Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16051 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18521/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore Centrale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CINETIC CENTER DI INDOLFI DOMENICO & C. SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 186/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di NAPOLI del 7.7.08, depositata il 24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’8/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 24 luglio 2008, con sentenza n. 186/34/2008, la commissione tributaria regionale di Napoli ha rigettato l’appello proposto dall’agenzia delle entrate nei confronti della s.a.s. Cinetic Center di Indolfi Domenico & C, confermando l’annullamento dell’avviso di diniego di condono. Ha motivato la decisione ritenendo che la norma della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, non conteneva alcuna esplicita sanzione di decadenza dal beneficio del condono in caso di mancato pagamento di una o più rate. Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’amministrazione denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62. La società contribuente non si è costituita. Il ricorso è inammissibile.

Dalla narrativa della sentenza d’appello si apprende che: a) il 2 marzo 2006 l’agenzia delle entrate aveva notificato alla società Cinetic Center un atto di diniego della definizione agevolata, richiesta con dichiarazione integrativa del 24 maggio 2004 ai sensi dell’art. 9 bis cit. per omessi versamenti di ritenute per un totale di 91.289 Euro; b) il diniego era motivato dal fatto che, dopo aver versato all’atto dell’istanza la somma di 6.000 Euro, il contribuente aveva versato la seconda e quarta rata del condono, omettendo di versare la terza. Si tratta di circostanze in gran parte riportate nelle prime pagine del ricorso per cassazione. Sennonchè, nel momento in cui l’avvocatura erariale passa a illustrare il contenuto concreto della censura e a precisare gli elementi fattuali necessari per la sua comprensione, ci si accorge che si parla di IVA 1998 per 5.201.863,56 Euro (pag. 4 e 6) e non di ritenute 2002 per 91.289 Euro, si accenna a una tale Soc. MIRABELLA S.p.A. (pag. 5, 1 cpv.)) e non alla s.a.s. Cinetic Center di Indolfi Domenico & C, si riferisce il contenuto di pag. 2 e 4 della sentenza della CTR (pag. 1 e ult.

cpv.) trascrivendo frasi estranee al reale contenuto della sentenza impugnata (che peraltro non ha neppure una pag. 4 essendo formata da sole due facciate). Inoltre, il ricorso si sofferma su una “pronuncia di cessazione della materia del contendere resa dai primi giudici” (pag. 4), allorquando è pacifico che la CTP avesse accolto il ricorso della società contribuente (v. narrativa sent. CTR); infine, si discute di un “pagamento effettuato dalla parte in data 31 ottobre 2006” (pag. 6 e 7), di cui non c’è traccia nella sentenza d’appello.

Ciò basta per comprendere che il ricorso e l’articolazione del motivo di censura difettano di attinenza rispetto alla concreta fattispecie esaminata dai giudici d’appello, riferendosi gran parte dello schema argomentativo ad altra vertenza, altra società, altro tributo, altro anno d’imposta, altro importo, etc..

Il rilievo preclude in radice la delibazione delle questioni circa il c.d. “condono demenziale” recentemente esaminate da questa Sezione (6 ottobre 2010, n. 20745 – Giust. civ. Mass. 2010, 10; 11 ottobre 2010, n. 20966 – Il civilista 2010, 12, 20). Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parte costituita; osservato che la ricorrente ha depositato memoria e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che, disatteso il ricorso, nulla consegue per spese, non essendovi costituzione della controparte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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