Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16049 del 21/07/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 21/07/2011), n.16049

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18171/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

I.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

CONTALDI Mario, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CONTALDI GIANLUCA, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 58/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di ROMA del 26/05/08, depositata il 09/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’08/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato Contaldi Mario, difensore della controricorrente che

si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Il 9 giugno 2008 la commissione tributaria regionale di Roma ha accolto l’appello di I.S. nei confronti dell’Agenzia delle entrate annullando l’avviso di liquidazione con il quale l’amministrazione aveva rilevato l’insussistenza dei requisiti superficiari per fruire dei benefici per la prima casa relativamente a rogito registrato il 4 agosto 2000. Ha motivato la decisione ritenendo che la proroga dei termini per l’accertamento, contenuta nell’ultima parte, comma 1, art. 11, L. n. 289 del 2002 non riguardasse anche le agevolazioni di cui al comma successivo 1 bis e che pertanto l’accertamento era avvenuto oltre il termine triennale di decadenza.

Ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, l’Agenzia delle entrate; la contribuente si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

Con l’unico motivo l’avvocatura erariale, formulando idoneo quesito di diritto, contesta che l’art. 11 cit. non abbia prorogato anche il termine per le liquidazioni per decadenza dai benefici (comma 1 bis).

Dando continuità all’orientamento più volte espresso da questa Sezione, si ribadisce quanto affermato nell’ordinanza dell’11 novembre 2009, n. 23917: il motivo è fondato in quanto la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 46, modificando tutte le disposizioni di cui all’art. 11, quindi anche quelle del comma 1 bis, ed in particolare l’ambito temporale di applicazione del condono, ha precisato che si applica in particolare l’art. 11, comma 1, ultimo periodo che prevede la proroga di due anni del termine per la rettifica e la liquidazione. Va pertanto esclusa la decadenza dell’Agenzia (cfr.

anche la sentenza 23 febbraio 2009, n. 4321, e l’ordinanza 2 marzo 2009, n. 4943).

L’errore di diritto commesso dai giudici d’appello sulla questione preliminare sollevata dalla contribuente non può che comportare l’annullamento con rinvio per l’esame anche delle questioni di merito sollevate in secondo grado e riproposte con controricorso.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite;

osservato che la controricorrente ha depositato memoria e che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate nella relazione;

considerato che da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio per la delibazione anche delle altre questioni di merito sollevate in secondo grado e riproposte con controricorso e ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e, assorbito il controricorso con ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011

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