Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 16049 del 11/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 16049 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: RAGONESI VITTORIO

ORDINANZA
sul ricorso 5146-2013 proposto da:
SOCOMAR COSTRUZIONI GENERALI MARITTIME SPA
01194730873, in persona dei suoi Commissari Liquidatori,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio
dell’avvocato STANISLAO AURELI, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MICHELE AURELI, CALTABIANO
ALBERTO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COLABETON SPA, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVONAROLA
39, presso lo studio dell’avvocato MONTINI ALDO, rappresentata e
difesa dall’avvocato BONASIA NICOLA giusta procura in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 11/07/2014

- controricorrente avverso la sentenza n. 4/2012 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 23/11/2011, depositata il 02/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Michele Aureli difensore della controricorrente che
ha chiesto raccoglimento del ricorso o il rinvio alla P.U..

Ric. 2013 n. 05146 sez. M1 – ud. 10-06-2014
-2-

10/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

La Corte rilevato che sul ricorso n. 5146/13 proposto da Socomar costruzioni
generali marittime s.p.a nei confronti di Colabeton s.p.a., il Consigliere
Relatore ha depositato la relazione che segue:

RILEVATO
che la Socomar costruzioni generali marittime s.p.a. ha proposto ricorso per
Cassazione sulla base di tre motivi avverso la sentenza n.4 del 2.01.2012
con cui la Corte d’Appello di Catania, ha accolto l’appello della Colabeton
s.p.a. in riforma della sentenza di primo grado, con la quale venivano
revocati ex art. 67 Lfall. i pagamenti effettuati dalla Socomar in
amministrazione straordinaria, ritenendo la Corte d’appello che non fosse
stato assolto da parte dell’amministrazione straordinaria l’onere della
prova in merito alla conoscenza dello stato di decozione e in particolare la
prova dell’esistenza di protesti in danno della Socomar;
che la Colabeton s.p.a. ha resistito con controricorso
OSSERVA
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura ai sensi dell’art. 360 n.
3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. e
dell’art. 2697 c.c. sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe
considerato che la Colabeton, solo nella comparsa conclusionale di secondo

“Il Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati:

grado, aveva contestato che contro la Socomar fossero stati effettivamente
levati i protesti indicati nell’atto di citazione.
Il motivo appare infondato.
Il ricorrente sostiene che la circostanza contestata dalla Colabeton consista

proposta nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, mentre
è stata dedotta solo nella comparsa di secondo grado, e la corte d’appello,
errando nel giudizio, l’ha ritenuta decisiva per l’inversione dell’onere della
prova in capo alla Socomar.
E’ da osservare che la giurisprudenza di questa Suprema Corte si è già
espressa in più pronunce affermando che il silenzio serbato dal convenuto
nel giudizio di primo grado in ordine alla conoscenza dello stato
d’insolvenza non ne preclude la contestazione in appello, non trattandosi di
un’eccezione in senso proprio, ma di una mera contestazione dei fatti
costitutivi della domanda, e non rinvenendosi nel nostro ordinamento alcun
principio che ne vieti la tardiva contestazione, non sussistendo neppure un
principio che vincoli la parte alla contestazione specca di ogni situazione
di fatto affermata dalla controparte. L’inerzia del convenuto non comporta
nemmeno un’inversione dell’onere di fornire la prova della “scientia
decoctionis”, la quale richiede un’esplicita ammissione della parte, ovvero
che quest’ultima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze

in una eccezione processuale che ,per essere efficace, doveva essere

o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.
(Cass. 21087/2005; in tal senso Cass. 15142/2003)
Pertanto, alla luce dell’orientamento illustrato, sembra corretto affermare
che nel caso di specie non ci si trovi dinanzi ad un’eccezione in senso

che quindi è stata correttamente presa in considerazione da parte del
giudice di secondo grado.
Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente lamenta sotto il
profilo del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 n.5 c.p.c. l’omesso
esame circa la sussistenza o meno di una contestazione relativa alla
scientia decotionis, può essere ritenuto assorbito nel rigetto del primo
motivo per le medesime ragioni.
Quanto al terzo motivo con cui si censura la sentenza laddove ha ritenuto
che la conoscenza dello stato d’insolvenza non potesse essere ricondotta ad
articoli apparsi sulla stampa in quanto questi riferivano della crisi del
gruppo Costanza senza alcun riferimento alla Socomar spa è da ritenere
inammissibile perché introduce valutazioni di merito improponibili dinanzi
a questa Corte, richiedendo un accertamento in fatto precluso in sede di
legittimità.
Ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in
camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c.
PQM

proprio, ma ad una mera contestazione dei fatti costitutivi della domanda

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera
di Consiglio.
Roma 2.4.14

Vista la memoria della ricorrente;
considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di
quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che, in particolare, destituito di fondamento è l’assunto secondo cui la
Colabeton spa (all’epoca Vitalbeton srl ) non avesse tempestivamente
contestato la propria conoscenza dello stato d’insolvenza;
che a tale proposito nella sentenza impugnata (pag. 3) si evidenzia che la
convenuta nel giudizio di primo grado aveva chiesto “il rigetto dell’azione
perché assolutamente carente di prova in ordine alla scientia decoctionis” ed
inoltre nella stessa comparsa di costituzione della predetta convenuta
riportata nel ricorso si rinviene espresso riferimento all’esistenza dei plurimi
protesti cambiari in relazione ai quali si deduceva la mancanza di conoscenza
(pagg. 7 e 8 del ricorso);
che pertanto il ricorso va rigettato con condanna della società ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo;

Il Cons.est”

che ricorrono i requisiti per l’applicazione del doppio contributo

PQM
Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese

spese forfettarie ed oltre accessori di legge; ricorrono i requisiti per
l’applicazione del doppio contributo.
Roma, 10/06/14

di giudizio liquidate in euro 4000 ,00 oltre euro 100,00 per esborsi, oltre

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