Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1605 del 23/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1605 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: SCALISI ANTONINO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 8289-2017 proposto da:
FRACCHIA ATTILIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA
SI’,BASTIO, rappresentata e difesa da se stessa;

– ricorrente contro
SUPERCONDOMINIO DI PIAZZA IMPERATORI’, TUO 8 DI
MILANO, GALLINONI VINCENZO, ACHILLE PARABIAGHI
SPA, SRI„ DORDONI DAVIDV GIANNI, BIGIA A
FRANCO, NIERCURI MARIA TI ‘RESA;

– intimati per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G.
51582/2016 del TRIBUNALI di MILANO, emessa il 10/03/2017;

Data pubblicazione: 23/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCAUSI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CELESTI’, che chiede

consiglio, rigetti il regolamento necessario di competenza e confermi
l’ordinanza del Tribunale di Milano in data 10/03/2017, con le
conseguenze di legge.

Ric. 2017 n. 08289 sez. M2 – ud. 26-10-2017
-2-

visto l’art. 380 ter cpc che la Corte di Cassazione, in camera di

RG. 8289 del 2017 Fracchia Attilia — Supercondominio Piazza
Imperatore Tito Milano
Fatti di causa
L’avv. Attilia Fracchia ha introdotto dinnanzi al Tribunale di
Milano la causa RG. 51582 del 2016 al fine di ottenere: a) la
dichiarazione di nullità di 27 delibere assunte dal
Supercondominio di Piazza Imperatore Tito nell’assemblea del 30

millesimali contrattuali modificate dall’amministratore ed
approvate dall’assemblea a maggioranza semplice, in violazione
di norme imperative di legge (artt. 69 e 72 disp. att. cod. civ. )
ed in particolare, b) la dichiarazione della delibera n. 14 di non
rifare 1Prendiconto consuntivo del Supercondominio dall’esercizio
dell’i gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 all’esercizio 1.gennaio
2003 al 31 dicembre 2013 (ben dodici bilanci), benché l’autorità
giudiziaria avesse dichiarato, nel tempo, nulle tutte le delibere
relative all’approvazione dei consuntivi dal 1999 al 2013; c) la
dichiarazione di nullità del contratto di appalto conferito alla DIMI
S.r.l. per il progetto di termoregolazione e contabilizzazione del
calore; d) la condanna dell’amministratore al risarcimento dei
danni per estrema mala gestio; e) ed ulteriore domanda di
risarcimento danni nei confronti di altri.
Si costituivano in giudizio due dei sette convenuti e,
precisamente, il Supercondominio di Piazza Imperatore Tito 8,
chiedendo la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 337
secondo comma cod. proc. civ., adducendo che erano pendenti
ormai da diversi anni tra il Condominio Palazzi e la condomina
Attilia Fracchia, una serie di procedimenti in cui è dibattutala
questione se il complesso edilizio di Piazza Imperatore Tito n. 8
in Milano fosse da considerarsi unico Condominio o composto da
autonomi condomini Supercondominio

1

giugno 2016 per essere state assunte sulla base di tabelle

RG. 8289 del 2017 Fracchia Attilia
Imperatore Tito Milano

Supercondominio Piazza

Il Tribunale di Milano con ordinanza del 10 marzo 2017
sospendeva il giudizio ex art. 337 secondo comma cod. proc. civ.
sino al passaggio in giudicato delle sentenze della Corte di
Appello nn. 2719/2015 3099/2015, 4335 del 2015, impugnate
con ricorso per cassazione. Secondo il Tribunale, nel caso di

indicate e la presente causa era evidente una connessione per
comunanza

di

questiuni sulla problematica preliminare che

attiene alla natura

giuridica del complesso edilizio in piazza

Imperatore Tito 8.
Avverso tale ordinanza l’avv. Fracchia Attilia ho proposto ricorso
davanti alla Corte di Cassazione per regolamento di competenza
ex art. 42 cod. proc. civ. L’odierna ricorrente contesta la
sussistenza dei presupposti per la sospensione cd. facoltativa di
cui si dice, richiamando i recenti arresti giurisprudenziali che
denotano un certo disfavore nei confronti di tale istituto,
nell’ottica, anche, della durata ragionevole del processo di cui
all’art. 111 cost.
il Pubblico Ministero ha redatto requisitoria scritta, datata 12
settembre 2017, con cui ha chiesto il rigetto del ricorsot
Ragioni della decisione
1.= Il ricorso non merita di essere accolto
Va qui osservato che la norma di cui all’art. 337, secondo comma
cod. proc. civ., attribuisce al giudice un potere di sospensione
facoltativo e discrezionale – da esercitare ovviamente in modo
motivato – come il testo stesso della norma chiaramente indica
(si veda in tal senso, tra le altre, Cass. n. 15794 del 2005, cit).
Ne consegue che. il sindacato esercitabile al riguardo da parte
della Cassazione, investita con ricorso per regolamento, è
limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in
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specie, tra le pronunce della Corte di Appello di Milano appena

