Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1605 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 1605 Anno 2014
Presidente: CARLEO GIOVANNI
Relatore: VINCENTI ENZO

SENTENZA
sul ricorso 11256-2010 proposto da:
CAMPOLATTANO

ANGELO

(CMPNGL67CO213963W),

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LIMA 7 INT. 7, presso lo studio
dell’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

(01835611003), interamente

SANPAOLO INVEST SIM S.P.A.

controllata da BANCA FIDEURAM S.P.A. ed appartenente al
GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO, in persona del suo

09on

Procuratore

speciale

Dott.ssa

ROBERTA

CALABRESE,

alt° elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 318, presso
lo studio dell’avvocato CORAPI DIEGO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

1

Data pubblicazione: 27/01/2014

EURIZON CAPITAL SAGIR S.P.A. (già SANPAOLO IMI ASSET
MANAGEMENT GESTIONE RISPARMIO S.P.A.) e RAIMONDO GIUSEPPE;
– intimati avverso la sentenza n. 1432/2009 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 30/04/2009, R.G.N. 582/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 27/11/2013 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. AURELIO GOLIA, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. – Angelo Campolattano conveniva in giudizio Giuseppe
Raimondo, la Sanpaolo Fondi Gestioni Mobiliari S.p.A. e la
Sanpaolo Invest SIM S.p.A. per sentir condannare le convenute
alla restituzione della somma di lire 390.000.000, oltre
accessori, ed “al risarcimento del danno, in via subordinata,
anche ai sensi dell’art. 2033 c.c. o dell’art. 2041 c.c.”.
A tal fine l’attore allegava: di aver ricevuto, nel
dicembre 1996, da parte di Giuseppe Raimondo, promotore
finanziario della Sanpaolo Invest, la proposta di acquisto di
quote del Sanpaolo Hambros Finance Found, fondo di
investimento gestito dalla Sanpaolo Fondi Gestioni Mobiliari
e che aveva aderito a tale proposta sottoscrivendo il modulo
di adesione al predetto Fondo per lire 390.000.000; che nel
gennaio 1998 la Sanpaolo Invest gli aveva comunicato di aver
interrotto la collaborazione con il Raimondo, invitandolo a
proseguire il rapporto con altro agente, altresì
comunicandogli che “a suo nome non risultava alcun
investimento”; che, tuttavia, esso attore “non aveva mai
disinvestito le somme destinate all’acquisto del fondo
Hambros Finance, né gli erano state restituite”.
Nel contraddittorio con le società convenute ed
all’esito di istruttoria documentale, l’adito Tribunale di S.
2

udito l’Avvocato FABRIZIO FIORAVANTI per delega;

Maria Capua Vetere, con sentenza del 28 settembre 20004,
respingeva la domanda del Campolattano.
2. – Anche il gravame da quest’ultimo interposto avverso
detta decisione veniva rigettato con sentenza della Corte di
appello di Napoli, resa pubblica il 30 aprile 2009.
La Corte territoriale osservava, preliminarmente, che
l’appellante Campolattano aveva “espressamente rinunciato

ritenuto essere avvenuta un’irrituale ed inammissibile
modificazione della domanda originaria”, con ciò esimendo “la
Corte da ogni esame in ordine alla domanda medesima ed alla
sua configurazione giuridica”.
Il giudice del gravame riteneva, poi, corretta e non
adeguatamente censurata la sentenza di primo grado che aveva
“respinto la domanda principale contenuta nell’atto di
citazione, fondata sulla responsabilità per inadempimento
contrattuale della convenute”, in assenza di prova “della
confluenza della somma di £ 390.000.000 presso l’Istituto
Sanpaolo”. Ciò in quanto non era stata provata la “genuinità
della domanda di sottoscrizione delle quote del Fondo
d’Investimento Hambros Finance e del modulo di conferma del
bonifico, non essendo stato dimostrato l’addebito
dell’importo sul conto corrente (con la produzione
dell’estratto conto), o del deposito presso l’Istituto
Sanpaolo, né essendo stato dedotto l’eventuale smarrimento
della relativa documentazione”.
Peraltro, ulteriori “perplessità” erano state espresse
nella sentenza impugnata: sulla mancata tempestiva richiesta
di spiegazioni all’Istituto Sanpaolo da parte del
Campolattano (attivatosi solo dopo più di un anno) in assenza
della lettera di conferma dell’avvenuta sottoscrizione di
quote del Fondo; sulla «dicitura a penna “bonifico” sulla
casella del modulo di sottoscrizione» e sull’autenticità
stessa dell’ordine di bonifico.
3

