Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16049 del 26/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16049 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 16025-2011 proposto da:
MARTONE ANNA MRTNNA40S60F839C, nella qualità di erede di
Martone Giovanni, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO
GIOVANNI, rappresentata e difesa dagli avvocati SORGE
AMEDEO, SORGE ALFREDO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti contro
INA ASSITALIA SPA, – società soggetta alla direzione ed al
coordinamento di Assicurazioni Generali Spa, in persona dei legali
rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
D’AREZZO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNGARI
MATTEO, rappresentata e difesa dall’avvocato MAGALDI
RENATO giusta procura in calce al controricorso;

Data pubblicazione: 26/06/2013

- controricorrente nonchè contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585;
– intimata –

NAPOLI dell’8/03/2010, depositata il 15/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;
è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Ric. 2011 n. 16025 sez. M3 – ud. 06-06-2013
-2-

avverso la sentenza n. 1389/2010 della CORTE D’APPELLO di

-

16025/2011

Premesso in fatto.

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
” E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte

danni da incidente stradale.
Al ricorso è applicabile la normativa di cui alla L.
18.6.2009 n. 69, per essere il provvedimento impugnato stato
pubblicato dopo l’entrata in vigore della detta legge ( 4
luglio 2009).
La sentenza di merito ha deciso le questioni di diritto in
modo conforme alla giurisprudenza della Corte di Legittimità
e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o
mutare l’orientamento della stessa (art. 360 bis n. 1
c.p.c.).
Con due motivi la ricorrente denuncia:
l)

Omessa insufficiente ed erronea motivazione su un punto

decisivo della controversia contraddittorietà della stessa
art. 360 n. 5 c.p.c.

violazione di legge

errata

applicazione dell’art. 2700 c.c..
2)

Omesso – incompleto – insufficiente esame della prova

orale pur richiesta in gravame quale omesso esame su un punto
decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 pur
specificamente dedotto quale motivo di gravame del tutto
omesso dalla Corte di Appello.

3

d’Appello di Napoli del 15.4.2010 in materia di risarcimento

16025/2011

I motivi sono manifestamente infondati.
Principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della
Corte di legittimità è il seguente:

In materia di

risarcimento del danno da circolazione di veicoli, la

del conducenti, l’accertamento delle rispettive
responsabilità e della relativa loro incidenza nella
produzione del sinistro, sono devoluti al giudice del merito,
il quale è tenuto a sorreggere la sua sentenza con
motivazione esauriente e immune da vizi di logica e di
diritto.
Conseguentemente, la decisione del giudice del merito è
censurabile in Cassazione solo nelle ipotesi di: a) mancata, effettiva, considerazione degli elementi che, se
valutati, avrebbero potuto portare a una diversa definizione
della controversia; b) – obiettiva deficienza del
procedimento logico che ha condotto il giudice al suo
convincimento; c) – violazione delle specifiche norme del
codice della strada.
In tutti gli altri casi, la decisione è sottratta al
sindacato della Corte di Cassazione, non potendo attribuirsi
alcuna rilevanza alla diversità degli apprezzamenti di fatto
del giudice del merito rispetto a quelli formulati dalla
parte (v. per tutte, da ultimo, Cass. 25.1.2012 n. 1028) .

4

ricostruzione dell’incidente, la valutazione della condotta

16025/2011

Con i due motivi, in sostanza, la ricorrente – a fronte della
puntuale motivazione della Corte di merito in ordine alla
carenza di prova sull’an della domanda risarcitoria avanzata
(pag. 3 della sentenza ” la Martone non ha offerto la prova

condotta di guida del conducente del veicolo assicurato da
opporre al litisconsorte necessario assicuratore della
responsabilità civile “) – propone una diversa lettura del
materiale probatorio; censura questa non consentita nel
giudizio di legittimità.
La Corte di merito ha approfonditamente motivato il suo
convincimento in ordine alla mancata prova da parte
dell’attuale ricorrente, con l’esame le risultanze probatorie
(pagg. 4-5 della sentenza)che l’hanno condotta al rigetto
dell’appello proposto dalla Martone.
Quanto, poi,

al supposto mancato esame della prova

testimoniale relativa al teste Gottardo (censura questa fatta
valere con il secondo motivo), la Corte di merito non ha per
nulla omesso un tale esame, ma ha dato ampia motivazione
delle ragioni di inattendibilità del teste (pag. 5 della
sentenza).
Conclusivamente, il ricorso è rigettato “.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e
notificata ai difensori delle parti.

5

del verificarsi di un sinistro stradale determinato dalla

16025/2011

Non sono state presentate conclusioni scritte, né alcuna
delle parti è stata ascoltata in camera di consiglio.
Ritenuto in diritto.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera

in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo in favore della resistente ma Assitalia spa,
sono poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese in favore della resistente ma
Assitalia spa che liquida in complessivi

e

3.800,00, di cui

e

3.600,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il giorno 6 giugno 2013, nella camera di
consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema
di cassazione.

di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed

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