di
collegamento indicati nell’art. 19, primo comma, c.p.c..

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ai sensi dell’art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i

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L’incompletezza

della

formulazione

dell’eccezione

è

controllabile anche d’ufficio dalla Corte di cassazione in
sede di regolamento di competenza (Cass. ord. 7.3.2013 n.
5725; Cass. ord. 16.6.2011 n. 13202).

incompetenza avanzata dalla convenuta è stata tempestivamente
proposta sotto due profili: l) con riferimento al luogo in
cui l’obbligazione deve adempiersi, essendo non determinata,
né agevolmente determinabile nel suo ammontare, questa non
deve adempiersi al domicilio del creditore, ai sensi
dell’art. 1182, terzo comma, c.c., con la conseguente
competenza del tribunale di Roma, luogo in cui la debitrice
ha sede; 2) sul presupposto che l’azione dannosa si sia
consumata nel territorio di Poggibonsi, in base al criterio
del

locus commissi delicti,

competente territorialmente, in

via alternativa, è il tribunale di Siena – sezione distaccata
di Poggibonsi.
Il giudice del merito, nell’accogliere l’eccezione, ha,
inammissibilmente, d’ufficio, ricercato un ulteriore
criterio, quello del forum destinatae solutionis,

che, al di

là della sua correttezza, non era stato eccepito.
L’eccezione proposta è incompleta anche sotto altro profilo.
Infatti, in caso di eccezione di incompetenza territoriale
sollevata da persona giuridica – come nella specie -, la
mancata contestazione, nella comparsa di risposta, della

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Nel caso in esame, come emerge dagli atti, l’eccezione di

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sussistenza del criterio di collegamento indicato nell’art.
19, primo comma, ultima parte, c.p.c. cioè
dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adìto
dall’attore, di un suo stabilimento e di un suo
autorizzato a

stare

in giudizio con

riferimento all’oggetto della domanda comporta
l’incompletezza dell’eccezione, onde la stessa deve ritenersi
come non proposta, con il conseguente radicamento della
competenza del giudice adìto (fra le varie Cass. ord.
7.3.2013 n. 5725; Cass. ord. 16.6.2010 n. 15628; Cass. ord.
29.8.2008 n. 21899).
Va, quindi, ribadito il seguente principio di diritto:
La formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale
derogabile, ai fini della sua ammissibilità, deve essere
svolta con l’indicazione di tutti i fori concorrenti, ovvero,
per le persone fisiche, con riferimento, oltre ai fori
speciali ai sensi dell’art. 20 c.p.c., anche a quelli
generali stabiliti nell’art. 18 c.p.c. e, per le persone
giuridiche, con riferimento ai criteri di collegamento
indicati nell’art. 19, primo comma, c.p.c..
L’incompletezza della formulazione dell’eccezione è – come
già detto – controllabile, anche d’ufficio, dalla Corte di
cassazione in sede di regolamento.

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rappresentante

12294/2012

Ne deriva che il tribunale avrebbe dovuto accertare
l’incompletezza dell’eccezione proposta e, senza supplire
d’ufficio alle sue lacune, dichiararla inammissibile.
Conclusivamente, è dichiarata la competenza del tribunale di

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sono poste a carico dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del tribunale di Brescia sezione distaccata di Breno. Condanna l’intimata al pagamento
delle spese che liquida in complessivi e 2.800,00, di cui e
2.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte di
suprema di cassazione.

Brescia – sezione distaccata di Breno.

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