alla domanda in relazione alla quale il giudice aveva

Sicché, soggiungeva la Corte territoriale, a fronte di
una motivazione “specifica, chiara e particolareggiata”,
l’appellante aveva espresso solo critiche generiche, inidonee
“a minare la validità della produzione documentale allegata”,
assumendo soltanto che “i documenti proverebbero l’esborso e
i destinatari dello stesso”, con ciò mancando di assolvere
all’onere, inerente alla dedotta responsabilità contrattuale

fondava detta responsabilità “(contratto di sottoscrizione
delle quote del fondo ed avvenuto versamento delle stesse
somme)”.
Del resto, risultavano a tal fine ininfluenti, in
assenza di prova del fatto costitutivo della pretesa, i
rilievi dell’appellante in ordine all’onere delle società
convenute di “provare la culpa in vigilando sull’attività del
promotore”, attenenti “alla responsabilità oggettiva per
fatto illecito del dipendente”.
La Corte territoriale, al pari del giudice di primo
grado, riteneva, infine, inammissibile la prova testimoniali
articolata dal Campolattano, per essere le “circostanze così
come articolate nei relativi capitoli di prova … generiche ed
indeterminate, in quanto in esse si fa riferimento solo
all’anno in cui il versamento sarebbe avvenuto, e non vengono
indicate tutte le altre circostanze di tempo e di luogo,
nonché le modalità, rilevanti ai fini della prova
dell’esistenza stessa dei fatti allegati”.
3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre Angelo
Campolattano sulla base di un unico articolato motivo,
illustrato da memoria.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la
Sanpaolo Invest SIM S.p.A.
Non hanno svolto attività difensiva gli intimati
Giuseppe Raimondo e l’Eurizon Capital Sagir S.p.A., già
Sanpolo Imi Asset Menagement – Società di gestione del
Risparmio S.p.A.

4

delle società convenute, di “dimostrare il titolo” sul quale

CONSIDERATO IN DIRITTO
l. – Con un unico articolato motivo è denunciata
“violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa e
insufficiente motivazione circa un fatto decisivo della
controversia – violazione e falsa applicazione dell’art. 116
c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. – violazione
dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per insufficiente motivazione circa

La Corte territoriale, come già il giudice di primo
grado, non avrebbe “operato un giusto e corretto accertamento
dei fatti di causa, i quali erano già stati verificati nella identica realtà storica – in sede penale, laddove il
Tribunale di S. Maria Capua Vetere sezione distaccata di
Caserta, …, con sentenza pronunciata in data 31/05/2004
condannava il Raimondo Giuseppe, promotore finanziario della
Sim Sanpaolo Invest, per aver commesso il reato di cui
all’art. 640 c.p.”, altresì riconoscendo ad esso Campolattano
“una provvisionale immediatamente esecutiva di euro
70.000,00”. Tale sentenza penale, prodotta in atti – seppur
resa nei soli confronti del Raimondo, essendo stato “dal
medesimo processo estromesso il responsabile civile Sanpaolo
Invest”, per aver il Raimondo richiesto il rito abbreviato comproverebbe la responsabilità del Raimondo, il quale,
“spendendo la sua qualità di promotore finanziario di una SIM
appartenente al solido gruppo bancario del Sanpaolo”, aveva
“con artifici e raggiri estorto denaro a danno di
risparmiatori i quali – fidandosi del “marchio Sanpaolo” hanno consegnato nelle mani del promotore considerevoli somme
di denaro”.
Sarebbe dunque viziata per omessa ed insufficiente
motivazione la sentenza impugnata che si è discostata da
siffatto accertamento ed ha ritenuto “i fatti di causa non
sufficientemente provati”, non potendo il giudice civile
procedere ad autonomo accertamento del fatto-reato in
presenza di un giudicato penale che fa stato anche nei
5

la dichiarata inammissibilità della prova per testi”.

confronti del responsabile civile ai sensi dell’art. 651 cod.
proc. pen.
Il giudice di appello, ignorando il predetto giudicato
penale, avrebbe fondato la propria decisione sulla base di
“congetture fattuali del tutto insufficienti e carenti”, con
conseguente violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. là dove
ha espresso dubbi sulla “autenticità e genuinità dei

trattava di “rapporto Sim-cliente … regolarmente sorto,
attraverso la stipulazione del contratto scritto e
sottoscritto dal cliente e dal promotore”, sul quale le
società convenute nei gradi merito non avevano esercitato la
propria vigilanza, in base a quanto prescritto dal d.lgs. n.
58 del 1998.
Infine, la Corte di appello avrebbe rigettato la
richiesta di ammissione della prova testimoniale senza
esaminarla attentamente, mancando di valutarla in
correlazione a quanto emergente dai documenti in atti e dalla
sentenza penale di condanna del Raimondo.
Vengono conclusivamente formulati i seguenti quesiti:
“Dica la Corte se il giudice ex art. 116 c.p.c. conserva
un libero ma prudente apprezzamento con riferimento alle
prove legali, tra cui le scritture private non disconosciute
ma non oggetto di querela di falso.
Dica, altresì, la Corte se le circostanze di fatto
accertate in una sentenza penale giudicata avente ad oggetto
le stesse doglianze del giudizio civile, tranne i risvolti
penali, costituivano un dato non modificabile dal giudice
civile nella valutazione delle prove.
Dica la Corte se il giudice di merito possa non
ammettere prove orali e, nella specie, per testi, quando le
relative circostanze sono di supporto a dati documentali
confermati anche dalla ricostruzione storica dei fatti
accertati irretrattabilmente dal giudice penale”.
6

documenti prodotti in sede civile”, mentre nella specie si

2. – Il ricorso è inammissibile in quanto l’articolato
motivo che lo sostanzia non è confezionato in modo conforme
alle prescrizioni di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.,
che è pienamente operante ratione temporis nella fattispecie,
posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 30
aprile 2009 e, dunque, nella vigenza della disciplina dettata
dalla predetta disposizione processuale. Infatti, il citato

relazione alle sentenze pubblicate a decorrere dal 2 marzo
2006, data di entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006,
n. 40, che l’ha introdotto, e ha cessato di essere
applicabile soltanto a decorrere dal 4 luglio 2009 e cioè
dalla sua abrogazione ad opera dell’art. 47 della legge 18
giugno 2009, n. 69.
2.1. – Occorre rammentare che, alla luce del “diritto
vivente” (tra le tante: Cass., sez. un., 5 febbraio 2008, n.
2658; Cass., 17 luglio 2008, n. 19769; Cass., 30 settembre
2008, n. 24339; Cass., 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., 8
novembre 2010, n. 22704; Cass., sez. un., 18 ottobre 2012, n.
17838), il quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis cod.
proc. civ. in riferimento alle censure veicolate ai sensi
dell’art. 360, primo comma, n. 3 (e anche n.

4),

cod. proc.

civ., va formulato in modo tale da esplicitare una sintesi
logico-giuridica della questione, così da consentire al
giudice di legittimità di enunciare una

regula

luris

suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori
rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri
termini, esso deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione
degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito
(siccome da questi ritenuti per veri, altrimenti mancando la
critica di pertinenza alla ratio

decidendi

della sentenza

impugnata); b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie. Sicché, il quesito non deve
7

art. 366-bis ha iniziato ad esplicare i propri effetti in

risolversi in un’enunciazione di carattere generale e
astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della
controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in
esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a
definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non
potendosi altresì desumere il quesito stesso dal contenuto
del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la

un., 11 marzo 2008, n. 6420).
Ciò in quanto il quesito di diritto, congegnato in una
prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di
legittimità, risponde, al tempo stesso, all’esigenza dello
ius

/itigatoris – e cioè di soddisfare l’interesse del

ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui
è pervenuta la sentenza impugnata – e della funzione
nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione, così da
rappresentare, quindi, il punto di congiunzione tra la
risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio
giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e
quindi non ammissibile, l’investitura stessa del giudice di
legittimità (così Cass., 9 maggio 2008, n. 11535).
Quanto poi alle censure veicolate ai sensi dell’art.
360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., va ricordato – sulla
scorta dell’ormai consolidato orientamento di questa Corte
(tra le altre, Cass., 16 luglio 2007, n. 16002; Cass., sez.
un., 1 ° ottobre 2007, n. 20603; Cass., 30 dicembre 2009, n.
27680; Cass., 18 novembre 2011, n. 24255) – che, in base al
capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., il ricorrente
che denunci un vizio di motivazione della sentenza Impugnata
è tenuto, nel confezionamento del relativo motivo, a
formulare in riferimento alle anzidette censure un cd.
“quesito di fatto” e cioè ad indicare chiaramente, in modo
sintetico, evidente ed autonomo, il fatto controverso
rispetto al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, così come le ragioni per le quali la dedotta
8

sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass., sez.

insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione, a tal fine necessitando,
segnatamente, la enucleazione conclusiva e riassuntiva di uno
specifico passaggio espositivo del ricorso nel quale tutto
ciò risalti in modo in equivoco. Con l’ulteriore precisazione
che tale requisito non può dirsi rispettato allorquando solo
la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito

indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere
il contenuto ed il significato delle censure, posto che la
ratio che sottende la disposizione di cui al citato art. 366bis è

associata alle esigenze deflattive del filtro di

accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in
condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito di
fatto, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.
Ove poi i motivi si articolino (come nella specie) in
plurime ed autonome censure di vizi diversi, si richiede
l’enucleazione di distinti quesiti, ciascuno congruente
rispetto alla dedotta doglianza, così da soddisfare
l’esigenza di chiarezza e specificità, e dunque di pertinenza
al decisum,
art.

