Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16051 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 26/09/2019, dep. 28/07/2020), n.16051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20377/2015 proposto da:

MINIGIOC EUROSOUVENIR DI A C. & C SNC, elettivamente

domiciliata in Padova, Viale Della Navigazione Interna 51, presso lo

studio dell’avvocato Riccardo Rocca, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.L.S. SRL, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Giulianello, 26, presso lo studio dell’avvocato Giorgia Minozzi,

rappresentata e difesa dagli avvocati Jacopo Tognon, Sergio Tognon;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1438/2014 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 16/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/09/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo

motivo, assorbiti i restanti motivi del ricorso;

udito l’Avvocato Jacopo Tognon per la controricorrente che ha

concluso come in atti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dall’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla società D.L.S. Srl nei confronti della odierna ricorrente ed allora opponente, società Minigioc Eurosouvenir di A. C.i & C. (d’ora in poi solo Minigioc) per il pagamento del saldo di fornitura di lampade fatturata il 30 ottobre 2000, ricevuta dalla società opponente il 4 ottobre 2000 per essere successivamente consegnata al cliente finale in (OMISSIS) che l’indomani dell’arrivo comunicava l’avvenuto sequestro della merce per violazione della normativa comunitaria di sicurezza dell’impianto elettrico.

2. In ragione di ciò, oltre alla revoca del decreto ingiuntivo, l’opponente chiedeva il risarcimento del danno e la restituzione di quanto versato per effetto della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

3. Il Tribunale di Padova rigettava l’opposizione.

4. L’opponente proponeva gravame alla Corte d’appello di Venezia che con la pronuncia qui impugnata confermava la sentenza gravata con condanna dell’appellante alle spese di lite.

4.1. Argomentava la corte veneziana che non ricorreva la fattispecie prospettata della vendita di aliud pro alio.

4.2. Inoltre, i vizi delle lampade erano evidenti e tardivamente denunciati, non potendosi ritenere idonea la comunicazione del dicembre 2000.

5. Con ricorso tempestivamente notificato il 30 luglio 2015 la società Minigioc ha chiesto la cassazione della sentenza d’appello sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la società D.L.S. s.r.l..

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 1453 e 1495 c.c., nonchè dell’art. 115 c.p.c., per avere la corte territoriale escluso che si tratti di ipotesi di vendita di aliud pro alio.

7. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. e art. 115 c.p.c., per avere la corte d’appello considerato palesi i vizi della merce fornita.

8. Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la corte d’appello escluso la sussistenza di una valida denuncia dei vizi.

9. I tre motivi, attinenti alla natura dei vizi denunciati, possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondati.

10. Costituisce principio consolidato che in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.), e la mancanza di qualità promesse o essenziali (art. 1497 c.c.) pur presupponendo l’appartenenza della cosa al genere pattuito, si differenziano in quanto il primo riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa, mentre la seconda è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell’ambito di un medesimo genere, sull’appartenenza ad una specie piuttosto che a un’altra; entrambe le ipotesi differiscono dalla consegna di “aliud pro alio” che si ha quando la cosa venduta appartenga ad un genere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolvere alla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (cfr. Cass. 6596/2016; 28419/2013).

11. Ciò posto, nel caso di specie il bene venduto è stato qualificato dalla corte territoriale come lampada ornamentale ed il vizio asseritamente denunciato nel dicembre 2000, dopo l’incidente accaduto in (OMISSIS) ed in cui erano rimasti coinvolti alcuni esemplari degli articoli per cui è causa, è stato ritenuto tale da non trasformare la qualità essenziale del prodotto.

12. Tale conclusione non risulta inficiata dalla mancanza della marcatura CE che renderebbe totalmente incommercializzabile il prodotto e fonderebbe la ravvisabilità dell’aliud pro alio in relazione all’impianto elettrico montato sulle lampade perchè, come osservato dalla corte territoriale richiamando sul punto la ctu (cfr. pag. 8 della sentenza), prima ancora della mancanza della necessaria certificazione Europea le lampade-pavone avevano un cavo di alimentazione elettrica non fissato nell’ingresso al corpo del soprammobile ed erano prive di circuito di alimentazione a doppio isolamento e di condutture a terra, presentandosi così palesemente inidonee all’uso cui erano destinate.

13. Tuttavia, tale condizione non assurge alla fattispecie di aliud pro alio, poichè non riguarda la consegna di una cosa di genere diverso da quella ordinata dall’acquirente ma configura quella della mancanza delle qualità essenziali che avrebbero dovuto essere oggetto comunque di tempestiva denuncia ai sensi degli artt. 1495 e 1497 c.c..

14. A questo riguardo appare pure infondata la censura circa la natura palese dei vizi, dal momento che la stessa ricorrente riconosce di avere proceduto all’imballaggio della merce (pag. 16 del ricorso) sicchè erano conoscibili le condizioni sopra descritte relative alla cavo di alimentazione non fissato nell’ingresso al corpo del soprammobile ed erano prive di circuito di alimentazione a doppio isolamento e di condutture a terra.

15. Infine, appare infondata la censura relativa alla segnalazione con cui Minigioc informava nel mese di dicembre 2000 il fornitore del sinistro in cui erano rimasti coinvolti alcuni degli articoli venduti.

16. Costituisce principio consolidato che la denuncia dei vizi della cosa venduta, ai sensi degli artt. 1492 e 1495 c.c., non richiede un’esposizione dettagliata, in quanto la finalità di avvisare il venditore sulle intenzioni del compratore e di consentirgli la tempestiva verifica della doglianza può essere assolta anche da una denuncia generica, purchè essa renda il venditore edotto che il compratore ha riscontrato, sebbene in modo non ancora esauriente e completo, vizi che rendono la cosa inidonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (Cass. 25027/2015).

17. Ciò posto, la corte territoriale non ha violato il suddetto principio di diritto ma ne ha fatto una valutazione in fatto che non appare censurabile in cassazione.

18. L’esito sfavorevole di tutti i motivi giustifica il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 3200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, a seguito di Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile del 26 settembre 2019 e di riconvocazione, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA