Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16052 del 07/07/2010
Cassazione civile sez. trib., 07/07/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 07/07/2010), n.16052
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – est. Presidente –
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –
Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CASTELLALTO, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637 presso lo studio
dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
C.I.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA
AGOSTINO DEPRETIS 86 presso lo studio dell’avvocato ADONNINO PIETRO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 67/2005 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,
depositata il 20/04/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
16/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato ADONNINO PIETRO, che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo
di ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
C.I.G. ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Castellalo in relazione all’omessa dichiarazione ai fini ICI di un’area edificabile e all’omesso versamento della relativa imposta per gli anni dal 1997 ai 2001. Il ricorso è stato respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale adita con sentenza del 19 febbraio 2004, avverso la quale la contribuente ha proposto una prima volta appello in data 14 ottobre 2004 ed una seconda con ricorso del 14 marzo 2005.
Il primo appello è stato dichiarato inammissibile dal giudice di secondo grado con sentenza del 7 settembre 2005.
La C.T.R. ha accolto la seconda impugnazione del contribuente con la sentenza oggi impugnata, rigettando l’eccezione di improcedibilità dell’appello proposta dal Comune.
Avverso questa sentenza il Comune di Castellalto propone ricorso per Cassazione con tre motivi. La parte intimata resiste con controricorso e memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, mediante la denuncia di violazione dell’art. 39 cod. proc. civ. e del D.Lgs. n. 546 del 1992 e difetto di motivazione, il Comune ricorrente ripropone l’eccezione di inammissibilità dell’appello promosso nel processo posteriormente iscritto, oggetto della decisione impugnata,ritenendo preclusa la reiterazione della controversia già in corso. Inoltre, la C.T.R. non ha indicato le ragioni poste a base del rigetto dell’eccezione della parte.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, chiedendosi a questa Corte di stabilire se l’omissione della denuncia ICI costituisce violazione di tale norma di legge, e se “il non aver ritenuto imponibile un’area inclusa in PRG con previsione di sua edificabilità configura violazione del principio normativo di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, che tutti i beni immobili debbano essere oggetto di imposizione ICI, escluse le sole esenzioni di cui all’art. 7”.
Con il terzo motivo si denuncia, oltre ad un difetto di motivazione, in relazione al rapporto tra la destinazione del suolo e la affermata esenzione dalla imposta, una violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 2, per la esclusione dell’assoggettamento ad imposta ICI di un’area avente destinazione “a carattere pubblico”, ma con la previsione di un intervento diretto del privato.
Il primo motivo di ricorso deve essere accolto, in base al principio secondo cui il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 60, riproducendo la formulazione letterale dell’art. 358 cod. proc. civ., rende applicabile nel processo tributario il principio in virtù del quale la consumazione dell’impugnazione, che ne preclude la riproposizione anche nell’ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine stabilito dalla legge, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d’inammissibilità, con la conseguenza che, fino a quando siffatta declaratoria non sia intervenuta, può essere proposto un nuovo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè la seconda impugnazione risulti tempestiva, in rapporto al termine breve decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo appello, che equivale alla conoscenza legale della sentenza da parte dell’impugnante (Cass. 22 maggio 2006 n. 11994).
Nella specie, tale termine breve, decorrente dalla data di proposizione del primo appello, risulta decorso alla data della proposizione della seconda impugnazione.
La sentenza impugnata va dunque cassata, restando assorbiti gli altri motivi di ricorso. La causa, non essendo necessari accertamenti di fatto, deve essere decisa nel merito con la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla contribuente.
In relazione alla particolare fattispecie processuale si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile l’appello proposto dalla contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2010