Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1605 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria 5,

presso l’avv. Laura Tricerri, rappresentato e difeso dall’avv. DISO

Corrado giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli

– Venezia Giulia n. 35/10/09 del 26/3/09;

udito l’avv. Corrado Diso;

udito il PM, in persona del sostituto procuratore generale dott.

MATERA Marcello, il quale ha dichiarato di nulla osservare.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis, nei termini che di seguito si trascrivono:

“ C.A. propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli – Venezia Giulia che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto il suo ricorso contro otto atti di contestazioni di violazioni finanziarie ed irrogazione sanzioni, emessi dall’Agenzia delle Dogane.

L’Agenzia delle Dogane resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Puo’ essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e rigettato, per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo il contribuente, lamentando la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 assume che, nell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni all’esportazione fatte nel corso dell’anno solare precedente, costituente il limite (c.d. plafond) all’acquisto di beni e servizi senza pagamento dell’IVA, possono includersi anche le cessioni di beni effettuate in via provvisoria, divenuta successivamente definitiva a seguito di vendita.

Il mezzo e’ infondato.

Il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8 riguarda le cessioni all’esportazione mentre l’art. 2 dello stesso D.P.R. qualifica le cessioni come “gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprieta’ ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere”.

Ne discende che non possono rientrare nel concetto di cessioni all’esportazione le esportazioni temporanee, divenute poi definitive a seguito di vendita effettuata all’estero”;

che il ricorrente ha presentato una memoria;

che il collegio condivide la proposta del relatore, ritenendo irrilevante, ai fini dell’interpretazione del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 8 e 2 la circostanza di fatto che l’esportazione definitiva si sia verificata o meno nello stesso periodo di imposta in cui e’ avvenuta l’esportazione temporanea;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorati, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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