che deve guidare la formulazione dei quesiti

ex

366-bis cod. proc. civ. (in tale prospettiva, Cass.,

sez. un., 9 marzo 2009, n. 5624; Cass., sez. un., 31 marzo
2009, n. 7770; Cass., 12 settembre 2012, n. 15242). Con la
conseguenza che, “ove il quesito o i quesiti formulati
rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono
qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato
idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati,
dovendo la decisione della Corte di cassazione essere
limitata all’oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente
formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce
l’illustrazione” (così la citata Cass., sez. un., n. 5624 del
2009).
2.2. – Nulla di tutto ciò è, all’evidenza, ravvisabile
nei quesiti posti dal ricorrente e sopra trascritti, i quali
9

di un’interpretazione svolta dal lettore, anziché su

risultano del tutto astratti rispetto alla controversia
dedotta in giudizio, siccome conosciuta e delibata dal
giudice di appello. Essi, infatti, seguono un percorso
argomentativo che prescinde non solo dalla ricostruzione,
seppur sintetica, dei fatti siccome ritenuti in sentenza, ma
dalla stessa ratio

decidendi

che assiste la pronuncia del

giudice del merito (che non è in alcun modo ricostruibile o

della diversa regula lurís ritenuta applicabile e, per altro
verso, la precisa enucleazione dei fatti controversi e delle
puntuali ragioni che avrebbero dovuto dar contezza degli
asseriti vizi di motivazione.
2.3. – Del resto, l’inidoneità della formulazione dei
quesiti appare il riflesso di una modulazione dell’articolato
motivo di censura che presenta plurimi profili di
inammissibilità.
Con esso, infatti, si intende, anzitutto, far risaltare,
nella sostanza, presunte aporie motivazionali della sentenza
impugnata (posto che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, anche la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è
deducibile come vizio motivazionale della sentenza), con un
argomentare che, però, si risolve in una non consentita (e,
dunque, inammissibile) richiesta di rivalutazione delle
emergenze processuali al fine di conseguirne una lettura
favorevole all’interessato, ma diversa da quella fornita dal
giudice di merito, al quale soltanto spetta individuare le
fonti del proprio convincimento, valutare le prove,
controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra
le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare
i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro
mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla
legge in cui un valore legale è assegnato alla prova stessa
(tra le altre, Cass., 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., 6 marzo
2008, n. 6064).

10
/

intelligibile), pretermettendo, per un verso, l’esposizione

Inoltre, le doglianze muovono essenzialmente dalla
asserita forza espansiva di un giudicato penale formatosi
soltanto nei confronti del promotore finanziario (in forza di
sentenza della quale, in difetto del principio di
autosufficienza, non si riportano affatto i contenuti, né
tantomeno la stessa è prodotta ai sensi dell’art. 369,
secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.), senza, però, che esse,

sulle condizioni, di fatto e di diritto (risultando del tutto
astratto il riferimento all’art. 651 cod. proc. pen.), di
applicabilità dello stesso giudicato nei confronti delle
società convenute e, per altro verso, senza in alcun modo
dedurre, soprattutto, che la questione specifica era stata
portata alla cognizione dei giudici di merito e non già
sollevata, nei termini di cui al ricorso, soltanto in questa
sede.
Ciò che, del resto, fa risaltare come la prospettazione
del ricorrente appaia piuttosto orientata a rinnovare l’esame
della domanda – diversa da quella di inadempimento
contrattuale delle società convenute e di restituzione della
somme asseritamente ad esse versate per l’acquisto di titoli
mobiliari – tardivamente proposta in primo grado e rinunciata
in sede di gravame, come la stessa sentenza impugnata dà
atto.
Infine, quanto alla censura che attiene alla mancata
ammissione della prova testimoniale, essa, anche a

per un verso, si soffermino, a tacer d’altro, quantomeno

prescindere da ulteriori rilievi, è dedotta senza che vengano
riportati i contenuti stessi della prova articolata nel corso
del giudizio, non potendo emendare siffatta carenza, che ne
rende di per sé inammissibile lo scrutinio (per non potersi
apprezzare, tra l’altro, la decisività della prova),
l’indicazione tardiva operata con la memoria ex art. 378 cod.
proc. civ., che è volta soltanto ad illustrare quanto già
ritualmente dedotto con i motivi di ricorso e non già ad
integrarli (tra le tante, Cass., 23 agosto 2011, n. 17603)
11

é5/
////

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e
il ricorrente, in quanto soccombente, condannato, in favore
della società contro ricorrente, al pagamento delle spese del
presente giudizio di legittimità, come liquidate in
dispositivo.
Nulla è da disporsi in punto di regolamentazione di
dette spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento, in favore della società
controricorrente, delle spese del presente giudizio di
legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui
euro 200,00, per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della
Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, in
data 27 novembre 2013.

attività difensiva.

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