Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16052 del 09/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/06/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 09/06/2021), n.16052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20888-2017 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 45,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO FIORENTINI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RICCARDO FERRARI;

– ricorrente –

contro

COMUNE BOSCHI SANT’ANNA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE FERRERO DI CAMBIANO 82, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO AVAGLIANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MARCO BANDIERA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 176/2017 della COMM.TRIB.REG.VENETO SEZ.DIST.

di VERONA, depositata il 03/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. in relazione ad un complesso di fabbricati rurali “alcuni dei quali censiti nel catasto fabbricati ed altri censiti nel catasto dei terreni”, per i quali B.E. aveva presentato dichiarazione ICI e pagato il tributo dell’anno 2007, il Comune di Boschi Sant’ Anna emetteva avviso di pagamento di maggior ICI e sanzioni sul presupposto che, trattandosi di fabbricati diruti (“ruderi”), la dichiarazione ed il pagamento avrebbero dovuto essere fatti in riferimento all’area fabbricabile di sedime e al relativo valore. L’avviso veniva impugnato dal contribuente. Il ricorso veniva accolto solo in riferimento al valore da attribuirsi all’area (che la CTP riduceva rispetto alla stima dell’ufficio) e all’entità delle sanzioni (che CTP riduceva in forza del principio della continuazione). La decisione di primo grado era confermata con la sentenza in epigrafe. Avverso questa sentenza il contribuente ricorreva per cassazione. Il Comune di Boschi Sant’Anna resisteva con controricorso;

2. il 15 febbraio 2021, il contribuente depositava atto in cui le parti davano conto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione a spese compensate.

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio di legittimità a spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA