Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16049 del 28/07/2020

Cassazione civile sez. II, 28/07/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 28/07/2020), n.16049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26279/2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in Roma Via Bafile 5,

presso lo studio dell’avvocato Lombardo Carmine, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Michele Massella;

– ricorrente –

contro

Ba.Gi., B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2102/2014 del TRIBUNALE di VERONA, depositata

il 30/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Il sig. B.G. (senior) citava in giudizio innanzi al Tribunale di Verona i figli Gi. (junior) e B.R., per sentir dichiarare relativamente simulati tre contratti di compravendita da lui stipulati con costoro nel 1996, nel 2004 e nel 2009 e per sentir dichiarare nulle, per difetto di forma, le dissimulate donazioni, con cui egli aveva ceduto gratuitamente ai figli i cespiti immobiliari, di sua proprietà, dedotti in tali contratti.

I convenuti si costituivano chiedendo il rigetto integrale delle domande dell’attore e la condanna del medesimo al risarcimento del danno per lite temeraria.

Il Tribunale di Verona rigettava le domande di parte attrice e la domanda ex art. 96 c.p.c., avanzata dai convenuti e condannava l’attore alle spese di lite.

B.G. (senior) ha appellato la sentenza del Tribunale e, all’esito della declaratoria di inammissibilità del gravame pronunciata dalla Corte di appello di Venezia ai sensi dell’art. 348 bis e ter c.p.c., ha impugnato detta sentenza per cassazione, sulla scorta di quattro motivi.

I convenuti non hanno spiegato attività difensiva in questa sede.

La causa è stata chiamata all’adunanza della Camera di consiglio del 18 settembre 2019, per la quale il ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1344 e 1421 c.c., in cui il Tribunale sarebbe incorso ritenendo inammissibili le prove per testi dedotto dall’odierno ricorrente, ancorchè tali prove, si argomenta nel motivo di impugnazione, dovessero ritenersi ammissibili in ragione dell’illiceità dei contratti dedotti in giudizio, in quanto preordinati a sottrarre i cespiti donati alla garanzia patrimoniale dei creditori del donante (identificati in ricorso nelle vittime del delitto di usura per il quale esso ricorrente era stato condannato, nonchè nello Stato, per le spese di giustizia e di mantenimento in carcere).

Il motivo va disatteso per una duplice ragione. In primo luogo, il vizio di violazione di legge è dedotto senza l’indicazione della regola di diritto espressamente enunciata o implicitamente applicata nell’impugnata sentenza che risulti in contrasto con la gli artt. 1344 e 1421 c.c.; la formulazione della censura contrasta, quindi, con il principio che il vizio di violazione di legge, consistendo in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implica necessariamente un problema interpretativo che il ricorrente deve indicare; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta in base alle risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. 24155/17, Cass. 195/16, Cass. 26110/15). In secondo luogo, la doglianza risulta carente di specificità, in quanto il ricorrente non si fa carico di precisare quale sarebbe la norma imperativa elusa mediante i contratti dedotti in giudizio, limitandosi a prospettare una frode (non alla legge, ma) ai creditori, la quale, come è noto, non opera sul piano della validità del contratto ma su quello della sua efficacia (cfr. Cass. 23158/14: “in assenza di una norma che vieti, in via generale, di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli per i terzi, il negozio lesivo dei diritti o delle aspettative dei creditori non è, di per sè, illecito, sicchè la sua conclusione non è nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alla parti, apprestando l’ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l’applicazione della sola sanzione dell’inefficacia”).

Con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 1417 c.c., in cui il Tribunale sarebbe incorso non ammettendo i mezzi istruttori da lui richiesti, con particolare riguardo alle prove testimoniali e a all’interpello.

Nel motivo si formulano due distinte censure. Con la prima censura il ricorrente torna a sostenere che, se i fatti di causa fossero stati analizzati in applicazione dell’art. 1344 c.c., ciò avrebbe comportato l’ammissibilità dei mezzi istruttori formulati dalla difesa attorea; la doglianza reitera quella già svolta nel primo mezzo di ricorso e ne segue le sorti.

Con la seconda censura si argomenta che la prova per l’interpello era da giudicare in ogni caso ammissibile; la doglianza va disattesa perchè anch’essa risulta formulata in termini totalmente generici, in quanto lamenta la mancata ammissione di una prova per interpello senza menzionare il contenuto delle circostanze oggetto di detta prove (cfr. Cass. n. 13085/07: “il ricorrente che in sede di legittimità denunci la mancata ammissione nei gradi di merito del dedotto interrogatorio formale ha l’onere di indicare specificamente, trascrivendole, le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, della prova stessa che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative”).

Con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1417 e 2729 c.c., sostenendo che la dedotta illiceità dei contratto dedotti in giudizio avrebbe dovuto far ammetter la prova per testi della simulazione della quietanza di pagamento del prezzo degli immobili; il ricorrente denuncia anche la violazione dell’art. 210 c.p.c., per la mancata ammissione della sua istanza di esibizione dei documenti comprovanti il pagamento di tale prezzo.

Anche il terzo motivo va disatteso, perchè la doglianza relativa alla mancata ammissione delle prove concernenti la simulazione della quietanza di pagamento non attinge l’argomentazione del Tribunale secondo cui la dedotta mancanza di versamento del prezzo “avrebbe potuto spiegare un qualche effetto qualora la parte attrice avesse proposto una domanda di risoluzione dei contratti di compravendita inter partes per inadempimento” (pag. 6, primo capoverso, della sentenza); argomentazione contenete l’implicito rilievo, non specificamente censurato nel ricorso, di irrilevanza di dette prove ai fini della pronuncia sulla domanda di simulazione dedotta in giudizio dall’attore.

Con il quarto motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 e 92 c.p.c., dolendosi della condanna alle spese inflittagli in presenza di reciproca soccombenza tra le parti, in ragione del rigetto della domanda di risarcimento per lite temeraria avanzata dai convenuti.

Il motivo va disatteso perchè il mancato esercizio del potere di compensazione non è censurabile in sede di legittimità; in proposito, questa Corte ha già precisato, con la sentenza n. 2730/12, che “In tema di spese processuali, solo la compensazione dev’essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta”.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati spiegato attività difensiva in questa sede.

Deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2020

 

 

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