RG. 8289 del 2017 Fracchia Attilia — Supercondominio Piazza
Imperatore Tito Milano
base ai quali il giudice di merito ha esercitato il potere
discrezionale a lui solo spettante ed all’esistenza di una
motivazione non meramente apparente. Non parrebbe, invece,
coerente con la funzione e con le caratteristiche stesse del
rimedio che la Suprema Corte si cimentasse con una valutazione

di merito e che si sostituisse a detto giudice nell’esercizio di un
potere discrezionale a lui solo spettante; ne’, del resto, il
regolamento potrebbe metter capo ad un annullamento con
rinvio del provvedimento impugnato.
E di più, le Sezioni Unite di questa Corte regolatrice, rimarcando
la differenza tra l’istituto della sospensione necessaria previsto
dall’art. 295 cod. proc. civ. e quello della sospensione
discrezionale disciplinato dall’art. 337 cod. proc. civ., hanno
statuito che quest’ultima dipende pur sempre da una
valutazione di plausibile controvertibilità che il confronto tra la
decisione intervenuta e le critica che ne è stata svolta abbia fatto
emergere; o, in altri termini, la sospensione discrezionale in
parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio non intenda
“poggiarsi sull’autorità” della prima sentenza, già intervenuta
sulla questione ritenuta pregiudicante, in quanto non intenda
riconoscere l’autorità dell’altra decisione (Cass. Sez. Un., 19
giugno 2012, n. 10027).
1.2.= Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha avuto
modo di spiegare le ragioni della sospensione del giudizio de quo
ed, in particolare, ha esplicitato le ragioni giustificatrici per le
quali i singoli motivi del ricorso per cassazione proposti avverso
le sentenze della Corte di appello di Milano indicate in narrativa,
sarebbero non manifestamente infondati, specificando che non si
“(….) ritiene poggiarsi dell’autorità delle decisioni pronunciate
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di adeguatezza della motivazione adottata sul punto dal giudice

RG. 8289 del 2017 Fracchia Attilia — Supercondominio Piazza
Imperatore Tito Milano
dalla Corte di Appello in considerazione degli articolati e
approfonditi motivi di impugnazione del convenuto Condominio
Palazzi, che impediscono di valutare come assai probabile il
rigetto dei ricorso per cassazione (….)”. E, di più, secondo il
Tribunale di Milano “(….) anche a voler prescindere dall’eccezione

n. 18192 del 2009, occorre fare riferimento ai rilievi attinenti alla
struttura del complesso edilizio articolata, non con edifici
separati, ma con palazzi che si susseguono senza soluzione di
continuità ed aventi strutture portanti ed impianti essenziali
comuni e alla violazione dei criteri ermeneutici
nell’interpretazione del regolamento condominiale(…)”.
Pertanto, è del tutto evidente che il Tribunale di Milano abbia
esercitato il suo potere discrezionale di sospensione del giudizio
de quo con valutazione dei dati processuali, e con ragionamento
privo di vizi logici e/o giuridici, e come tale, l’ordinanza di
sospensione del processo è legittima e, comunque, non
suscettibile di essere diversamente o ulteriormente valutata da
questa Corte.
In definitiva, il ricorso va rigettato e confermata l’ordinanza del
Tribunale di Milano del 10 marzo 2017. Non sussistono i
presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Il Collegio dà atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del
DPR 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da
parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma
del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Per Questi Motivi
La Corte rigetta il ricorso; atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1
quater del DPR 115 del 2002 sussistono i presupposti per il
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di giudicato rappresentato dalla sentenza del Supremo Collegio

RG. 8289 del 2017 Fracchia Attilia
Imperatore Tito Milano

Supercondominio Piazza

versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso
principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sottosezione Seconda
della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione il 26 ottobre

Il Presidente

2017

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