Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16049 del 27/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2017, (ud. 08/06/2017, dep.27/06/2017),  n. 16049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13965-2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile pro

tempore del Contenzioso Esattoriale GIUSEPPE GIUGLIANO,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI 4, presso

lo studio dell’avvocato CARMELA TROTTA, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

IMG S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 11352/2/2015 della COMMISIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata

il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/06/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Equitalia Sud spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della I.M.G. srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 1135/02/2015, depositata in data 15/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria, in relazione a vari tributi e contributi INPS ed INAIL, – è stata riformata la decisione di primo grado, che, dichiarato il difetto di giurisdizione limitatamente alla iscrizione ipotecaria conseguente alle cartelle esattoriali con le quali era stato chiesto il pagamento di contributi INPS ed INAIL, aveva accolto il ricorso della contribuente, in parte, per intervento pagamento o sgravio dei tributi oggetto delle cartelle.

In particolare, i giudici di appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, hanno accolto il motivo, preliminare, inerente all’illegittimità dell’atto impugnato, stante H mancato assolvimento dell’obbligo di notifica ai contribuente di preavviso di ipoteca e dell’invito del debitore a pagare le somme dovute entro il termine di trenta giorni” alla luce dei principi di diritto affermati dalle S.U. nella sentenza n. 19667/2014.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del divieto di ultrapetizione, ex art. 112 c.p.c..

2. La censura è fondata.

Ricorre, invero, il denunciato vizio di ultrapetizione, dal momento che, ne contenzioso tributario, i motivi dell’opposizione al provvedimento impositivo si configurano come causae petendi della correlata domanda di annullamento, con la conseguenza che incorre nel vizio di extra o ultrapetizione il giudice adito che fondi la propria decisione su motivi non dedotti o dedotti sotto profili diversi da quelli che costituiscono la ratio decidendi (cfr. Cass. n. 5929 del 2010; Cass. 1685/2016).

Nella specie, la doglianza relativa al mancato preavviso di iscrizione ipotecaria ovvero alla violazione del dovere dell’Amministrazione di procedere al contraddittorio endo-procedimentale non era stata proposta dalla contribuente nel ricorso introduttivo (la quale aveva lamentato vizi propri dell’iscrizione ipotecaria ovvero la mancata e/o inesistenza di notifica delle cartelle di pagamento). Solo in appello, la contribuente aveva lamentato l’omessa intimazione di pagamento, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50, non comunque con riferimento ad una violazione del principio del contraddittorio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R, della Campania, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2017

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