Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16050 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16050 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 16739-2011 proposto da:
PERRONI GIUSEPPINA PRRGPP54L71F951H, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 1, presso lo studio
dell’Avvocato FRANCESCO MANZULLO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DI GRADO GIACOMO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
CALANDRINO VINCENZA, MANFRE’ GIUSEPPE;
– intimati avverso la sentenza n. 1720/2010 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del 7/12/2010, depositata il 25/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

Data pubblicazione: 26/06/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Ric. 2011 n. 16739 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

16739/2011

Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte

locazione.
Al ricorso proposto è applicabile la normativa di cui alla 1.
18.6.2009 n. 69 per essere la sentenza impugnata pubblicata
successivamente all’entrata in vigore della stessa
(4.7.2009).
La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in
modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità
e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o
mutare l’orientamento della stessa (art. 360

bis

n. l

c.p.c.).
Con due motivi la ricorrente denuncia:
1)violazione e falsa applicazione dell’art. 1230 c.c., 1362
c.c. e 1363 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 0 n. 3.
2)omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art.
360 co. 1 0 n. 5 c.p.c. circa la controversa sussistenza del
contratto di locazione tra le parti coinvolte, risultata
decisiva per il giudizio.
I motivi, trattati congiuntamente, non sono fondati.
E’ principio pacifico nella giurisprudenza della Corte di
legittimità che l’atto con il quale le parti convengono la
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d’Appello di Palermo del 25.1.2011 in materia di contratto di

16739/2011

modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed
il differimento della scadenza per il suo adempimento, non
costituisca una novazione e non comporti, dunque,
l’estinzione dell’obbligazione originaria, restando

regole sulla validità.
La novazione oggettiva esige, infatti,

l’animus novandi, vale

a dire l’inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti
di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con
una nuova, e

l’aliquid novi,

inteso come mutamento

sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del
rapporto ai sensi dell’art. l, 230 c.c. (Cass. 6.7.2010 n.
15980)
Ciò che vuol dire che la novazione oggettiva del rapporto
obbligatorio non è ricollegabile alle mere modificazioni
accessorie di cui all’art. 1231 cod. civ., e deve essere
connotata non solo dall’aliquid novi,
novandi,

ma anche dall’

animus

inteso come manifestazione inequivoca dell’intento

novativo, e dalla causa novandi, intesa come interesse comune
delle parti all’effetto novativo.
L’accertamento che su tali tre elementi (volontà, causa ed
oggetto del negozio) compia il giudice di merito è
incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivato (Cass.
9.3.2010 n. 5673; Cass. 9.3.2010 n. 5665; conf. Cass.
26.2.2009 n. 4670).
4

assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie

16739/2011

Nel caso in esame,

pur non fermandosi apertamente

sull’istituto della novazione, la Corte di merito ha però
affermato, interpretando il contratto preliminare di vendita,
che quest’ultimo ” non ha estinto il precedente rapporto

privata del 30.1.07 le parti hanno specificato che l’immobile
%N

è attualmente tenuto in locazione dalla promittente

(rectius promissaria) compratrice “, ed hanno aggiunto che ”
il canone locatizio sarà corrisposto alla parte venditrice
sino alla stipula dell’atto pubblico”.
Ed la stessa Corte ha concluso che

\N

Dal tenore

inequivocabile di tali pattuizioni si evince che, sebbene i
contraenti avessero prima dichiarato che il possesso
materiale del fabbricato veniva trasferito all’acquirente “da
oggi”, essi in realtà hanno inteso mantenere in vita il
rapporto locativo e, in particolare, l’obbligo del pagamento
del canone”; con la precisazione di ulteriori dettagli.
Ora, è ben evidente che l’esame condotto dalla Corte di
merito ha escluso la sussistenza degli elementi della
novazione e la congruità della motivazione adottata esclude
la necessità dell’intervento della Corte di legittimità.
Nessuna violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale
può, quindi, essere imputata alla sentenza impugnata che ha
correttamente e motivatamente

interpretato la comune

intenzione delle parti.

5

locativo”; e ciò perché ” Al contrario, con la scrittura

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Conclusivamente, il ricorso è rigettato ”
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna

Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera
di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed
in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non
avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema
di cassazione.

delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.

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