Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16051 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16051 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ha pronunciato la seguente

Ok

ORDINANZA
sul ricorso 2721-2012 proposto da:
POIATTI SPA 00291930816 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE
2, presso lo studio dell’avvocato PALMERI PAOLO, rappresentata e
difesa dall’avvocato ANGELO CACCIATORE, giusta procura a
margine dell’atto di citazione;
– ricorrente contro
GRANAI SICILIANI SRL 01822320857 in persona
dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA RUBICONE,42, presso lo studio
dell’avvocato ROTILI CARLO ALFREDO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PELAGALLI TOMMASO, giusta
procura in calce alla memoria difensiva;

Data pubblicazione: 26/06/2013

- resistente –

avverso l’ordinanza R.G. 99/2011 del TRIBUNALE di
CALTANISSETTA, depositata il 19/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

avv. Tommaso Pelagalli).
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. UMBERTO
APICE.

Ric. 2012 n. 02721 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

per la resistente é solo presente l’Avvocato Carlo A. Rotili (per delega

2721/2012

Ritenuto guanto segue:

La Poiatti spa ha proposto istanza di regolamento di
competenza avverso l’ordinanza del 19.12.2011, comunicata il

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento
di fornitura di grano, pendente fa la stessa Poiatti spa e
Granai Siciliani srl – ha ammesso i mezzi istruttori,
rinviando la causa per la loro assunzione e, quindi, per la
precisazione delle conclusioni, a due diverse udienze in
successione temporale.
La ricorrente contesta

sul presupposto dell’implicito

rigetto, da parte del giudice di merito, delle eccezioni di
arbitrato ed incompetenza formulate dalla stessa ricorrente il provvedimento in questa sede impugnato, sostenendone
l’erroneità, per non avere esaminato, accogliendole, le
eccezioni in questione, finalizzate alla declaratoria di
incompetenza del giudice adito.
Resiste con memoria difensiva Granai Siciliani srl.
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai
sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha
depositato le sue conclusioni scritte, che sono state
notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente
al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

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27.12.2011, con la quale il tribunale di Caltanissetta – nel

2721/2012

Considerato guanto segue:

Il regolamento di competenza proposto è inammissibile.
Come hanno rilevato le S.U. di questa Corte con sentenza del
14.7.2005 n. 14693, il giudice che intende pronunziare

sensi dell’art. 187 c.p.c., n. 3, è tenuto ad invitare le
parti a precisare le conclusioni anche di merito (Cass. ord.
9.5.2006 n. 10593).
Conseguentemente, in mancanza della precisazione delle
conclusioni come è avvenuto nel caso di specie all’ordinanza emessa non può attribuirsi alcuna efficacia
preclusiva di statuizione sulla competenza.
Né la conclusione di inammissibilità muta nel testo novellato
dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, che in esso ha sostituito
la parola “sentenza” con quella “ordinanza”, così adeguando
la norma alla nuova previsione dell’art. 279 c.p.c., comma 1,
come novellato dall’art. 46 della citata legge con la
previsione che la decisione soltanto sulla competenza, che
non definisca il giudizio, debba rivestire la forma
dell’ordinanza.
In proposito, si deve rilevare che il cambiamento della forma
della decisione sulla competenza espresso da tali modifiche
normative non ha inciso in alcun modo sul procedimento che in
senso dinamico può portare alla decisione.

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separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza, ai

2721/2012

Esso presuppone sempre la rimessione in decisione della causa
ai sensi dell’art. 189 c.p.c. e art. 275 c.p.c. (ed ai sensi
dello stesso art. 189 c.p.c. in relazione all’art. 281

quinquies

per il procedimento di decisione del giudice

Occorre, dunque, perché si possa giungere alla decisione, che
la causa venga rinviata per la precisazione delle conclusioni
o che si faccia luogo all’invito a precisarle.
E rimasta, d’altro canto, immutata la norma dell’art. 187
c.p.c., e particolarmente il terzo comma di essa, che postula
pur sempre che la rimessione in decisione della causa sulla
questione di competenza debba seguire quel procedimento,
potendo altrimenti il giudice, pur interloquendo su di essa e
facendolo con l’esternazione di un convincimento espresso o
implicito nel senso che la questione possa non essere
fondata, disporre in via ordinatoria che essa sia decisa
unitamente al merito, salvo poi ricredersi nell’effettiva
sede decisoria.
Ne deriva che, anche nel regime della L. n. 69 del 2009,
conserva piena validità – nonostante il cambiamento della
forma del provvedimento decisionale – il mutamento di rotta
della giurisprudenza della Corte, che ha segnato l’abbandono
dell’orientamento che, un tempo, era incline a ravvisare
decisioni sulla competenza del giudice di merito in
provvedimenti in realtà privi del carattere formale della

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monocratico).

2721/2012

sentenza, perché non conseguenti allo svolgimento della fase
di decisione formale, con il previo invito a precisare le
conclusioni, e consistenti esclusivamente nella
manifestazione del potere del giudice di delibare la

processo.
Tale mutamento ha trovato espressione in Cass. sez. un.
(ord.) 12.5.2008, n. 11657, la quale, dando ampio conto della
pregressa situazione giurisprudenziale e riprendendo un
analogo arresto di una precedente decisione, riguardo alla
giurisdizione (Cass. sez. un. 13.78.2005, n. 14693), ha così
statuito:

” Nelle cause attribuite alla competenza del

tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che
assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione,
quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla
competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis
cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le
conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase
istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che
una qualunque decisione assunta in tema di competenza
implichi per il giudice l’esaurimento della potestas
iudicandi sul punto “.
Nel solco dell’insegnamento delle Sezioni Unite (che risulta
ribadito da numerosissime decisioni rese dalla Struttura
Unificata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, pur se

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questione di competenza ai fini dell’ulteriore corso del

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non massimate, si pone Cass. (ord.) 20.3.2010 n. 6825 che ha
affermato che ”

Nelle cause attribuite alla competenza del

tribunale in composizione monocratica, 11 giudice unico, che
assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione,

competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281 bis
cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le
conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase
istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che
una qualunque decisione assunta in tema di competenza
implichi per il giudice l’esaurimento della potestas
iudicandi sul punto”.
Il nuovo ed ormai consolidato orientamento trova applicazione
anche nel caso in esame, in quanto non v’è stata alcuna fase
di rimessione in decisione della controversia, previa
precisazione delle conclusioni (v. anche Cass. ord. 28.2.2011
n. 4986; Cass. ord. 16.6.2011 n. 13287).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di
competenza. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese
che liquida in complessivi C 2.800,00, di cui C 2.600,00 per
compensi, oltre accessori di legge.

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quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla

2721/2012

Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte di

suprema di cassazione.

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