Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16051 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 10/03/2017, dep.27/06/2017),  n. 16051

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27672/2015 proposto da:

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI UDINE, in persona

del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

P.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 547/2015 del TRIBUNALE di UDINE, depositata il

13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Udine, con sentenza depositata il 13 aprile 2015, ha rigettato l’appello proposto dalla Prefettura UTG di Udine, avverso la sentenza del Giudice di pace di Udine n. 808 del 2013, e nei confronti di P.D., ed ha confermato, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento di sospensione della patente di guida disposto ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 2, e art. 223 C.d.S., comma 1.

2. Per la cassazione della sentenza la Prefettura di Udine, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso affidato ad un motivo. L’intimato non ha svolto difese.

3. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso e il Collegio condivide la proposta.

4. Con l’unico motivo la Prefettura di Udine denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 9, e dell’art. 223 C.d.S., comma 1, L. n. 689 del 1981, art. 9, assumendo che la sospensione della patente di guida disposta nel caso di specie era misura provvisoria con finalità cautelari, e non sanzione accessoria.

5. Il motivo è fondato.

5.1. La sospensione della patente di guida al sig. P. è stata disposta in via provvisoria, ai sensi dell’art. 223, comma 1, dopo che allo stesso era stato contestata la violazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), essendogli stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,12 g/l alla prima rilevazione e di 1,27 g/l alla seconda rilevazione.

Premesso che la legittimità di tale provvedimento deve essere valutata con riferimento alla situazione normativa vigente al momento della commissione del fatto (19 gennaio 2013), si osserva: a) l’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b), nella specie contestato, configura una ipotesi di reato punito con l’ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, e prevede inoltre che, “all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno”; b) l’art. 223 C.d.S., comma 1, nella formulazione già vigente al momento del fatto, stabilisce che “nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida”, al momento dell’accertamento della violazione la patente è immediatamente ritirata e trasmessa al prefetto, il quale “dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni”.

5.2. La disciplina richiamata prevede quindi, “per le ipotesi di reato”, la sospensione provvisoria della validità della patente, disposta dal prefetto con il limite massimo di due anni, con finalità di tutela immediata dell’incolumità dei cittadini e dell’ordine pubblico, per impedire che il conducente del veicolo continui nell’esercizio di un’attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (Corte cost., ordinanza n. 266 del 2011; ordinanza n. 344 del 2004; da ultimo, Cass., 15/12/2016, n. 25870). Si tratta di misura che anticipa la sanzione accessoria irrogabile all’esito all’accertamento del reato in sede giudiziale.

5.3. Autonoma fattispecie di sospensione cautelare della validità della patente è quella prevista dall’art. 186, comma 9, che il prefetto adotta “fino all’esito della visita medica”, e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta al controllo (ex plurimis, Cass. del 26/05/2010, n. 12898; Cass. 19/10/2014, n. 21774).

La ratio di tale misura, che peraltro neppure viene in rilievo nel caso di specie nel quale il tasso alcolemico riscontrato è inferiore alla soglia di 1,5 g/l, è evidentemente diversa e risiede nell’esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l’idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente.

6. La decisione impugnata è dunque erronea e deve essere cassata con rinvio, per un nuovo esame dell’appello, alla luce dei principi richiamati. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Udine, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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